Articolo 1. Istituzione
1. Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena è istituito, ai sensi del D.M. 270/2004 e successivi decreti attuativi, il Corso di Laurea in Ostetricia (Classe L/SNT1) di durata triennale.
2. Per il conseguimento della Laurea in Ostetricia è necessario avere acquisito 180 CFU nei termini di cui al presente Regolamento.
3. L’Ordinamento Didattico del CdL, parte integrante del Regolamento Didattico di Ateneo, è allegato (allegato 1) al presente Regolamento.
Articolo 2. Obiettivi formativi qualificanti
1. Il corso ha l’obiettivo di creare figure professionali in grado di: svolgere funzioni di assistenza alla donna in gravidanza e al nascituro, di assistere la donna durante l’espletamento del parto fisiologico, di essere in grado di predisporre la sala operatoria per il parto cesareo e per aiutare le urgenze legate alla patologia ostetrica. In particolare dovranno essere in grado di: espletare le funzioni individuate dalle norme istitutive del profilo professionale e dallo specifico codice deontologico, utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza del soggetto femminile; pianificare, gestire e valutare l’intervento assistenziale ostetrico; garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; provvedere alla corretta esecuzione del monitoraggio del benessere materno-fetale. Tali obiettivi saranno raggiunti mediante uno specifico percorso formativo che include le discipline di base: MED-42, BIO/09, BIO/10, BIO/13, BIO/16, MED/03, MED/04, MED/07, MED/09, MED/40, MED/41, quali fisiologia, biochimica, bniologia applicata, anatomia umana, genetica medica, patologia generale, microbiologia, ginecologia ed ostetricia, anestesiologia; ed in seguito attraverso l’apprendimento di discipline più strettamente caratterizzanti quali: farmacologia, chirurgia generale, radiodiagnostica, oncologia medica, endocrinologia, pediatria, ginecologia ed ostetrica (BIO/14, MED/18, MED/36, MED/06, MED/13,MED/38, MED/40) e affini: MED/08.
La formazione culturale è arricchita da insegnamenti di scienze umane e psicopedagogiche e sociologiche: M-PSI/08, M-DEA/01e SPS/07, al fine di garantire l'acquisizione di competenze comportamentali e relazionali necessarie per muoversi in un ambiente di lavoro complesso.
Agli studenti è fornito un corso di lingua inglese (Medical English) rivolto anche alla comprensione della letteratura scientifica, con la possibilità, fornita dai servizi linguistici di Ateneo, di acquisire certificazioni quali PET e/o FCE.
Il raggiungimento delle competenze professionali si attuerà inoltre attraverso una formazione pratica che includa l’acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico del profilo. In questo senso, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste rilievo l’attività formativa pratica e di tirocinio clinico. A tal fine il corso di laurea in Ostetricia prevede 180 CFU complessivi, articolati su tre anni di corso, suddivisi in semestri, di cui oltre 60 CFU sono da acquisire tramite attività di tirocinio. Dovranno saper utilizzare almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano, nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.
Articolo 3. Ammissione al Corso di Laurea
1. Possono essere ammessi al CdL i candidati che siano in possesso di Diploma di Scuola media superiore o di titolo estero riconosciuto idoneo dall’Ateneo e che si siano qualificati in posizione utile all’esame di ammissione previsto dalle norme vigenti. E’ inoltre richiesta la conoscenza della lingua inglese almeno a livello A2/2. Il numero programmato di accessi al primo anno di corso è definito dalla normativa vigente. L’immatricolazione al CdL dovrà effettuarsi entro i termini decisi annualmente dal Struttura competente per la didattica.
2. L'organizzazione didattica del CdL prevede che gli studenti ammessi al primo anno di corso possiedano una adeguata preparazione iniziale, conseguita negli studi precedentemente svolti. Ciò premesso, tutti gli studenti che hanno superato l'esame di ammissione al CdL rispondendo in modo corretto a meno della metà delle domande riguardanti i singoli argomenti di Fisica, Matematica, Chimica e Biologia, sono ammessi con un debito formativo, per una o più delle discipline in questione. Allo scopo di consentire l'annullamento del debito formativo il Comitato per la Didattica programma attività didattiche propedeutiche che dovranno essere obbligatoriamente seguite dagli studenti in debito. La verifica dei risultati conseguiti nelle attività didattiche propedeutiche avverrà al termine dei corsi di recupero.
Articolo 4. Comitato per la Didattica
1. Il Comitato per la Didattica è composto da una rappresentanza paritetica di docenti e di studenti, nominato secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo. Fa parte del Comitato per la Didattica anche il Coordinatore delle Attività Formative Professionalizzanti (AFP), nominato dal Struttura competente per la didattica per un periodo triennale, su proposta del Comitato per la Didattica secondo quanto previsto dalle specifiche convenzioni e dalla normativa di Ateneo. La durata del Comitato per la Didattica è di tre anni.
2. Il Comitato per la Didattica è presieduto da un Presidente, eletto tra i docenti di ruolo che ne fanno parte secondo quanto previsto dalla normativa di Ateneo. Il Presidente, che rappresenta il Comitato, ha la responsabilità del funzionamento dello stesso, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie, relaziona alla Facoltà sulle attività didattiche e tutoriali svolte all’interno del Corso.
3. Il Comitato per la Didattica può istituire commissioni cui demandare lo svolgimento di particolari funzioni.
4. Il Comitato per la Didattica, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico d’Ateneo, svolge i seguenti compiti:
- provvede all’organizzazione ed al coordinamento dell’attività didattica, ivi compresa la predisposizione del Regolamento Didattico e le relative modifiche;
- esprime parere obbligatorio sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative previste e gli specifici obiettivi formativi programmati. In caso di parere non favorevole, valgono le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 3, del Decreto Ministeriale n. 270/2004;
- controlla l’efficacia e la coerenza del progetto formativo e la qualità della didattica, avvalendosi, in particolare, dei risultati della valutazione della didattica da parte degli studenti nonché delle relazioni del Nucleo di Valutazione di Ateneo in merito alla sussistenza dei requisiti necessari;
- definisce le attività formative propedeutiche ed integrative finalizzate al relativo recupero;
- esamina ed approva le pratiche di trasferimento degli studenti e procede al riconoscimento dei crediti acquisiti, nonché al riconoscimento degli studi compiuti all’estero;
- propone alle Facoltà l’assegnazione ai docenti dei compiti didattici, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo sugli incarichi di insegnamento ed esercita il controllo sul rispetto dei relativi obblighi;
- predispone e coordina le attività relative all’orientamento e al tutorato;
- coordina le date degli appelli di esame verificando che non si sovrappongano;
- propone al Struttura competente per la didattica la nomina annuale dei Coordinatori dei Corsi integrati;
- propone al Struttura competente per la didattica la nomina triennale dei Coordinatori delle Attività Formative Professionalizzanti, secondo quanto previsto dalle specifiche convenzioni e dalla normativa di Ateneo.
Articolo 5. Orientamento
1. Le attività di orientamento sono organizzate dal Comitato per la Didattica nell’ambito della programmazione didattica. In materia di orientamento alla scelta universitaria il Comitato per la Didattica in collaborazione con il Servizio di Accoglienza e Orientamento di Ateneo, e con convenzioni con gli Uffici Scolastici Provinciali interessati, può offrire:
- attività didattico-orientative per gli studenti degli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado, finalizzate soprattutto alla preiscrizione universitaria;
- corsi di formazione dei docenti di scuola secondaria di secondo grado su temi relativi all’orientamento;
- consulenze su temi relativi all’orientamento inteso come attività formativa, in base alle richieste provenienti dalle scuole.
Articolo 6. Tutorato
1. Le attività di tutorato sono organizzate annualmente dal Comitato per la Didattica nell’ambito della programmazione didattica.
2. Il coinvolgimento dei docenti nella realizzazione effettiva di tale attività fa parte dei loro compiti istituzionali. Tutti i docenti del corso sono tenuti a rendersi disponibili a svolgere le funzioni di tutore in base al Regolamento di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato.
3. Si definiscono le seguenti figure di tutore:
1. Il tutor dell’attività formativa professionalizzante, appartenente allo specifico profilo professionale, presso le strutture sanitarie di riferimento al quale lo studente o piccoli gruppi di studenti sono affidati per lo svolgimento delle attività pratiche di tirocinio clinico.
2. Il docente/tutore al quale un numero determinato di studenti può essere affidato per lo svolgimento di specifiche attività didattiche. Ogni docente è tenuto a coordinare le proprie funzioni con le attività didattiche del corso di insegnamento che ne condividono gli obiettivi formativi.
Articolo 7. Attività formative
1. La formazione dello studente iscritto al CdL in Ostetricia prevede il conseguimento di 180 crediti formativi universitari, esplicitati dal Piano degli Studi allegato (allegato 2) al presente Regolamento, comprensivi di attività didattica teorica (ex cathedra), di attività formativa professionalizzante (AFP) e di attività didattica opzionale (ADO); una quota dei crediti è riservata allo studio personale e ad altre attività formative di tipo individuale.
Articolo 8. Crediti Formativi Universitari (CFU)
1. L’unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l’espletamento di ogni attività formativa prescritta dall’Ordinamento del CdL per conseguire il titolo di studio universitario costituisce il CFU.
2. Al CFU corrispondono, a norma dei Decreti Ministeriali, 30 ore di impegno complessivo dello studente.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 CFU. Il CdL prevede quindi, nel corso dei tre anni, 180 CFU totali secondo il piano di studi allegato.
4. Per ogni tipologia di attività, il numero di ore della didattica per un CFU è di:
a. 14 ore per le lezioni frontali;
b. sino a un massimo di 16 ore per le esercitazioni, i laboratori e l’eventuale teledidattica;
c. 30 ore per il tirocinio.
5. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto.
Articolo 9. Attività Didattica Teorica - Coordinatore del Corso Integrato
1. L’attività didattica teorica è articolata in Insegnamenti semestrali formati da più moduli, descritti nel Piano degli Studi.
2. Nell’ambito della didattica teorica il Coordinatore del Corso Integrato esercita le seguenti funzioni:
- referente per il Comitato per la didattica e per gli studenti relativamente agli insegnamenti del Corso Integrato;
- responsabile della corretta conduzione delle attività didattiche;
- custode del registro d’esame;
- responsabile dell’attivazione della didattica tutoriale;
- responsabile della programmazione del calendario degli esami da trasmettere al Comitato per la Didattica;
- presiede, di norma, la Commissione di esame del corso integrato da lui coordinato.
Articolo 10. Attività formativa professionalizzante
1. Le attività formative professionalizzanti (AFP) sono finalizzate a far acquisire allo studente abilità specifiche d'interesse professionale. I crediti riservati al tirocinio, in conformità alla normativa comunitaria, sono da intendersi come impegno complessivo richiesto allo studente per raggiungere le necessarie abilità professionali e comprendono esperienze cliniche nei servizi sanitari (tirocinio), sessioni tutoriali in piccoli gruppi, esercitazioni e simulazioni in laboratorio, studio guidato, autoapprendimento ed elaborazione di piani, progetti e relazioni.
2. Per conseguire le finalità formative delle AFP, la Facoltà di Medicina e Chirurgia si avvale di convenzioni con aziende sanitarie pubbliche o private che rispondano ai requisiti di idoneità per attività e dotazione di servizi e strutture, come previsto dal Decreto Interministeriale 24 settembre 1997 e successive modifiche e integrazioni.
3. L’organizzazione delle AFP è affidata con incarico triennale a un Coordinatore delle Attività Formative Professionalizzanti.
4. Il Coordinatore delle AFP predispone il Progetto delle Attività Formative Professionalizzanti ed il Manuale del Tirocinio e li propone, all’inizio dell’anno accademico, al Comitato per la Didattica. Durante il tirocinio, il Coordinatore promuove costantemente la valutazione dell’apprendimento dello studente al fine di suggerire i correttivi necessari e per rendere più efficace il processo formativo. Tale monitoraggio del percorso dello studente sarà documentato su un apposito libretto di valutazione teso a registrare i diversi livelli di competenza progressivamente raggiunti.
5. Al termine del primo, secondo e terzo anno di corso viene effettuata una valutazione delle AFP svolte. Tale valutazione, di carattere collegiale, sarà effettuata da una apposita commissione presieduta, di norma, dal Coordinatore delle AFP. Nel formulare il giudizio di esame (espresso in trentesimi) tale commissione utilizzerà, nella misura definita dal Manuale di Tirocinio, comunicata preventivamente agli studenti, i dati provenienti dalle schede di valutazione di ciascun periodo di tirocinio, da prove pratiche, da colloqui, da test scritti.
Articolo 11.- Attività didattica opzionale
1. Il Piano di Studi dello studente deve comprendere attività formative liberamente scelte (attività didattiche opzionali, ADO) corrispondenti a 6 CFU individuate in un ventaglio di proposte predisposte annualmente dal Comitato per la Didattica o individuate autonomamente dallo studente stesso e sottoposte all’approvazione preventiva del Comitato per la Didattica.
2. Le ADO proposte dal Comitato per la Didattica possono corrispondere a due tipologie diverse:
a. corsi di tipo seminariale, che prevedono studio autonomo;
b. attività pratiche e/o esperienziali.
3. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente possono comprendere:
a. tutti gli insegnamenti erogati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia,
b. insegnamenti, coerenti con il percorso formativo, erogati da altre Facoltà dell’Università degli Studi di Siena.
4. Le proposte di ADO, avanzate dai docenti al Comitato per la Didattica, devono contenere l’indicazione degli obiettivi, delle modalità didattiche, del numero di studenti ammessi, delle modalità di svolgimento delle prove di verifica del profitto e sono programmate in orari appositi, ad esse riservate, non sovrapposti a quelli delle attività curriculari. Le proposte devono essere presentate all’inizio dell’anno accademico.
5. La frequenza alle ADO è obbligatoria.
6. La verifica del profitto delle ADO dà luogo ad una votazione in trentesimi.
Articolo 12. Altre attività formative
1. L’Ordinamento didattico del CdL in Ostetricia prevede l’acquisizione, da parte dello studente di 6 CFU complessivi di "altre attività formative". Possono essere intese come "altre attività formative":
- corsi di informatica
- corsi di lingua straniera
- approfondimenti di specifici contenuti professionalizzanti
- approfondimenti di specifiche abilità comunicative/relazionali
- convegni, congressi, corsi
- stages formativi presso enti, istituzioni e strutture sanitarie
2. Il Comitato per la Didattica propone annualmente al Struttura competente per la didattica la programmazione delle attività.
3. La frequenza alle Altre Attività Formative è obbligatoria.
4. La verifica del profitto alle Altre Attività Formative dà luogo ad una valutazione di "idoneo/non idoneo".
Articolo 13. Apprendimento autonomo
1. Il Corso di Laurea, in riferimento alle attività formative di base, caratterizzanti e affini o integrative, garantisce agli studenti la disponibilità di un numero di ore (non inferiore a 15 per ogni CFU come da Art. 4 c. 4 del D. Interm. 19/02/2009) completamente libere da attività didattiche condotte alla presenza dei docenti, onde consentire loro di dedicarsi all'apprendimento autonomo.
2. Le ore riservate all'apprendimento autonomo sono dedicate:
- allo studio personale, per la preparazione degli esami;
- alla utilizzazione individuale, o nell'ambito di piccoli gruppi, in modo autonomo o dietro suggerimento dei docenti, dei sussidi didattici messi a disposizione dal Corso di Laurea per l'autoapprendimento e per l'autovalutazione. I sussidi didattici (testi, simulatori, manichini, audiovisivi, programmi per computer, etc.) saranno collocati, nei limiti del possibile, in spazi gestiti da personale della Facoltà;
- all'Internato presso strutture universitarie scelte dallo studente, inteso a conseguire particolari obiettivi formativi.
Articolo 14. Obbligo di frequenza
1. La frequenza all'attività didattica (core curriculum), all'attività didattica opzionale (ADO), alle altre attività formative e alle attività formative professionalizzanti (AFP) previste dal piano di studio è obbligatoria.
2. La frequenza viene verificata dai docenti adottando le modalità di accertamento stabilite dal coordinatore del corso integrato, che comunica al Comitato per la Didattica i nominativi degli studenti che non ottengono l’attestazione di frequenza.
3. Lo studente che comunque non abbia ottenuto l’attestazione di frequenza per un determinato anno, nel successivo anno accademico viene iscritto, con l’obbligo di frequenza ai moduli per i quali non ha ottenuto l’attestazione.
Articolo 15. Verifica dell’apprendimento e acquisizione dei CFU
1. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto. La modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente deve essere espressa mediante una votazione in trentesimi (o con giudizio idoneo/non idoneo ove previsto dal Piano di Studio) per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.
2. Il Comitato per la Didattica stabilisce annualmente le tipologie delle prove di esame necessarie per valutare l'apprendimento degli studenti.
3. Il numero complessivo degli esami curriculari non può superare quello dei corsi ufficiali stabiliti dall’ordinamento e non deve comunque superare il numero di 20 nei tre anni di corso. La verifica dell'apprendimento può avvenire attraverso valutazioni formative e valutazioni certificative. Le valutazioni formative (prove in itinere) sono intese a rilevare l’efficacia dei processi di apprendimento e d’insegnamento nei confronti di contenuti determinati. Le valutazioni certificative (esami di profitto) sono finalizzate a valutare e quantificare con un voto il conseguimento degli obiettivi dei corsi, certificando il grado di preparazione individuale degli studenti. Gli esiti delle prove in itinere possono costituire elemento di valutazione finale; la programmazione delle prove in itinere deve essere illustrata dal docente all’inizio del corso.
4. Ciascun insegnamento prevede una o più prove valutative di verifica in itinere, salvo i casi in cui i Comitati per la Didattica, sentiti i docenti interessati le ritengano non necessarie ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo.
5. Gli esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente nei periodi ufficiali in cui sono fissate le sessioni d’esame. Le verifiche dell’apprendimento non possono coincidere con i periodi nei quali si svolgono le lezioni. Le prove in itinere vengono svolte durante lo svolgimento del corso.
6. Le sessioni di esame sono fissate dal calendario didattico di Facoltà. Le date di inizio e di conclusione delle sessioni d’esame sono fissate nella programmazione didattica. In ogni sessione sono definite le date di inizio degli appelli, distanziate, di norma, di almeno due settimane. Il numero degli appelli è fissato in minimo due per ogni sessione di esame. Per gli studenti lavoratori e fuori corso le sessioni di fine periodo didattico devono prevedere almeno tre appelli. Lo studente fuori corso che non abbia conseguito tutte le attestazioni di frequenza non ha diritto a tale facilitazione. Per gli studenti fuori corso possono essere previsti ulteriori appelli d’esame.
7. La Commissione di esame è costituita da tutti i titolari degli insegnamenti (o moduli) costituenti il corso integrato ed è presieduta, di norma, dal Coordinatore.
8. L’esame, in qualunque modalità sia svolto, si conclude con la registrazione del voto nel verbale che deve essere firmato dal Coordinatore e da almeno un altro membro della Commissione. Lo studente può decidere di non concludere l’esame; in tal caso nella registrazione dell’esame, comunque obbligatoria, viene usata la dizione “non concluso: NC” secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico d’Ateneo.
9. La votazione dell’esame viene espressa in trentesimi. Essa è calcolata attraverso la media ponderata e arrotondata per difetto o eccesso al mezzo punto superiore o inferiore dei singoli voti attribuiti dai membri della Commissione, tenendo conto del numero di CFU di ciascun insegnamento del Corso Integrato. La lode viene eventualmente conferita dal Coordinatore agli studenti che ottengono una votazione di 30/30 in tutti gli insegnamenti (o moduli).
Articolo 16.- Attività formative per la preparazione della prova finale
1. La preparazione della tesi di Laurea presso strutture universitarie cliniche o di base definita "Internato di Laurea", comporta l’acquisizione di 5 CFU.
Articolo 17. Prova finale
1. Per la prova finale, con valore di Esame di Stato abilitante alla professione, sono previste due sessioni in periodi definiti da apposito Decreto Ministeriale annuale e su base nazionale.
2. Tale prova – sostenuta dinanzi ad una Commissione nominata dalla competente autorità accademica e composta a norma di legge - comprende:
- la discussione di un elaborato di natura teorico-applicativa;
- una prova di dimostrazione di abilità pratiche.
3. I criteri per l’attribuzione della votazione per la prova finale sono stabiliti con apposita delibera dal Comitato per la Didattica.
Articolo 18. Riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi o altri Corsi di studio
1. I crediti conseguiti da uno studente che si trasferisca da altro Corso di Laurea della stessa o di altra Università possono essere riconosciuti, ai sensi del Regolamento Didattico d’Ateneo, dopo un giudizio di congruità con gli obiettivi formativi degli insegnamenti compresi nell'ordinamento didattico del CdL in Ostetricia. Dopo avere deliberato il riconoscimento di un definito numero di crediti, il Comitato per la Didattica stabilisce a quale anno lo studente può essere iscritto. L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque subordinata alla disponibilità di posti, nell'ambito del numero programmato
2. Gli studi compiuti presso corsi di laurea in Ostetricia di altre sedi universitarie della Unione Europea, nonché i crediti in queste conseguiti, sono riconosciuti con delibera del Comitato per la Didattica, previo esame del curriculum e dei programmi dei corsi accreditati dall’Università di origine.
3. Per il riconoscimento degli studi compiuti presso corsi di laurea in Ostetricia di paesi extra-comunitari, il Comitato per la Didattica affida ad una apposita Commissione l'incarico di esaminare il curriculum ed i programmi degli esami superati nel paese d'origine. I crediti acquisiti perdono comunque la loro validità se lo studente ha interrotto per cinque anni consecutivi il corso di studio (come previsto dall’Art. 29, comma 3, R.D.A.). Sentito il parere della Commissione, il Comitato per la Didattica riconosce la congruità dei crediti acquisiti e ne delibera il riconoscimento.
Articolo 19. Riconoscimento della Laurea in Ostetricia conseguita presso Università estere
1. La laurea in Ostetricia conseguita presso Università straniere viene riconosciuta ove esistano accordi bilaterali o convenzioni internazionali che prevedono l’idoneità del titolo. Le Lauree rilasciate da Atenei dell'Unione Europea saranno riconosciute, nei termini di cui all’art.20, comma 9 del Regolamento Didattico di Ateneo, fatta salva la verifica degli atti che ne attestino la congruità curriculare. Ove non esistano accordi tra Stati, il Comitato per la Didattica valuterà caso per caso. Ai fini di detto riconoscimento, il Comitato per la Didattica esamina il curriculum e valuta la congruità, rispetto all'ordinamento didattico vigente, degli obiettivi didattico-formativi, dei programmi di insegnamento e dei crediti a questi attribuiti presso l'Università di origine.
2. Qualora soltanto una parte dei crediti conseguiti dal laureato straniero venga riconosciuta congrua con l'ordinamento vigente, il Comitato per la Didattica stabilisce a quale anno di corso lo studente può essere iscritto. L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti nell'ambito del numero programmato ed al preventivo superamento della prova di ammissione. Per i laureati extracomunitari si fa riferimento alle disposizioni vigenti.
Articolo 20. Valutazione dell'efficacia della didattica
1. Il CdL in Ostetricia è sottoposto con frequenza annuale ad una valutazione riguardante:
- l’efficacia organizzativa del corso e delle sue strutture didattiche,
- la qualità e la quantità dei servizi messi a disposizione degli studenti,
- la facilità di accesso alle informazioni relative ad ogni ambito dell'attività didattica,
- l’efficacia delle attività didattiche analiticamente considerate, comprese quelle finalizzate a valutare il grado di apprendimento degli studenti,
- il rispetto da parte dei docenti delle deliberazioni del Comitato per la Didattica,
- la performance didattica dei docenti, sia per la didattica teorica sia per le attività formative professionalizzanti, nel giudizio degli studenti,
- la qualità della didattica, con particolare riguardo all'utilizzazione di sussidi didattici informatici e audiovisivi,
- l'organizzazione dell'assistenza tutoriale agli studenti,
- il rendimento medio degli studenti, determinato in base alla regolarità del curriculum ed ai risultati conseguiti nel loro percorso di studi.
2. Il Comitato per la Didattica, in accordo con il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, indica i criteri, definisce le modalità operative, stabilisce e applica gli strumenti più idonei per espletare la valutazione dei parametri atti a governare i processi formativi per garantirne il continuo miglioramento. La valutazione dell’impegno e delle attività didattiche espletate dai docenti viene portato a conoscenza dei singoli docenti, discussa in Comitato per la Didattica e considerata anche ai fini della distribuzione delle risorse.
Articolo 21. Sito Web
1. Il Corso di Laurea predispone un sito Web contenente tutte le informazioni utili agli studenti, al personale docente, al personale amministrativo e cura la massima diffusione del relativo indirizzo anche nel mondo della scuola, organizzazioni rappresentative a livello locale, del mondo della produzione dei servizi e delle professioni.
Articolo 22. Diploma supplement
1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del Decreto Ministeriale 19 febbraio 2009 l’Ateneo rilascia come supplemento al diploma di laurea un certificato che riporta anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
Articolo 23. Approvazione e modifiche del Regolamento didattico
1. Il Regolamento didattico del corso di laurea in Ostetricia e le relative modifiche sono deliberati dal Struttura competente per la didattica, su proposta del Comitato per la Didattica, e approvati dal Senato Accademico, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Le modifiche degli Allegati relativi ai Piani di studio e all’elenco degli insegnamenti vengono deliberate dal Struttura competente per la didattica, su proposta del Comitato per la Didattica
Articolo 24. Disposizioni finali
1.Per quanto non previsto dal presente Regolamento, vale quanto disposto dallo Statuto
e dal Regolamento Didattico di Ateneo, dai Regolamenti di Facoltà e dalle
normative specifiche. |