Università di Siena
Centro interdipartimentale di studi Università di Siena
       
     

    Convenzione del Centro Interuniversitario di ricerca  "Antropologia e Mondo Antico" (AMA)

    CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA ANTROPOLOGIA E MONDO ANTICO ACRONIMO: AMA
    TRA
    L’Università degli Studi di SIENA, con sede in Via Banchi di Sotto n. 55, Codice Fiscale 8002070524,
    rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Francesco FRATI nato a Siena il 19 Gennaio  1965 e domiciliato per la sua funzione presso la sede dell’Università degli Studi di Siena,
    debitamente autorizzato alla stipula del presente atto, nel seguito indicata come “Università di Siena”;
    E
    L’Università degli Studi del Sannio di Benevento, con sede in Piazza Guerrazzi, 82100 Benevento, Codice Fiscale P.IVA: 01114010620,
    rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Gerardo CANFORA, nato a Nocera Inferiore (SA) il 03 Agosto 1963 e domiciliato per la sua funzione presso la sede dell’Università degli Studi del Sannio di Benevento,
    debitamente autorizzato alla stipula del presente atto, nel seguito indicata come “Università del Sannio”;
    E
    L’Università per Stranieri di Siena, con sede in Piazza Carlo Rosselli 27/28 53100 Siena, Codice Fiscale C.F. 80007610522,
    rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Pietro CATALDI, nato a Roma il 28 Maggio 1961 e domiciliato per la sua funzione presso la sede dell’Università per Stranieri di Siena,
    debitamente autorizzato alla stipula del presente atto, nel seguito indicata come “Università per Stranieri di Siena”;

    SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

    Art. 1
    Istituzione del Centro - Durata e Recesso
    1. Tra le Università indicate in epigrafe è istituito, con la presente convenzione, il Centro Interuniversitario di Ricerca in Antropologia e Mondo Antico, citato nel seguito come “Centro AMA”.
    2. Il Centro avrà durata di tre anni decorrenti dalla data di stipula e potrà essere rinnovato previo accordo tra le parti, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.
    3. E’ ammesso il recesso, notificato alle controparti tramite PEC, con preavviso di almeno tre mesi.


    Art. 2
    Articolazione del Centro – Sede 
    1. Aderiscono al Centro:
    Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature antiche e moderne – DFCLAM (sede amministrativa)
    Università degli Studi del Sannio di Benevento - Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi (DEMM)
    Università per Stranieri di Siena – Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca – DADR
     

    Art. 3
    Obiettivi e finalità del Centro 
    1. Il Centro si propone di:
    a) coordinare in prospettiva antropologica studi storici, filologico-letterari, filosofici, giuridici, linguistici sul mondo antico: sviluppando o mettendo in connessione ricerche sulla cultura materiale e sull'organizzazione sociale con studi sui modelli culturali, quali si ricavano dai testi e
    dalla documentazione archeologica e iconografica.
    b) coordinare in prospettiva antropologica studi sulla sopravvivenza e la riutilizzazione della classicità nella cultura successiva: promuovendo ricerche di carattere iconografico, storicoletterario, giuridico ed erudito sul permanere di temi e soggetti classici nella cultura medievale,
    umanistica, rinascimentale, moderna e contemporanea.
    c) elaborare progetti scientifici, afferenti ai temi indicati nei due punti precedenti, da proporre alle istituzioni italiane ed europee erogatrici di fondi dedicati alla ricerca, così come ad altri enti o persone interessate alla promozione degli studi attraverso atti di liberalità.
    Allo scopo di favorire la circolazione di conoscenze ed esperienze di ricerca, il Centro promuove anche attività di collaborazione su temi ed argomenti conformi alle finalità del Centro. Tra queste attività si segnalano le seguenti:
    - cooperazione scientifica e didattica con altri Dipartimenti dell'Università di Siena e di altre Università, nonché con istituzioni scientifiche italiane o straniere;
    - promozione di convegni e seminari scientifici, di corsi di formazione e di aggiornamento, di summer school o di progetti di ricerca affidati a singoli ricercatori;
    - elaborazione di testi scientifici, divulgativi, e di sussidi didattici.
    Ogni attività svolta dal Centro non sarà sovrapponibile o concorrenziale con le attività svolte dai dipartimenti degli Atenei stipulanti.
     

    Art. 4
    Finanziamento del Centro 
    1. Al finanziamento del Centro si provvede mediante eventuali risorse finanziarie messe a disposizione dai Dipartimenti proponenti e l'utilizzazione di fondi specificamente assegnati al Centro o ai docenti che vi partecipano, da parte di Enti pubblici o privati, nonché di quelli del
    Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) (previsti dall'art. 65 del D.P.R. 382/80). In particolare il Centro può disporre dei seguenti fondi:
    a) eventuali contributi per il funzionamento erogati dalle strutture interessate
    b) assegnazioni per attrezzature scientifiche
    c) assegnazioni per la ricerca
    d) contributi di Enti e di privati versati anche a titolo di liberalità
    e) finanziamenti derivati da prestazioni a pagamento o da altro legittimo titolo
    f) ogni altro contributo specificamente destinato per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione all’attività del Centro.
    2. Resta inteso che il presente accordo non comporterà oneri aggiuntivi a carico degli Atenei stipulanti.
     

    Art. 5
    Gestione amministrativo-contabile 
    1. La gestione amministrativo-contabile dei fondi, all’interno del Bilancio Unico di Ateneo Annuale Autorizzatorio, è affidata al responsabile amministrativo del Dipartimento sede amministrativa del Centro (Dipartimento di Filologia e Critica delle letterature antiche e
    moderne-DFCLAM dell'Università di Siena), che ai sensi dell’Art. 4 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università di Siena, modificato con D.R. n. 351 dell’8 marzo 2013, si configura come centro autonomo di gestione nel cui ambito è
    collocato il Centro Interuniversitario come centro di costo. I fondi a disposizione del Centro, contabilizzati nel bilancio del Dipartimento, sono gestiti dallo stesso in apposite partite contabili intestate al Centro.
    2. Il Centro non ha autonomia patrimoniale. I beni acquistati dal Centro sono inseriti sul registro inventariale dell'Università sede amministrativa del Centro medesimo; detti beni saranno assegnati da parte del Direttore del Dipartimento (Consegnatario) al Direttore del
    Centro (Utente/sub-consegnatario). I beni concessi in uso al Centro dalle Università aderenti saranno riportati a titolo ricognitivo, con l'indicazione della sede di allocazione fisica, nel registro dei beni non di proprietà tenuto in amministrazione centrale dai competenti uffici. Resta sottinteso che, per tali beni, dovrà essere sottoscritto un contratto di comodato d'uso. In sede di scioglimento, anche anticipato, del Centro o di recesso di aderenti, i beni acquisiti e riportati sul registro inventariale dell'Università degli Studi di Siena rimarranno di proprietà di quest'ultima. E' facoltà del Consiglio Direttivo del Centro, tenendo conto delle esigenze della ricerca scientifica, proporre agli organi di governo dell'Università proprietaria dei beni, di deliberare la sottoscrizione di un contratto di comodato d'uso c/o altro Ateneo convenzionato.


    Art. 6
    Adesioni al Centro 
    1. Fanno parte del Centro i docenti e ricercatori delle Università di Siena, del Sannio di Benevento e dell’Università per Stranieri di Siena di cui all’Allegato “A” che costituisce parte integrante della presente Convenzione.
    2. Ulteriori docenti, ricercatori e tecnici appartenenti alle Università di cui al comma 1 possono aderire a domanda al Centro; l’adesione è subordinata al parere favorevole del Consiglio direttivo del Centro.
    3. Possono altresì aderire al Centro, a titolo personale, singoli studiosi sia italiani che stranieri che ne facciano motivata richiesta. L’adesione è subordinata al parere favorevole del Consiglio direttivo del Centro.
     

    Art. 7
    Organi 
    1. Sono organi necessari del Centro di Ricerca: il Consiglio Direttivo e il Direttore.
    2. Il Consiglio Direttivo, di durata triennale, è composto da cinque docenti membri del Centro in modo da assicurare la rappresentanza di tutte le strutture che allo stesso concorrono; svolge funzioni deliberative in ordine alla programmazione e gestione delle attività istituzionali del
    Centro.
    3 . Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei  medesimi. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Egli svolge le seguenti funzioni: rappresenta il Centro, nei limiti stabiliti dai regolamenti e dagli atti di indirizzo degli organi di governo dell’Ateneo, presiede e convoca le riunioni del Consiglio, dà attuazione alle deliberazioni del medesimo ed è responsabile del funzionamento del Centro; la gestione amministrativa e contabile del Centro è affidata al responsabile  amministrativo del Dipartimento sede del Centro.
    4. In caso di assenza o temporaneo impedimento, il Direttore può essere sostituito da un membro del Consiglio Direttivo da lui stesso designato.

     
    Art. 8
    Relazione annuale 
    1. Il Direttore del Centro di ricerca, su delibera del Consiglio Direttivo, attiva forme di rendicontazione annuale scientifica, economica e gestionale delle attività compiute che sono soggette a monitoraggio e a valutazione annuale da parte del Nucleo di Valutazione dell’Università di Siena. Gli esiti di tale monitoraggio e valutazione, unitamente della Relazione Annuale riepilogativa delle attività compiute, dei risultati conseguiti ed al rendiconto economico della gestione, sono trasmessi al Rettore, al Dipartimento sede Amministrativa, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico per gli adempimenti di competenza.
    2. Sarà cura inoltre del Direttore del Centro trasmettere tale Relazione ai Rettori delle Università convenzionate.

    Art. 9
    Personale e collaboratori del Centro 
    1. Presso il Centro è possibile usufruire di borse di studio e di contratti di formazione e di addestramento erogati da Enti pubblici o privati, italiani e stranieri, secondo le normative in vigore.
    2. Il Centro può cooptare, per attività di studio o di ricerca su argomenti congruenti con le finalità del Centro, studiosi italiani e stranieri, ricercatori ed esperti esterni.
    3. Allo svolgimento delle altre attività realizzate presso il Centro può collaborare anche il personale tecnico-amministrativo in servizio presso i Dipartimenti aderenti, previo consenso degli interessati, d’intesa con i Direttori dei Dipartimenti aderenti, nei limiti delle disponibilità
    esistenti e in modo da non condizionare l’attività istituzionale di ciascun Dipartimento. Il Centro non può disporre di una pianta organica propria.
    4. Il Centro può proporre la stipula di contratti di ricerca a tempo determinato con personale dotato di professionalità necessarie per la realizzazione di specifici progetti, con l’indicazione delle risorse a tale fine destinate.


    Art. 10
    Proprietà dei risultati e loro pubblicazione 
    1. I diritti di proprietà intellettuale sui risultati, le invenzioni, il know-how, gli eventuali dati o informazioni, brevettabili o meno, e ogni altro diritto di proprietà intellettuale raggiunti o realizzati nel corso dell’attività del Centro saranno di titolarità dell’Ateneo che ha prodotto tali risultati, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
    2. In ogni caso la proprietà intellettuale relativa alle metodologie e agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascun Ateneo aderente. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di distinta pattuizione all’interno di specifici accordi.


    Art. 11
    Disposizioni in materia di sicurezza 
    1. Ogni Ateneo aderente dà atto, per quanto di competenza, che il proprio personale universitario e i propri collaboratori che svolgono attività presso il Centro sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa e si uniformano ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle proprie sedi e nelle sedi ospitanti, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

    Art. 12
    Trattamento dei dati personali 
    1. I soggetti impegnati nella presente convenzione sono tenuti ad osservare le disposizioni del regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 Codice Privacy, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso. Limitatamente alla stipula e alla gestione del
    rapporto contrattuale, le persone che agiscono per conto delle Parti stipulanti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e utilizzati per attività funzionali alla stipulazione e alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
    2. Le università aderenti e i dipartimenti delle università aderenti autorizzano l'uso dei propri rispettivi loghi per le iniziative del Centro, previo accordo dei rispettivi Rettori e Direttori di dipartimento, secondo il regolamento interno a ciascun ateneo.


    Art. 13
    Controversie
    1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei aderenti nel corso della durata della presente convenzione è competente il giudice ordinario del luogo in cui ha sede legale l’Università sede amministrativa del Centro medesimo.


    Art. 14
    Norme finali e transitorie
    1. Per quanto non previsto in questo atto vale quanto disposto dalle norme statutarie e regolamentari vigenti presso l’Ateneo sede amministrativa del Centro e da ogni altra disposizione normativa di carattere generale in materia.
    2. La presente convenzione è composta da n. 14 articoli, compreso il presente, redatta in unico originale in formato digitale ai sensi dell’art. 15 L. 241/1990. E’ soggetta all’imposta di bollo alla quale provvederà l’Università di Siena, assolvendola in modo virtuale. La registrazione è prevista in caso d’uso ai sensi dell’art.4 della tariffa parte II del DPR 131/1986.

    UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA - IL RETTORE Prof. FRANCESCO FRATI
    UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO DI BENEVENTO -IL RETTORE Prof. GERARDO CANFORA
    UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI SIENA – IL RETTORE Prof. PIETRO CATALDI