STATUTOAssociazione ANTROPOLOGIA E MONDO ANTICO APS
ART. 1 (Denominazione, sede e durata)
E’
costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore -
CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e
integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente
denominazione: “ANTROPOLOGIA E MONDO ANTICO APS”, da ora in avanti
detta “associazione”, con sede legale nel Comune di Siena e con durata
illimitata.
La variazione della sede legale nell’ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.
L’acronimo APS acquista efficacia con l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).
ART. 2 (Scopo, finalità, attività)
L'associazione ha i seguenti scopi: -
Stabilisce e mantiene relazioni fra gli studiosi del mondo antico, gli
studiosi di antropologia e i cultori di scienze umane in generale; -
facilita ai soci la conoscenza delle principali opere afferenti al
settore di studi dell’antropologia del mondo antico, promuovendo
dibattiti e discussioni su argomenti di ampia rilevanza culturale. In
particolare: promuove la realizzazione di colloqui, convegni e altre
iniziative rispondenti ai fini istituzionali dell'associazione,
organizzati anche da delegazioni locali e da enti e istituti
scientifici, afferenti o meno all’ università e collabora tra l'altro
alla realizzazione in Siena del colloquio annuale ad opera del Centro
Interuniversitario “Antropologia e mondo Antico”; promuove e favorisce la pubblicazione di opere utili alla diffusione della problematica antropologica sul mondo antico.
L’associazione
persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale
avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri
associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via
esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di
cui all’art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro
familiari o di terzi:
a) interventi e servizi sociali ai
sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.
328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di
cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016,
n.112, e successive modificazioni; b) educazione, istruzione e
formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse
sociale con finalità educativa; c) interventi di tutela e
valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; d) formazione universitaria e post-universitaria; e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; f)
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o
ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica
del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al
presente articolo; g) radiodiffusione sonora a carattere
comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni; h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; j)
promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici,
nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di
interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari
opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche
dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i
gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244;
In particolare, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, l’associazione intende promuovere gli
studi di Antropologia del Mondo Antico nell’ambito delle scienze umane
e delle discipline umanistiche.
(la seguente disposizione è
necessaria se l’associazione intende svolgere attività diverse da
quelle di interesse generale) L’associazione può esercitare, a norma
dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di
interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,
secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19
Maggio 2021, n. 107. L’individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione. L’associazione
può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore,
attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di
donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di
finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei
principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i
sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto
Ministeriale del 9 giugno 2022.
ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono
aderire all’associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione
che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS
associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che
condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività
dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e
conoscenze.
L’associazione non dispone limitazioni con
riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi
natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il
diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga: -
l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita,
codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta
elettronica; - la dichiarazione di conoscere ed
accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti
e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi
associativi.
L'Organo di Amministrazione delibera sulla
domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità
perseguite e le attività di interesse generale svolte. La
deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e
annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli
associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni,
motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e
comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non
sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro
60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere
che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande
non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua
successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere
permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non
sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo
criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di: - eleggere gli organi associativi; - essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni); - essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento; - concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività; -
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione
dei bilanci ed esaminare i libri associativi presso la sede
dell’associazione.
Gli associati hanno l’obbligo di: - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; -
versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di
versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.
ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.
L’associato
che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli
eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi
associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa
gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante
deliberazione dell’Assemblea o dell’Organo di amministrazione e dopo
aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La
deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente
all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi
intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la
sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare
una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data di deliberazione dell’Organo di amministrazione.
L’associato
può decadere automaticamente dall’associazione, senza necessità di
alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato
pagamento della quota associativa entro trenta (30) giorni dal
ricevimento di formale comunicazione.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6 (Organi)
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea; - l’Organo di amministrazione (ancorché denominato diversamente); - il Presidente; - l’Organo di controllo, ove nominato.
ART. 7 (Assemblea)
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre (3) mesi, nel libro degli associati.
Ciascun
associato ha un voto (per gli associati ETS, lo Statuto può attribuire
più voti a ciascun associato, sino ad un massimo di 5, in proporzione
al numero dei loro associati o aderenti; per l’associato minore di età,
il voto è esercitato dall’esercente la responsabilità genitoriale). Ciascun
associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato
mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati
(o di 5 associati nelle associazioni con un numero di associati non
inferiore a 500).
La convocazione dell’Assemblea avviene
mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di
prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno
sette (7) giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo
risultante dal libro degli associati e/o tramite posta elettronica. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea
deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o
quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli
associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili (per le associazioni che hanno un numero di associati inferiore a 500); -
nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (se previsto)
il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; - approva il bilancio di esercizio; -
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e
promuove azione di responsabilità nei loro confronti; -
delibera sulla esclusione degli associati (se lo statuto non
attribuisce la relativa competenza ad altro organo eletto
dall’Assemblea); - delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto; - approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; - delibera lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo; - delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione; -
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto
costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
(gli
statuti delle associazioni che hanno almeno 500 associati possono
disciplinare le competenze dell’Assemblea anche in deroga a quanto
stabilito nell’art. 25, co. 1 Cts, nel rispetto tuttavia dei principi
di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli
associati e di elettività delle cariche associative)
L’Assemblea
è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di
almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in
proprio o per delega.
Si può prevedere l’intervento
all’Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero
l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile
verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota, e a
condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta
di convocazione. L’Assemblea delibera a
maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e
in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non
hanno voto.
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto
occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Per
deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione
occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
ART. 8 (Organo di amministrazione)
L’Organo
di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi
generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale
può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra
nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto
non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea
o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo: - eseguire le deliberazioni dell’Assemblea; - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; -
predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei
casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge; - predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio; - deliberare l’ammissione degli associati; - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
L’Organo
di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3
e 9, nominati dall’Assemblea per la durata di tre (3) anni con
possibilità di essere rieletti per un (1) mandato. La maggioranza
degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero
indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile
riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
La
convocazione dell’Organo di amministrazione avviene mediante
comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora, l’ordine
del giorno, spedita almeno sette (sette) giorni prima della data
fissata per il suddetto Organo.
L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
Si
può prevedere l’intervento all’Organo di amministrazione anche mediante
mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto in via
elettronica, purché sia possibile verificare l’identità
dell’amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia
espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione
(scegliere se inserire o meno la possibilità di partecipazione on line).
Il
potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale,
pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se
non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se
non si prova che i terzi ne erano a conoscenza (possibilità di inserire
disposizioni di natura derogatoria rispetto alla previsione circa il
generale potere di rappresentanza degli amministratori; è solo
obbligatorio indicare nello Statuto a chi spetta la rappresentanza
legale).
ART. 9 (Presidente)
Il
Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni
ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie
tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea (o dall’Organo di amministrazione) tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il
Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa
per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale
revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei
presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato
dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per
il rinnovo degli Organi associativi (Organo di amministrazione,
Presidente, Organo di controllo ….). Il Presidente convoca e
presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria
amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a
quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Il Vice
Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione
ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue
funzioni.
ART. 10 (Organo di controllo)
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I
componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399
del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di
cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo
collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno
dei componenti.
L’Organo di controllo vigila
sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni
del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla
adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e
sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al
superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale
dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori
legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di controllo esercita
inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale
bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida
ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio
svolto dall’Organo di controllo.
I componenti dell’Organo
di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine,
possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle
operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 11 (Revisione legale dei conti)
Se
l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se
ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve
nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale
iscritti nell'apposito registro.
ART. 12 (Patrimonio)
Il
patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi,
rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato
per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo
perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità
sociale.
ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)
L’associazione
ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi
di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati,
lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli
organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi
di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 14 (Risorse economiche)
L’associazione
può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e
allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote
associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti
testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse
generale di cui all’art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui
all’art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all’art.
7 CTS.
ART. 15 (Bilancio di esercizio)
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso
è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla
Assemblea entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si
riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale
del terzo settore entro il 30 giugno.
L’Organo di
amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle
attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione
di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
ART. 16 (Libri e Registro)
L’associazione deve tenere il: - libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; -
registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e
vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre
2022; - libro delle adunanze e delle
deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i
verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di
amministrazione; - libro delle adunanze e delle
deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello
stesso organo; - libro delle adunanze e delle
deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura
dello stesso organo; - libro delle adunanze e
delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a
cura dell’organo cui si riferiscono.
ART. 17 (Volontari)
I
volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il
tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene
comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo
e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente
per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai
volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese
effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro
limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo
di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo
forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del CTS. I
volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi
allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la
responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.
La
qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto
di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro
retribuito con l'associazione.
ART. 18 (Lavoratori)
L’associazione
può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò
sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse
generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni
caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere
superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli
associati.
ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In
caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è
devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro
unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta
dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
ART. 20 (Rinvio)
Per
quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli
eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi
associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3
luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche
e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
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