Convenzione del Centro Interuniversitario di ricerca "Antropologia e Mondo Antico" (AMA)CONVENZIONE
PER L’ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI
RICERCA ANTROPOLOGIA E MONDO ANTICO ACRONIMO: AMA TRA L’Università degli Studi di SIENA, con sede in Via Banchi di Sotto n. 55, Codice Fiscale 8002070524, rappresentata
dal Magnifico Rettore Prof. Francesco FRATI nato a Siena il 19 Gennaio
1965 e domiciliato per la sua funzione presso la sede
dell’Università degli Studi di Siena, debitamente autorizzato alla stipula del presente atto, nel seguito indicata come “Università di Siena”; E L’Università degli Studi del Sannio di Benevento, con sede in Piazza Guerrazzi, 82100 Benevento, Codice Fiscale P.IVA: 01114010620, rappresentata
dal Magnifico Rettore, Prof. Gerardo CANFORA, nato a Nocera Inferiore
(SA) il 03 Agosto 1963 e domiciliato per la sua funzione presso la sede
dell’Università degli Studi del Sannio di Benevento, debitamente autorizzato alla stipula del presente atto, nel seguito indicata come “Università del Sannio”; E L’Università per Stranieri di Siena, con sede in Piazza Carlo Rosselli 27/28 53100 Siena, Codice Fiscale C.F. 80007610522, rappresentata
dal Magnifico Rettore, Prof. Pietro CATALDI, nato a Roma il 28 Maggio
1961 e domiciliato per la sua funzione presso la sede dell’Università
per Stranieri di Siena, debitamente autorizzato alla stipula del presente atto, nel seguito indicata come “Università per Stranieri di Siena”; E L’Università degli Studi di Milano, con sede in Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano Codice Fiscale 80012650158, rappresentata
dal Magnifico Rettore pro-tempore domiciliato per la sua funzione
presso la sede dell’Università degli Studi di Milano, debitamente autorizzato alla stipula del presente atto, nel seguito indicata come “Università di Milano”;
PREMESSO CHE - tra l’Università degli Studi di Siena, l’Università degli Studi del Sannio di Benevento e l’Università per Stranieri di Siena è stato istituito il CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA ANTROPOLOGIA E MONDO ANTICO-AMA mediante
sottoscrizione della Convenzione REP. 288/2020 prot. 46872 del
05/03/2020, per il triennio decorrente dal 05/03/2020 al 04/03/2023; - che è intento delle parti in epigrafe addivenire alla stipula di una nuova intesa finalizzata al
rinnovo del rapporto contrattuale pregresso - con l’aggiunta, tra le
parti sottoscrittrici, dell’Università degli Studi di Milano - nel
rispetto dell’art. 16 del vigente Regolamento delle Strutture
Scientifiche e Didattiche dell’Università degli Studi di Siena;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
Istituzione del Centro - Durata e Recesso
1.Tra
l’Università degli Studi di Siena, l’Università degli Studi del Sannio
di Benevento, l’Università per Stranieri di Siena e l’Università degli
Studi di Milano con la presente convenzione, è rinnovato il Centro
Interuniversitario di Ricerca in Antropologia e Mondo Antico, citato
nel seguito come “Centro AMA”, per la durata di tre anni decorrenti
dalla data di scadenza della precedente convenzione e precisamente dal
05/03/2023 al 04/03/2026. 2. È ammesso il recesso, notificato alle controparti tramite PEC, con preavviso di almeno tre mesi.
Art. 2
Articolazione del Centro – Sede
1. Aderiscono al Centro: Università
degli Studi di Siena – Dipartimento di Dipartimento di “Filologia e
Critica delle Letterature Antiche e Moderne” DFCLAM (sede
amministrativa) Università degli Studi del Sannio di Benevento – Dipartimento di “Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi” (DEMM) Università per Stranieri di Siena – Dipartimento di “Studi Umanistici” Università
degli Studi di Milano – Dipartimento di “Studi Letterari Filologici e
Linguistici” – Dipartimento di “Beni culturali e Ambientali”
Art. 3
Obiettivi e finalità del Centro
1. Il Centro si propone di: a)
coordinare in prospettiva antropologica studi storici,
filologico-letterari, filosofici, giuridici, linguistici sul mondo
antico: sviluppando o mettendo in connessione ricerche sulla cultura
materiale e sull'organizzazione sociale con studi sui modelli
culturali, quali si ricavano dai testi e dalla documentazione archeologica e iconografica. b)
coordinare in prospettiva antropologica studi sulla sopravvivenza e la
riutilizzazione della classicità nella cultura successiva: promuovendo
ricerche di carattere iconografico, storicoletterario, giuridico ed
erudito sul permanere di temi e soggetti classici nella cultura
medievale, umanistica, rinascimentale, moderna e contemporanea. c)
elaborare progetti scientifici, afferenti ai temi indicati nei due
punti precedenti, da proporre alle istituzioni italiane ed europee
erogatrici di fondi dedicati alla ricerca, così come ad altri enti o
persone interessate alla promozione degli studi attraverso atti di
liberalità. Allo scopo di favorire la circolazione di conoscenze
ed esperienze di ricerca, il Centro promuove anche attività di
collaborazione su temi ed argomenti conformi alle finalità del Centro.
Tra queste attività si segnalano le seguenti: - cooperazione
scientifica e didattica con altri Dipartimenti dell'Università di Siena
e di altre Università, nonché con istituzioni scientifiche italiane o
straniere; - promozione di convegni e seminari scientifici, di
corsi di formazione e di aggiornamento, di summer school o di progetti
di ricerca affidati a singoli ricercatori; - elaborazione di testi scientifici, divulgativi, e di sussidi didattici. Ogni
attività svolta dal Centro non sarà sovrapponibile o concorrenziale con
le attività svolte dai dipartimenti degli Atenei stipulanti.
Art. 4
Finanziamento del Centro
1. Al
finanziamento del Centro si provvede mediante eventuali risorse
finanziarie messe a disposizione dai Dipartimenti proponenti e
l'utilizzazione di fondi specificamente assegnati al Centro o ai
docenti che vi partecipano, da parte di Enti pubblici o privati, nonché
di quelli del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (MIUR) (previsti dall'art. 65 del D.P.R. 382/80). In particolare il Centro può disporre dei seguenti fondi: a) eventuali contributi per il funzionamento erogati dalle strutture interessate b) assegnazioni per attrezzature scientifiche c) assegnazioni per la ricerca d) contributi di Enti e di privati versati anche a titolo di liberalità e) finanziamenti derivati da prestazioni a pagamento o da altro legittimo titolo f)
ogni altro contributo specificamente destinato per legge o per
disposizione del Consiglio di Amministrazione all’attività del Centro. 2. Resta inteso che il presente accordo non comporterà oneri aggiuntivi a carico degli Atenei stipulanti.
Art. 5
Gestione amministrativo-contabile
1. La
gestione amministrativo-contabile dei fondi, all’interno del Bilancio
Unico di Ateneo Annuale Autorizzatorio, è affidata al responsabile
amministrativo del Dipartimento sede amministrativa del Centro
(Dipartimento di “Filologia e Critica delle Letterature Antiche e
Moderne” DFCLAM dell'Università di Siena), che ai sensi dell’Art. 4 del
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell’Università di Siena, modificato con D.R. n. 351 dell’8 marzo 2013,
si configura come centro autonomo di gestione nel cui ambito è
collocato il Centro Interuniversitario come centro di costo. I fondi a
disposizione del Centro, contabilizzati nel bilancio del Dipartimento,
sono gestiti dallo stesso in apposite partite contabili intestate al
Centro. 2. Il Centro non ha autonomia patrimoniale. I beni
acquistati dal Centro sono inseriti sul registro inventariale
dell'Università sede amministrativa del Centro medesimo; detti beni
saranno assegnati da parte del Direttore del Dipartimento
(Consegnatario) al Direttore del Centro (Utente/sub-consegnatario). I
beni concessi in uso al Centro dalle Università aderenti saranno
riportati a titolo ricognitivo, con l'indicazione della sede di
allocazione fisica, nel registro dei beni non di proprietà tenuto in
amministrazione centrale dai competenti uffici. Resta sottinteso che,
per tali beni, dovrà essere sottoscritto un contratto di comodato
d'uso. In sede di scioglimento, anche anticipato, del Centro o di
recesso di aderenti, i beni acquisiti e riportati sul registro
inventariale dell'Università degli Studi di Siena rimarranno di
proprietà di quest'ultima. È facoltà del Consiglio Direttivo del
Centro, tenendo conto delle esigenze della ricerca scientifica,
proporre agli organi di governo dell'Università proprietaria dei beni,
di deliberare la sottoscrizione di un contratto di comodato d'uso c/o
altro Ateneo convenzionato.
Art. 6
Adesioni al Centro
1. Fanno parte del
Centro i docenti e ricercatori dell’Università degli Studi di Siena,
Università degli Studi del Sannio di Benevento, dell’Università per
Stranieri di Siena e dell’Università degli Studi di Milano di cui
all’Allegato “A” che costituisce parte integrante della presente
Convenzione. 2. Ulteriori docenti, ricercatori e tecnici
appartenenti alle Università di cui al comma 1 possono aderire a
domanda al Centro; l’adesione è subordinata al parere favorevole del
Consiglio direttivo del Centro. 3. Possono altresì aderire al
Centro, a titolo personale, singoli studiosi sia italiani che stranieri
che ne facciano motivata richiesta. L’adesione è subordinata al parere
favorevole del Consiglio direttivo del Centro.
Art. 7
Organi
1. Sono organi necessari del Centro di Ricerca: il Consiglio Direttivo e il Direttore. 2.
Il Consiglio Direttivo, di durata triennale, è composto da non più di
sette docenti in modo da assicurare la rappresentanza di tutte le
strutture che allo stesso concorrono; svolge funzioni deliberative in
ordine alla programmazione e gestione delle attività istituzionali del
Centro. 3. Il Direttore è eletto dal Consiglio direttivo fra i
suoi componenti a maggioranza assoluta dei medesimi. Il Direttore è
nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e può essere
rieletto. Egli svolge le seguenti funzioni: rappresenta il Centro, nei
limiti stabiliti dai regolamenti e dagli atti di indirizzo degli organi
di governo dell’Ateneo, presiede e convoca le riunioni del Consiglio,
dà attuazione alle deliberazioni del medesimo ed è responsabile del
funzionamento del Centro. 4. In caso di assenza o temporaneo
impedimento, il Direttore può essere sostituito da un membro del
Consiglio Direttivo da lui stesso designato.
Art. 8
Relazione annuale
1.Il Direttore del
Centro di ricerca, su delibera del Consiglio Direttivo, attiva forme di
rendicontazione annuale scientifica, economica e gestionale delle
attività compiute che sono soggette a monitoraggio e a valutazione
annuale da parte del Nucleo di Valutazione dell’Università di Siena.
Gli esiti di tale monitoraggio e valutazione, unitamente della
Relazione Annuale riepilogativa delle attività compiute, dei risultati
conseguiti ed al rendiconto economico della gestione, sono trasmessi al
Rettore, al Dipartimento sede Amministrativa, al Consiglio di
Amministrazione e al Senato Accademico per gli adempimenti di
competenza. 2. Sarà cura inoltre del Direttore del Centro trasmettere tale Relazione ai Rettori delle Università convenzionate.
Art. 9
Personale e collaboratori del Centro 1.Presso
il Centro è possibile usufruire di borse di studio e di contratti di
formazione e di addestramento erogati da Enti pubblici o privati,
italiani e stranieri, secondo le normative in vigore. 2. Il
Centro può cooptare, per attività di studio o di ricerca su argomenti
congruenti con le finalità del Centro, studiosi italiani e stranieri,
ricercatori ed esperti esterni. 3. Allo svolgimento delle altre
attività realizzate presso il Centro può collaborare anche il personale
tecnico-amministrativo in servizio presso i Dipartimenti aderenti,
previo consenso degli interessati, d’intesa con i Direttori dei
Dipartimenti aderenti, nei limiti delle disponibilità esistenti e in
modo da non condizionare l’attività istituzionale di ciascun
Dipartimento. Il Centro non può disporre di una pianta organica
propria. 4. Il Centro può proporre la stipula di contratti di
ricerca a tempo determinato con personale dotato di professionalità
necessarie per la realizzazione di specifici progetti, con
l’indicazione delle risorse a tale fine destinate.
Art. 10
Proprietà dei risultati e loro pubblicazione 1.
Fermo restando che ciascuna Parte è titolare esclusiva dei risultati
conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell’ambito delle
ricerche e attività oggetto del presente contratto e fatti salvi i
diritti spettanti agli autori ai sensi della vigente legislazione, i
risultati ottenuti nell’ambito delle finalità del Centro saranno in
contitolarità tra le Parti in pari quota, salva la possibilità per le
Parti di concordare in forma scritta la modifica delle percentuali di
contitolarità, tenuto conto dei contributi inventivi e degli apporti
(in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie) di ciascuna. 2.
Le Parti possono concordare in documenti successivi clausole specifiche
relative alle modalità di registrazione, di ripartizione degli oneri e
dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale e di tutela e
difesa dei diritti di proprietà intellettuale.
Art. 11
Disposizioni in materia di sicurezza 1. Ogni
Ateneo aderente dà atto, per quanto di competenza, che il proprio
personale universitario e i propri collaboratori che svolgono attività
presso il Centro sono in regola con le coperture assicurative previste
dalla vigente normativa e si uniformano ai regolamenti disciplinari e
di sicurezza in vigore nelle proprie sedi e nelle sedi ospitanti, nel
rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle
disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Art. 12
Trattamento dei dati personali 1. Le Parti si
qualificano quali titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art.
4, par. 1, lett. 7) del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati" (RGPD). Le Parti si danno reciprocamente
atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie
organizzazioni, le disposizioni del citato Regolamento e quelle del
d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali” e s.m.i. 2. Limitatamente alla stipula e alla
gestione del rapporto contrattuale, le persone che agiscono per conto
delle Parti stipulanti dichiarano di essere informate sull’utilizzo dei
propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati,
riordinati, memorizzati e utilizzati per attività funzionali alla
stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra
le medesime Parti e per gli eventuali adempimenti di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza
amministrativa.
Art. 13
Controversie 1. Per le eventuali controversie che
dovessero insorgere tra gli Atenei aderenti nel corso della durata
della presente convenzione è competente il giudice ordinario del luogo
in cui ha sede legale l’Università sede amministrativa del Centro
medesimo.
Art. 14
Norme finali e transitorie 1. Per quanto non previsto
in questo atto vale quanto disposto dalle norme statutarie e
regolamentari vigenti presso l’Ateneo sede amministrativa del Centro e
da ogni altra disposizione normativa di carattere generale in materia.
2. La presente convenzione è composta da n. 14 articoli, compreso il
presente, redatta in unico originale in formato digitale ai sensi
dell’art. 15 L. 241/1990. È soggetta all’imposta di bollo alla quale
provvederà l’Università di Siena, assolvendola in modo virtuale. La
registrazione è prevista in caso d’uso ai sensi dell’art.4 della
tariffa parte II del DPR 131/1986.
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA - IL RETTORE Prof. ROBERTO DI PIETRA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO DI BENEVENTO - IL RETTORE Prof. GERARDO CANFORA UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI SIENA – IL RETTORE Prof. TOMASO MONTANARI UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO – IL RETTORE Prof. ELIO FRANZINI
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