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TITOLO I
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Presupposto dell'imposta
1. Presupposto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in
natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6.
Articolo 2
Soggetti passivi
1. Soggetti passivi dell'imposta sono
le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono
iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio
dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova
contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della
popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime
fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3
Base imponibile
1. L'imposta si applica sul reddito
complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi
posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio
dello Stato, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10,
nonché della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-bis.
2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica
separatamente sui redditi elencati nell'articolo 16, salvo quanto
stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al
coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità
giudiziaria;
c) abrogata;
d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché, con
gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi
di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;
d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista
dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
Articolo 4
Coniugi e figli minori
1. Ai fini della determinazione del
reddito complessivo o della tassazione separata:
a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui
agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno
dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota
stabilita ai sensi dell'articolo 210 dello stesso codice. I proventi
dell'attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni
caso per l'intero ammontare;
b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui
agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del
loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste
nell'articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano
destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge
superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita
l'amministrazione del fondo;
c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei
genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun
genitore. Se vi è un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta ad un
solo genitore i redditi gli sono imputati per l'intero ammontare.
Articolo 5
Redditi prodotti in forma associata
1. I redditi delle società semplici,
in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio
dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla
percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano
determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata
autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura
autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il
valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono
uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome
collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state
costituite all'unanimità o a maggioranza;
b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o
alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto
l'esercizio di attività commerciali;
c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone
fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono
equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al
comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione
dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la
maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se
esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e,
in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo
230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare
risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono
imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e
prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si
applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con
l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore,
da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio
del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei
familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione
delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e
l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e
quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo
continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi,
di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo
continuativo e prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui
redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il
secondo grado.
Articolo 6
Classificazione dei redditi
1. I singoli redditi sono classificati
nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c)
redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di
impresa; f) redditi diversi.
2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi,
anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità
conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni
consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da
invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa
categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli
interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa
categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono
maturati.
3. I redditi delle società in nome collettivo e in
accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia
l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati
unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.
Articolo 7
Periodo di imposta
1. L'imposta è dovuta per anni
solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria
autonoma, salvo quanto stabilito nel comma 3 dell'articolo 8 e nel secondo
periodo del comma 3 dell'articolo 11.
2. L'imputazione dei redditi al periodo di imposta è
regolata dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano.
3. In caso di morte dell'avente diritto i redditi che
secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono
imputabili al periodo di imposta in cui sono percepiti, determinati a
norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli
articoli 17 e 18, salvo il disposto del comma 3 dell'articolo 16, anche se
non rientrano tra i redditi indicati nello stesso articolo 16, nei
confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.
Articolo 8
Determinazione del reddito complessivo
1. Il reddito complessivo si determina
sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e
sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di
cui all'articolo 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e
professioni.
2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in
accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società
semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti
dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o
associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite
della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del
capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti
dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese
commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome
collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai
relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei
successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova
capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite
determinate a norma dell'articolo 79. Si applicano le disposizioni del
comma 1-bis dell'articolo 102 e, limitatamente alle società in nome
collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 1-ter del
citato articolo 102.
Articolo 9
Determinazione dei redditi e delle perdite
1. I redditi e le perdite che
concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente
per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in
base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella
stessa categoria.
2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono
valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o
sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo
il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in
natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da
cui sono costituiti. In caso di conferimenti in società o in altri enti
si considera corrispettivo conseguito il valore normale delle azioni e dei
titoli ricevuti se negoziati in mercati italiani o esteri.
3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4
per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo
mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o
similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono
stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più
prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in
quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i
beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere
di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti
d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa
riferimento ai provvedimenti in vigore.
4. Il valore normale è determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati
regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi
rilevati nell'ultimo mese;
b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i
titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società,
in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente
ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare
complessivo dei conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle
lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi
analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o
esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo
obiettivo.
5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni
relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a
titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali
di godimento e per i conferimenti in società.
Articolo 10
Oneri deducibili
1. Dal reddito complessivo si
deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi
che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli
immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i
contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di
provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi
di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti
indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si
considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate
per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per
i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal
suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si
considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da
altri, concorrono a formare il suo reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli
destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale
ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di
cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da
provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione
modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità
giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate
nell'articolo 433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a
formare il reddito in anni precedenti;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a
disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla
gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi
compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì
deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'articolo
30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle
condizioni e nei limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i
contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste
dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo
complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e
comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali
redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore
al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche
collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito
complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel
precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia
costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti
iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari
che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23
ottobre 1992, n. 421, e se le forme pensionistiche collettive istituite
non siano operanti dopo due anni. Ai fini del computo del predetto limite
di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di
lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 70, comma 1; dei
contributi versati ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n.
335, eccedente il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo
14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di
altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonché,
nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di
destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari;
e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per un
importo complessivo non superiore a lire 2.000.000 per gli anni 2001 e
2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo è fissato in lire 3
milioni, aumentato a lire 3.500.000 per gli anni 2005 e 2006 e a lire
4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell'interesse
delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni
ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle
persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni
presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni
dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle
organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento
del reddito complessivo dichiarato;
h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni
di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili
urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di
lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della
Chiesa cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della
legge 22 novembre 1988, n. 516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22
novembre 1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre
1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi
per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle
disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio
1983, n. 184;
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri
difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche
quando siano eseguite da persone fisiche.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono
deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate
nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì
per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle
persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se
fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire
3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e
all'assistenza personale o familiare. Per gli oneri di cui alla lettera
e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate
nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la
deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando
l'importo complessivamente stabilito.
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1
sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 si deducono dal
reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel
medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa
proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui
avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino
all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e
delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il
quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso
di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui
all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in
categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente
utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad
abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si
intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di
proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano
abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se
dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a
condizione che l'unità immobiliare non risulti locata.
Articolo 10-bis
Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione
1. Dal reddito complessivo, aumentato
del credito d'imposta di cui all'articolo 14 e al netto degli oneri
deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più
redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel
comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis)
e l), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a
4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato
al periodo di lavoro nell'anno.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più
redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui
al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile
con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione
nell'anno.
4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più
redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa
di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un
importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2
e 3.
5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle
deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui
all'articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito
d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro. Se il
predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per
intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete;
negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime
quattro cifre decimali.
Articolo 11
Determinazione dell'imposta
1. L'imposta lorda è determinata
applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili
indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività
dell'imposizione di cui all'articolo 10-bis, le seguenti aliquote per
scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
e) oltre 70.000 euro, 45 per cento.
1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di
terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze
l'imposta non è dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo
precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a
7.800 euro, non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente
la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro.
2. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda,
fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli
articoli 12, 13 e 13-bis.
3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti
di imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Salvo
quanto disposto nel comma 3-bis, se l'ammontare dei crediti di imposta è
superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua
scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al
periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di
dichiarazione dei redditi.
3-bis. Il credito di imposta spettante a norma
dell'articolo 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle
imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105, è
riconosciuto come credito limitato ed è escluso dall'applicazione
dell'ultimo periodo del comma 3. Il credito limitato si considera
utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed è portato in
detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta netta relativa agli
utili per i quali è attribuito, determinata in base al rapporto tra
l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare
del reddito complessivo comprensivo del credito stesso e al netto (3)
delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione.
3-ter. Relativamente al credito di imposta limitato di
cui al comma 3-bis, il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle
disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 14.
Articolo 12
Detrazioni per carichi di famiglia
1. Dall'imposta lorda si detraggono
per carichi di famiglia:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) lire 1.057.552, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
2) lire 961.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 30.000.000
ma non a lire 60.000.000;
3) lire 889.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 60.000.000
ma non a lire 100.000.000;
4) lire 817.552, se il reddito complessivo è superiore a lire
100.000.000;
b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli
adottivi e gli affidati o affiliati, nonché ogni altra persona indicata
nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o
percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità
giudiziaria, complessivamente lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000
per l'anno 2001 e 285,08 euro a decorrere dal 1° gennaio 2002 da
ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione
all'effettivo onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo è
aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.
Per l'anno 2001 l'importo di lire 516.000 è aumentato a lire 552.000,
ovvero a lire 616.000 quando la detrazione sia relativa ai figli
successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi
lire 100.000.000. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'importo di 285,08
euro è comunque aumentato a 303,68 euro, ovvero a 336,73 euro quando la
detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il
reddito complessivo non superi 51.645,69 euro. A decorrere dall'anno 2002
la misura della detrazione è stabilita in 516,46 euro per ciascun figlio
a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti con reddito complessivo non
superiore a 36.151,98 euro con un figlio a carico; 2) contribuenti con
reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro con due figli a carico;
3) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 46.481,12 euro con
tre figli a carico; 4) contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per
ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi precedenti è
aumentata a 774,69 euro.
2. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli
naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è
successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono
figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è
coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente
separato, la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica,
se più conveniente, per il primo figlio e per gli altri figli si applica
la detrazione prevista dalla lettera b).
3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito
complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e
organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti
direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non
superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate
a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono
cessate le condizioni richieste.
Articolo 13
Altre detrazioni
1. Se alla formazione del reddito
concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di
quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b),
c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari
a:
a) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a
29.500 euro;
b) 235 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500 euro ma non a
36.500 euro;
c) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a
41.500 euro;
d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a
46.700 euro;
e) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.700 euro ma non a
52.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più
redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione
dall'imposta lorda pari a:
a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500 euro ma non a
27.000 euro;
b) 170 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a
29.000 euro;
c) 290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a
31.000 euro;
d) 230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a
36.500 euro;
e) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a
41.500 euro;
f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a
46.700 euro;
g) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.700 euro ma non a
52.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più
redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa
di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
a) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a
29.400 euro;
b) 126 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.400 euro ma non a
31.000 euro;
c) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a
32.000 euro.
4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra
loro.
Articolo 13-bis
Detrazioni per oneri
1. Dall'imposta lorda si detrae un
importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal
contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi
che concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti
residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità
europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni
specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti
residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità
europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su
immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad
abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo
non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unità immobiliare
deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della
stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto
periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene
stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di
capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In
caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a
condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al
locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita
locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia
adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende
quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. La detrazione
spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la
dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da
trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle
variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o
sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel
caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione
edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto
equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità
immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più
contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito
all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di
rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite
complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme
corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti
di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa
costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla
stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi,
ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria
quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la
detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote;
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese
sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza
specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera
b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per
protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi
necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al
sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare
l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono
integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti
indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie
permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui,
rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54,
comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette
limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati
alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico,
purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per
la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli
autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del
Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche
da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta
una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal
Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia
stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo,
nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui
risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei
limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto
l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di
ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di
pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote
annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di
cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano,
complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano
rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non
spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito
complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano,
altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per
effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri,
concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne
abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000,
limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del
Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le
quali spetta la detraibilità delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti
riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone
indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati,
per importo non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e
universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i
contributi degli istituti statali;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di
invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa
derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della
vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso
dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2
milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono
stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che
assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi
di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto
limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore
di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione
o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n.
1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle
spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita
certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero
per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità
effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero
delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di
destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione
dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato
assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e
di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata
comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle
finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a
decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni,
degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di
comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro
per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di
studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e
artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate
in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1°
giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di
rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli
studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni
altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai
fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la
documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni
culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo
parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i
beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e
ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto
consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i
tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni
siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla
l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non
imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni
liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali
territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano
direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le
attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i
beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno,
al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle
finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare
delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni
ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per
le attività di cui alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per
cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni
pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo,
effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il
potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei
vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali
finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del
ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4
milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite
da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nonché i contributi
associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire,
versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano
esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile
1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di
malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di
decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a
condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito
tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire
all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che
possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in
ciascun periodo di imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle
società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale
ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di
legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera i-bis).
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19
per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e
movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire
effettuate mediante versamento bancario o postale.
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo
ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non
superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri
accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di
uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di
mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca,
per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione
principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui
al presente comma.
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura
forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il
mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del
comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse
delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni
ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il
limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera c) del
medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate
nell'articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 3
del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto
all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione
spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta,
relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed
entro il limite annuo di lire 12.000.000.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis),
i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di
cui all'articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa
proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione
del reddito.
Articolo 13-ter
Detrazioni per canoni di locazione
1. Ai soggetti titolari di contratti
di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli
stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4,
commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione,
rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale
destinazione, nei seguenti importi:
a) lire 960.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
b) lire 480.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non
lire 60.000.000.
1-bis. A favore dei lavoratori dipendenti che hanno
trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in
uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della
detrazione, e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione
di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e
situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di
distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione,
spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata al periodo
dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti
importi:
a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;
b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non
lire 60 milioni.
Articolo 14
Credito di imposta per gli utili distribuiti da società ed enti
1. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto
qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati alle lettere
a) e b) del comma 1 dell'art. 87, al contribuente è attribuito un credito
di imposta pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1°
gennaio 2001, e al 51,51 per cento, per le distribuzioni deliberate a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1°
gennaio 2003, dell'ammontare degli utili stessi nei limiti in cui esso
trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 105.
1-bis). Il credito di imposta di cui al comma 1
attribuito ai comuni in relazione ai dividendi distribuiti dalle società,
comunque costituite, che gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi
dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, può essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai
sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni.
2. Nel caso di distribuzione di utili in natura il
credito di imposta è determinato in relazione al valore normale degli
stessi alla data in cui sono stati posti in pagamento.
3. Relativamente agli utili percepiti dalle società,
associazioni e imprese indicate nell'articolo 5, il credito di imposta
spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella proporzione ivi
stabilita.
4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta,
l'ammontare del credito di imposta è computato in aumento del reddito
complessivo.
5. La detrazione del credito di imposta deve essere
richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa
al periodo di imposta in cui gli utili sono stati percepiti e non spetta
in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa
indicazione degli utili nella dichiarazione presentata. Se nella
dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito di imposta
in aumento del reddito complessivo, l'ufficio delle imposte può procedere
alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base
alla dichiarazione dei redditi.
6. Il credito di imposta spetta anche quando gli utili
percepiti sono tassati separatamente ai sensi dell'articolo 16; in questo
caso il suo ammontare è computato in aumento degli utili e si detrae
dalla relativa imposta determinata a norma dell'articolo 18.
6-bis. Il credito di imposta di cui ai commi precedenti
non spetta, limitatamente agli utili, la cui distribuzione è stata
deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano
dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e
successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale
variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84,
azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del presente testo unico.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori, ai soci
fondatori, agli amministratori e ai dipendenti della società o dell'ente
e per quelle spettanti in base ai contratti di associazione in
partecipazione e ai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554
del codice civile, né per i compensi per prestazioni di lavoro
corrisposti sotto forma di partecipazione agli utili e per gli utili di
cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 41.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la
costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in
essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una
stabile organizzazione.
——————————
(1) Le parole «al 51,51 per cento», con effetto dal 1°
gennaio 2003, sono state sostituite alle precedenti «al 53,85 per cento»
dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 289/2002 (in «Guida
Normativa» dell'8 gennaio 2003 n. 1).
(2) Comma sostituito, con effetto dal 1° gennaio 2002,
dall'articolo 27, comma 18, della legge 448/2001 (in «Guida Normativa»
dell'8 gennaio 2002 n. 2).
Articolo 15
Credito di imposta per i redditi prodotti all'estero
1. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate
a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione
dall'imposta netta fino alla concorrenza della quota di imposta italiana
corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito
complessivo al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta
ammesse in diminuzione.
2. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
3. La detrazione deve essere richiesta, a pena di
decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta
in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Se
l'imposta dovuta in Italia per il periodo di imposta nel quale il reddito
estero ha concorso a formare la base imponibile è stata già liquidata,
si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior
reddito estero e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo
di imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata chiesta.
Se è già decorso il termine per l'accertamento la detrazione è limitata
alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito
prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia.
4. La detrazione non spetta in caso di omessa
presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi
prodotti all'estero nella dichiarazione presentata.
5. Per le imposte pagate all'estero dalle società,
associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 la detrazione spetta ai
singoli soci, associati o partecipanti nella proporzione ivi stabilita.
Articolo 16
Tassazione separata
1. L'imposta si applica separatamente
sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile
e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata
dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle
lettere a), d) e g) del comma 1 dell'articolo 47, anche nelle ipotesi di
cui all'articolo 2122 del codice civile; altre indennità e somme
percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti
rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla
capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di
non concorrenza ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile, nonché le
somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali
sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure
esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di
transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;
a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma
1 dell'articolo 47, erogate in forma di capitale, ad esclusione del
riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da
quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto
di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà
delle parti;
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad
anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi,
di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non
dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità
di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46;
c) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'articolo 49, se il
diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio
del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque
percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo
risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di
provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla
risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
c-bis) l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di
cui all'articolo 1-bis del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489,
corrisposti anticipatamente;
d) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone
fisiche e delle società di persone;
e) indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;
f) indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività
sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge 23 marzo
1981, n. 91, se non rientranti tra le indennità indicate alla lettera a);
g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante
cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e
redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di
imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 81
realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili
di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione;
h) indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso
di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da
quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti
al precedente titolare;
i) indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma
assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più
anni;
l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni
assegnati ai soci delle società indicate nell'articolo 5 nei casi di
recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte
del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche
concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra
la costituzione della società e la comunicazione del recesso o
dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del
socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni
assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e
liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la
costituzione della società e la comunicazione del recesso, la
deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è
superiore a cinque anni;
n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti
alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e
g) del comma 1 dell'articolo 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di
durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;
n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti
dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in
periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica
alle spese rimborsate di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c),
quinto e sesto periodo.
2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1
sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome
collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche
nell'esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a
condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come
componenti del reddito di impresa.
3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del
comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti
nell'esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facoltà di non
avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è
avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle
lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere
a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli
articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla
formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò
risulta più favorevole per il contribuente.
Articolo 16-bis
Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera
1. I redditi di capitale corrisposti
da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia
si applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui
all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui
redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il
contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione
sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi
prodotti all'estero. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti
anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli
altrititoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale
equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.
Articolo 17
Indennità di fine rapporto
1. Il trattamento di fine rapporto
costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo
ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.
L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno
in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo
che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate
alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta
sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di
commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici
finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media
di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il
diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le
minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta.
1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1
non vi è stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con
riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è
stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota
stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.
1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia
relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non
superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 è
diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i
periodi inferiori ad un anno, tale importo è rapportato a mese. Se il
rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario
previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è
proporzionalmente ridotta.
2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a)
del comma 1 dell'articolo 16, anche se commisurate alla durata del
rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore
di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei
contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli
effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo
definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione
del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto,
sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con
i criteri di cui al comma 1.
2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate,
commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla
lettera a), del comma 1, dell'articolo 16, sono imponibili per un importo
che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a
lire 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con
esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi
inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si
svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente
ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento
all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente
all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle
somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a
base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici.
L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono
contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e
assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla
percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del
collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla
percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei
lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo
stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.
3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di
fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità
della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai
fini della determinazione l'aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene
conto dell'eccedenza.
4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione
definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di
fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni
relative alle altre indennità e somme, si applica l'aliquota determinata,
rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l'importo
accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli acconti
complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate
ad imposta sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le somme e i
valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124.
4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della
cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che
abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota
pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di
fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata
lettera a) del comma 1 dell'articolo 16.
5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice
civile e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 l'imposta,
determinata a norma del presente articolo, è dovuta dagli aventi diritto
proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno; nella seconda
ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito
indicato nella relativa dichiarazione è ammessa in deduzione
dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti
i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni occorrenti ai
fini dell'applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla
corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza della
cessazione del medesimo rapporto di lavoro.
Articolo 17-bis
1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1
dell'articolo 16 sono soggette ad imposta mediante l'applicazione
dell'aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1 dell'articolo
17, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva
contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata, al netto
delle quote del trattamento di fine rapporto e dei redditi già
assoggettati ad imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare
l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni
precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione,
iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il
31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione del sostituto d'imposta. Si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 17, comma 1-bis.
2. Se la prestazione è non superiore a un terzo
dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla
prestazione stessa, l'imposta si applica sull'importo al netto dei redditi
già assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresì nei
casi previsti dall'articolo 10, commi 3-ter e 3-quater, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonché in caso di riscatto della
posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del
medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di pensionamento o di
cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non
dipendenti dalla volontà delle parti e comunque quando l'importo annuo
della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore
al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione
definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in
caso di riscatto parziale di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o a titolo di anticipazione, sono
soggette ad imposta con l'aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo
periodo, per il loro intero importo.
Articolo 18
Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati
separatamente
1. Per gli altri redditi tassati
separatamente, ad esclusione di quelli di cui alla lettera g) del comma 1
dell'articolo 16 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di
liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma
1 dell'articolo 16, l'imposta è determinata applicando all'ammontare
percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo
netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il
diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati,
rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1
dell'articolo 16, all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui
alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 e per quelli imputati ai soci
in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l)
del medesimo comma 1 dell'articolo 16, l'imposta è determinata applicando
all'ammontare conseguito o imputato l'aliquota corrispondente alla metà
del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore
all'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o
imputati. Per i redditi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo
16 conseguiti in sede di liquidazione il diritto alla percezione si
considera sorto nell'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione. Se per
le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera n-bis) del
comma 1 dell'articolo 16 è stata riconosciuta la detrazione, l'imposta è
determinata applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 si
procede alla tassazione separata nei confronti degli eredi e dei legatari;
l'imposta dovuta da ciascuno di essi è determinata applicando
all'ammontare percepito, diminuito della quota dell'imposta sulle
successioni proporzionale al credito indicato nella relativa
dichiarazione, l'aliquota corrispondente alla metà del suo reddito
complessivo netto nel biennio anteriore all'anno in cui si è aperta la
successione.
3. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato
reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla metà del
reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi è stato reddito
imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita
all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.
4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b)
del comma 1 dell'articolo 16 l'imposta determinata ai sensi dei precedenti
commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste
nell'articolo 12 e nei commi 1 e 2 dell'articolo 13 se e nella misura in
cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si
riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al
soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per
ciascuno degli anni cui si riferiscono.
5. Per i redditi indicati alle lettere c), d), e) ed f)
del comma 1 dell'articolo 16 l'imposta si applica anche sulle eventuali
anticipazioni salvo conguaglio.
Articolo 19
Scomputo degli acconti
1. Dall'imposta determinata a norma
dei precedenti articoli si scomputano: a) i versamenti eseguiti dal
contribuente in acconto dell'imposta; b) le ritenute alla fonte a titolo
di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione
dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e
su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione
della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al
periodo di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui
redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si
scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai
singoli soci, associati o partecipanti.
2. Se l'ammontare dei versamenti e delle ritenute, da
soli o in concorso con i crediti di imposta di cui agli articoli 14 e 15,
è superiore a quello dell'imposta netta sul reddito complessivo, si
applica la disposizione del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11.
Per i redditi tassati separatamente, se l'ammontare delle ritenute e dei
crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta netta di cui agli
articoli 17 e 18, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.
Articolo 20
Applicazione dell'imposta ai non residenti
1. Ai fini dell'applicazione
dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel
territorio dello Stato:
a) i redditi fondiari;
b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti
nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio
stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri
proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato,
compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 47;
d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel
territorio dello Stato;
e) i redditi di impresa derivanti da attività esercitate nel territorio
dello Stato mediante stabili organizzazioni;
f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello
Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le
plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in
società residenti, con esclusione:
1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo
81, derivanti da cessione a titolo oneroso di pertecipazioni in società
residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo
derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non
rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati
regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere
rivenienti da depositi e conti correnti;
3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo
articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento
d'intermediari, in mercati regolamentati;
g) i redditi di cui all'articolo 5 imputabili a soci, associati o
partecipanti non residenti.
2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere
c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello
Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio
dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti
non residenti:
a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine
rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo
16;
b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere
c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 47;
c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti
industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e
informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale,
commerciale o scientifico;
d) i compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti per
prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel
territorio dello Stato.
Articolo 20-bis
Trasferimento di sede all'estero
1. Il trasferimento all'estero della
residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali,
che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi,
costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del
complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile
organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione
si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile
organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si
considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze
relative alle stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese
individuali si applica l'articolo 16, comma 1, lettera g).
2. I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli
tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima
del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a
tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio
contabile della predetta stabile organizzazione.
Articolo 21
Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti
1. Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica
sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei
precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3.
2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli
oneri di cui alle lettere a), g), h), i), e l) del comma 1 dell'articolo
10.
3. Le detrazioni di cui all'articolo 13-bis spettano
soltanto per gli oneri indicati alle lettere a), b), g), h), h-bis) e i)
dello stesso articolo. Le detrazioni per carichi di famiglia non
competono.
Capo II
REDDITI FONDIARI
Articolo 22
Redditi fondiari
1. Sono redditi fondiari quelli
inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che
sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto
dei terreni o nel catasto edilizio urbano.
2. I redditi fondiari si distinguono in redditi
dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.
Articolo 23
Imputazione dei redditi fondiari
1. I redditi fondiari concorrono,
indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei
soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi,
usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'articolo 30,
per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi
derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non
percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della
conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per
morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a
scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del
procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è
riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.
2. Nei casi di contitolarità della proprietà o altro
diritto reale sull'immobile o di coesistenza di più diritti reali su di
esso il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di
ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto.
3. Se il possesso dell'immobile è stato trasferito, in
tutto o in parte, nel corso del periodo di imposta, il reddito fondiario
concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto
proporzionalmente alla durata del suo possesso.
Articolo 24
Reddito dominicale dei terreni
1. Il reddito dominicale è costituito
dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno
attraverso l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29.
2. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i
terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in
affitto per usi non agricoli, nonché quelli produttivi di reddito di
impresa di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51.
Articolo 25
Determinazione del reddito dominicale
1. Il reddito dominicale è
determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite, secondo
le norme della legge catastale, per ciascuna qualità e classe di terreno.
2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione quando
se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni nelle quantità e
nei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione o nell'organizzazione e
strutturazione aziendale, e comunque ogni dieci anni.
3. La revisione è disposta con decreto del Ministro
delle finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale e può
essere effettuata, d'ufficio o su richiesta dei comuni interessati, anche
per singole zone censuarie e per singole qualità e classi di terreni.
Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni
interessati.
4. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno
effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe d'estimo.
4-bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle
colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della
corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è
determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in
vigore nella provincia.
Articolo 26
Variazioni del reddito dominicale
1. Dà luogo a variazioni del reddito
dominicale in aumento la sostituzione della qualità di coltura allibrata
in catasto con altra di maggiore reddito.
2. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in
diminuzione:
a) la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con
altra di minore reddito;
b) la diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale
esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato
cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici
interessanti le piantagioni.
3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da
deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie.
4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a
revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono. Se a tali
terreni non si possono attribuire qualità o classi già esistenti nel
comune o nella sezione censuaria, si applicano le tariffe più prossime
per ammontare fra quelle attribuite a terreni della stessa qualità di
coltura ubicati in altri comuni o sezioni censuarie, purché in condizioni
agrologicamente equiparabili. Tuttavia se detti terreni risultano di
rilevante estensione o se la loro redditività diverge sensibilmente dalle
tariffe applicate nel comune o nella sezione censuaria, si istituiscono
per essi apposite qualità e classi, secondo le norme della legge
catastale.
5. Quando si verificano variazioni a carattere permanente
nello stato delle colture e in determinati comuni o sezioni censuarie, può
essere in ogni tempo disposta con decreto del Ministro delle finanze, su
richiesta della Commissione censuaria distrettuale o d'ufficio e in ogni
caso previo parere della Commissione censuaria centrale, l'istituzione di
nuove qualità e classi in sostituzione di quelle esistenti.
Articolo 27
Denuncia e decorrenza delle variazioni
1. Le variazioni del reddito
dominicale contemplate dai commi 1 e 2 dell'articolo 26 devono essere
denunciate dal contribuente all'ufficio tecnico erariale. Nella denuncia
devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le
variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle
deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento.
2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate
entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono
verificati i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 26 e hanno effetto
da tale anno.
3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno
in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell'articolo 26 se
la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
se la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata
presentata.
4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal
comma 5 dell'articolo 26 hanno effetto dall'anno successivo a quello di
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 28
Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
1. Se un fondo rustico costituito per
almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti
annuali non sia stato coltivato, neppure in parte, per un'intera annata
agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito
dominicale, per l'anno in cui si è chiusa l'annata agraria, si considera
pari al trenta per cento di quello determinato a norma dei precedenti
articoli.
2. In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il
30 per cento del prodotto ordinario del fondo rustico preso a base per la
formazione delle tariffe d'estimo, il reddito dominicale, per l'anno in
cui si è verificata la perdita, si considera inesistente. L'evento
dannoso deve essere denunciato dal possessore danneggiato entro tre mesi
dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente
determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto. La
denuncia deve essere presentata all'ufficio tecnico erariale, che provvede
all'accertamento della diminuzione del prodotto, sentito l'ispettorato
provinciale dell'agricoltura, e la trasmette all'ufficio delle imposte.
3. Se l'evento dannoso interessa una pluralità di fondi
rustici gli uffici tecnici erariali, su richiesta dei sindaci dei comuni
interessati o di altri soggetti nell'interesse dei possessori danneggiati,
sentiti gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, provvedono alla
delimitazione delle zone danneggiate e all'accertamento della diminuzione
dei prodotti e trasmettono agli uffici delle imposte nel cui distretto
sono situati i fondi le corografie relative alle zone delimitate,
indicando le ditte catastali comprese in detta zona e il reddito
dominicale relativo a ciascuna di esse.
4. Ai fini del presente articolo il fondo rustico deve
essere costituito da particelle catastali riportate in una stessa partita
e contigue l'una all'altra in modo da formare un unico appezzamento. La
contiguità non si considera interrotta da strade, ferrovie e corsi di
acqua naturali o artificiali eventualmente interposti.
Articolo 29
Reddito agrario
1. Il reddito agrario è costituito
dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale
d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della
potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di
esso.
2. Sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto
dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite
l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la
superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del
terreno su cui la produzione stessa insiste;
c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione
di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che
rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che
lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà
dal terreno e dagli animali allevati su di esso.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per
ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui
alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva
dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie
allevata.
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i
terreni indicati nel comma 2 dell'articolo 24.
Articolo 30
Imputazione del reddito agrario
1. Se il terreno è dato in affitto
per uso agricolo, il reddito agrario concorre a formare il reddito
complessivo dell'affittuario, anziché quello del possessore, a partire
dalla data in cui ha effetto il contratto.
2. Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto
dell'articolo 5, il reddito agrario concorre a formare il reddito
complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza. Il
possessore del terreno o l'affittuario deve allegare alla dichiarazione
dei redditi un atto sottoscritto da tutti gli associati dal quale
risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno e la
decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo
associato o l'indicazione della ripartizione del reddito si presume che
questo sia ripartito in parti uguali.
Articolo 31
Determinazione del reddito agrario
1. Il reddito agrario è determinato
mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualità
e classe secondo le norme della legge catastale.
2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione
secondo le disposizioni dell'articolo 25. Alle revisioni si procede
contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli effetti del
reddito dominicale.
3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli
articoli 26 e 27 valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni
condotti in affitto o in forma associata le denunce di cui all'articolo 27
possono essere presentate anche dall'affittuario o da uno degli associati.
4. Per la determinazione del reddito agrario delle
superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si
applica la disposizione del comma 4-bis dell'articolo 25.
Articolo 32
Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
1. Nelle ipotesi previste
dall'articolo 28 il reddito agrario si considera inesistente.
Articolo 33
Reddito dei fabbricati
1. Il reddito dei fabbricati è
costituito dal reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unità
immobiliare urbana.
2. Per unità immobiliari urbane si intendono i
fabbricati e le altre costruzioni stabili o le loro porzioni suscettibili
di reddito autonomo. Le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne
costituiscono pertinenze si considerano parti integranti delle unità
immobiliari.
3. Non si considerano produttive di reddito, se non sono
oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente
all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, purché
compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e
le loro pertinenze. Non si considerano, altresì, produttive di reddito le
unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni
o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione
edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento durante
il quale l'unità immobiliare non è comunque utilizzata.
3-bis. Il reddito imputabile a ciascun condomino
derivante dagli immobili di cui all'articolo 1117, n. 2, del codice
civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile
un'autonoma rendita catastale, non concorre a formare il reddito del
contribuente se d'importo non superiore a lire 50 mila.
Articolo 34
Determinazione del reddito dei fabbricati
1. Il reddito medio ordinario delle
unità immobiliari è determinato mediante l'applicazione delle tariffe
d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna
categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o
particolare, mediante stima diretta.
2. Le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a
destinazione speciale o particolare sono sottoposti a revisione quando se
ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni di carattere
permanente nella capacità di reddito delle unità immobiliari e comunque
ogni dieci anni. La revisione è disposta con decreto del Ministro delle
finanze previo parere della Commissione censuaria centrale e può essere
effettuata per singole zone censuarie. Prima di procedervi gli uffici
tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.
3. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno
effetto dall'anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo
prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di stima diretta, dall'anno in
cui è stato notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in
catasto. Se la pubblicazione o notificazione avviene oltre il mese
precedente quello stabilito per il versamento dell'acconto di imposta, le
modificazioni hanno effetto dall'anno successivo.
4. Il reddito delle unità immobiliari non ancora
iscritte in catasto è determinato comparativamente a quello delle unità
similari già iscritte.
4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di
locazione, ridotto forfetariamente del 15 per cento, sia superiore al
reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito e` determinato in
misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione.
Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della
Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento.
4-ter. abrogato
4-quater. abrogato
Articolo 35
Variazioni del reddito dei fabbricati
1. Se per un triennio il reddito lordo
effettivo di una unità immobiliare differisce dalla rendita catastale per
almeno il 50 per cento di questa, l'ufficio tecnico erariale, su
segnalazione dell'ufficio delle imposte o del comune o su domanda del
contribuente, procede a verifica ai fini del diverso classamento dell'unità
immobiliare, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o
particolare, della nuova determinazione della rendita. Il reddito lordo
effettivo è costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi
contratti; in mancanza di questi, è determinato comparativamente ai
canoni di locazione di unità immobiliari aventi caratteristiche similari
e ubicate nello stesso fabbricato o in fabbricati viciniori.
2. Se la verifica interessa un numero elevato di unità
immobiliari di una zona censuaria, il Ministro delle finanze, previo
parere della Commissione censuaria centrale, dispone per l'intera zona la
revisione del classamento e la stima diretta dei redditi dei fabbricati a
destinazione speciale o particolare.
Articolo 36
Decorrenza delle variazioni
1. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni
effettuate a norma dell'articolo 35 hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno successivo al triennio in cui si sono verificati i presupposti
per la revisione.
Articolo 37
Fabbricati di nuova costruzione
1. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione
concorre a formare il reddito complessivo dalla data in cui il fabbricato
è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato
dal possessore.
Articolo 38
Unità immobiliari non locate
1. Se le unità immobiliari ad uso di abitazione,
possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del
possessore o dei suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di
imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente,
anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o
sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito è aumentato di un
terzo.
Articolo 39
Costruzioni rurali
1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati
le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze,
appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono e
destinate:
a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra,
alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla
vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro
carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle
esigenze delle attività esercitate;
b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2
dell'articolo 29 e di quelli occorrenti per la coltivazione;
c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti
per la coltivazione;
d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli
e alle attività di manipolazione e trasformazione di cui alla lettera c)
del comma 2 dell'articolo 29.
Articolo 40
Immobili non produttivi di reddito fondiario
1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli
immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni
strumentali per l'esercizio di arti e professioni.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio
dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del
possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza
radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati
o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto
nell'articolo 77, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli
immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62 per il
medesimo periodo temporale ivi indicato.
Capo III
REDDITI DI CAPITALE
Articolo 41
Redditi di capitale
1. Sono redditi di capitale:
a) gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti
correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché
dei certificati di massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli
articoli 1861 e 1869 del codice civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della
lettera d) del comma 2 dell'articolo 49;
f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti
indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il
disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 49;
g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di
pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di
denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e
valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di
contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni
pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47
erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione
previdenziale;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi
per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui
possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza
di un evento incerto.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
similari alle azioni i titoli di partecipazione al capitale di enti,
diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche; si considerano similari alle obbligazioni:
a) abrogata
b) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di
autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'art. 29 del regio decreto legge 15
marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;
c) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di
pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata,
con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non
attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o
indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione
al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.
Articolo 42
Determinazione del reddito di capitale
1. Il reddito di capitale è
costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi
percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi di
cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'articolo 41 è compresa
anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni
ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata,
apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni
impiegati, apportati od affidati in gestione. I proventi di cui alla
lettera g) del comma 1 dell'articolo 41 sono determinati valutando le
somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme
percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo
il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o
incassati. Qualora la differenza tra la somma percepita od il valore
normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei
titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo
41 sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di
parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli
o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al
periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui
l'evento o il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione
della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore
a tale ultima data. I proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1
dell'articolo 41 sono costituiti dalla differenza positiva tra i
corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale
differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli,
non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del
rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi. I
corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta estera sono
valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono pagati
o incassati. Nei proventi di cui alla lettera g-ter) si comprende, oltre
al compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli
altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati
nel periodo di durata del rapporto.
2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova
contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite
per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi
si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se
la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al
saggio legale.
3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni
bancarie regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli
interessi compensati a norma di legge o di contratto.
4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per
la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello
dei premi pagati. Si considera corrisposto anche il capitale convertito in
rendita a seguito di opzione. La predetta disposizione non si applica in
ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni.
4-bis. Le somme od il valore normale dei beni
distribuiti, anche in sede di riscatto o di liquidazione, dagli organismi
d'investimento collettivo mobiliari, nonché le somme od il valore normale
dei beni percepiti in sede di cessione delle partecipazioni ai predetti
organismi costituiscono proventi per un importo corrispondente alla
differenza positiva tra l'incremento di valore delle azioni o quote
rilevato alla data della distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione
e l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data di
sottoscrizione od acquisto. L'incremento di valore delle azioni o quote è
rilevato dall'ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione.
4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del
comma 1 dell'articolo 41 sono costituiti dalla differenza tra l'importo di
ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e quello
della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti
finanziari.
Articolo 43
Versamenti dei soci
1. Le somme versate alle società in
nome collettivo e in accomandita semplice dai loro soci si considerano
date a mutuo se dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della
società non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per le somme
versate alle associazioni e ai consorzi dai loro associati o partecipanti.
Articolo 44
Utili da partecipazione in società ed enti
1. Non costituiscono utili le somme e
i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi
costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con
interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o
quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e
con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme
o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente
riconosciuto delle azioni o quote possedute.
2. In caso di aumento del capitale sociale mediante
passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova
emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già
emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in
cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi
diversi da quelli indicati nel comma 1, la riduzione del capitale
esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di
utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento
complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o
fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, a partire dal meno recente,
ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria
che dispongono diversamente.
3. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai
soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di
liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile
per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la
sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Il credito di imposta di
cui all'articolo 14 spetta limitatamente alla parte dell'utile
proporzionalmente corrispondente alle riserve, diverse da quelle indicate
nel comma 1, anche se imputate a capitale. Resta ferma l'applicazione
delle ritenute alla fonte sulle riserve, anche se imputate a capitale,
diverse da quelle indicate nel comma 1, attribuite ai soci in dipendenza
delle predette operazioni.
4. Le disposizioni del presente articolo valgono, in
quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in
enti, diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche.
Articolo 45
Redditi imponibili ad altro titolo
1. Non costituiscono redditi di
capitale gli interessi, gli utili e gli altri proventi di cui ai
precedenti articoli conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali o da
società in nome collettivo e in accomandita semplice.
2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti
a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva,
concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito
d'impresa.
Capo IV
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
Articolo 46
Redditi di lavoro dipendente
1. Sono redditi di lavoro dipendente
quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di
lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di
altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro
dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
b) le somme di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura
civile.
Articolo 47
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
1. Sono assimilati ai redditi di
lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del
20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e
lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di
prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della
piccola pesca;
b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori
di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad
esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati
al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo
Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di
assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento
professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro
dipendente nei confronti del soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel
periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione
agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società,
associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla
collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla
partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in
relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la
prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore
di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e
continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione
periodica prestabilita, semprechè gli uffici o le collaborazioni non
rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro
dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro
dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49,
comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal
contribuente;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera
a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i
supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26
luglio 1974, n. 343;
e) i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del
personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di
cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nei
limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti
dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di
pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle
commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di
sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere
riversati allo Stato;
g) le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n.
1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai
membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità,
comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni
di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre
1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in
dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e
l'assegno del Presidente della Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a
titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le
rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti
di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad
operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di
stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto
della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione;
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, comunque erogate;
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione
non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli
indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri
deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 41;
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili
in conformità a specifiche disposizioni normative.
2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono
assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa
sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della
cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i
principi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali principi siano
effettivamente osservati.
3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e
i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non
comporta le detrazioni previste dall'articolo 13.
Articolo 48
Determinazione del reddito di lavoro dipendente
1. Il reddito di lavoro dipendente è
costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo
percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali,
in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo
d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di
lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta
successivo a quello cui si riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro
o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di
assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti
o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a
disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un
importo non superiore complessivamente a lire 7.000.000 fino all'anno 2002
e a lire 6.000.000 per l'anno 2003, diminuite negli anni successivi in
ragione di lire 500.000 annue fino a lire 3.500.000. Fermi restando i
suddetti limiti, a decorrere dal 1° gennaio 2003 il suddetto importo è
determinato dalla differenza tra lire 6.500.000 e l'importo dei contributi
versati, entro i valori fissati dalla lettera e-ter) del comma 1
dell'articolo 10, ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze
alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo
d'imposta a lire 500.000, nonché i sussidi occasionali concessi in
occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e
quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7
marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a
ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai
sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché
quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da
terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le
prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai
cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad
unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di
ristorazione;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a
categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli
esercenti servizi pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1
dell'articolo 47;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1
dell'articolo 65 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati
nell'articolo 12;
f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei
dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di
colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché
per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un
importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4
milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente
o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno
tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del
predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al
momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta
in cui avviene la cessione;
g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento
dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione
che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse
alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti
posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto
esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in
ogni caso interamente a formare il reddito;
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e
alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore
di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti
aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10,
comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono
essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco
(croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi
organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per
cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis)
del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa
con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a
quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano
la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa
società che controlla l'impresa.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al
coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il
diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla
determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute
nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti
dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al
prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al
grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e
dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel
periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al
citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c)
e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i
ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento
dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila
chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio
desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve
elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero
delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con
effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari
eventualmente trattenuti al dipendente;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della
differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di
sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi
calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si
applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1997, per
quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi
aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà
o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai
sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle
erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a
richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume
la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte
le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico
dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato
stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare
nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza.
Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la
differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime
vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero
mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato;
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati
gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente
trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e
stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai
soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di
ogni anno ed ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data della sua emanazione.
5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori
del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte
eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte
all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di
rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio
o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite
è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio
che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per
trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a
formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto,
all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre
spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente,
sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo
massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte
all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di
trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a
formare il reddito.
6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle
attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se
corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e
di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché le
indennità di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella
misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni
di applicabilità della presente disposizione.
7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima
sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito
nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo
complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti
all'interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal
territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennità in
questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per
più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità
corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12, e di
trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal
dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di
locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro,
se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non
concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea
erogazione delle suddette indennità.
8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite
per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50
per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle
amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità
base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la
sola indennità base nella misura del 50 per cento. Qualora l'indennità
per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con
riferimento all'attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione
compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione
di questa disposizione esclude l'applicabilità di quella di cui al comma
5.
8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il
reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e
come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici
mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni,
è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite
annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987,
n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente
articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono
essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi
terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del
medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno
1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione
della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa
all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte
all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto.
Articolo 48-bis
Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente
1. Ai fini della determinazione dei
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le
disposizioni dell'articolo 48 salvo quanto di seguito specificato:
a) abrogata
a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del
comma 1 dell'articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente
del Servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale
intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di
autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria,
costituiscono reddito nella misura del 75 per cento;
b) ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g)
del comma 1 dell'articolo 47, non concorrono, altresì, a formare il
reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché
a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della
Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l'erogazione di tali
somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a
determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui
alla predetta lettera g) del comma 1 dell'articolo 47, sono assoggettati a
tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a
trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali.
Detta quota parte è determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura
corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate,
assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni
vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti
erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri
elementi;
c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1
dell'articolo 47 non si applicano le disposizioni del predetto articolo
48. Le predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo prova
contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.
d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma
1, dell'articolo 47, erogate in forma periodica non si applicano le
disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse si assumono al netto
della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di
quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1, dell'articolo 41, se
determinabili;
d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 47,
percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente
legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito
complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni al netto della
deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis per l'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze,
costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo
d'imposta lire sei milioni;
d-ter) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del
comma 1, dell'articolo 47, erogate in forma capitale a seguito di riscatto
della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello
esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di
lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle
parti non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le
stesse assumono al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, se
determinabili.
Capo V
REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
Articolo 49
Redditi di lavoro autonomo
1. Sono redditi di lavoro autonomo
quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di
arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale,
ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle
considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui
alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) abrogata
b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore
o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi,
formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo
industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti
nell'esercizio di imprese commerciali;
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1
dell'articolo 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla
prestazione di lavoro;
d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori
di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità
limitata;
e) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
f) i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata
dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.
3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive
oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981,
n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla
lettera a) del comma 2.
Articolo 50
Determinazione del reddito di lavoro autonomo
1. Il reddito derivante dall'esercizio
di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei
compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche
sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute
nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo
quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto
dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a
carico del soggetto che li corrisponde.
2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o
professione esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o
da collezione di cui al comma 5 sono ammesse in deduzione quote annuali di
ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo
dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con
decreto del Ministro delle finanze. È tuttavia consentita la deduzione
integrale, nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, delle spese
di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia
superiore a 1.000.000 di lire. La deduzione dei canoni di locazione
finanziaria di beni mobili è ammessa a condizione che la durata del
contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto. Per gli
immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione utilizzati in
base a contratto di locazione finanziaria è ammesso in deduzione un
importo pari alla rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria di
beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano. Le
spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla
manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e
professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui
sono sostenute e nei quattro successivi.
3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili diversi
da quelli indicati nel comma 4 adibiti promiscuamente all'esercizio
dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente
sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non è superiore a
1.000.000 di lire, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono
deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le
spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati
promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita
catastale anche se utilizzati in base a contratto di locazione
finanziaria, ovvero una somma pari al 50 per cento del canone di
locazione, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo
comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o
professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi
relativi a tali immobili nonché quelle relative all'ammodernamento,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati.
3-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione
finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad
apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre
di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.
4. abrogato
5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono
deducibili per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento
dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Le spese di
rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi
percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di
rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di
oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come
beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle
sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere
ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi
e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di
viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro
ammontare.
6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si
comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6-bis, anche le quote delle
indennità di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 16
maturate nel periodo di imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute
per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori
dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure
previste dal comma 1-ter dell'articolo 62.
6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al
coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente
inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista
ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei
confronti dell'artista o professionista ovvero della società o
associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare
il reddito complessivo dei percipienti.
7. abrogato
8. I redditi indicati alla lettera b) del comma 2
dell'articolo 49 sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o
in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di
partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione
forfetaria delle spese; le partecipazioni agli utili e le indennità di
cui alle lettere c), d), ed e) costituiscono reddito per l'intero
ammontare percepito nel periodo d'imposta. I redditi indicati alla lettera
f) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi in
denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, ridotto del 15 per
cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.
8-bis. In deroga al principio della determinazione
analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione
dei volontari e dei cooperanti è determinata sulla base dei compensi
convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministero degli affari
esteri di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto
purché stipulato da organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai
sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
Capo VI
REDDITI DI IMPRESA
Articolo 51
Redditi di impresa
1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano
dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese
commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non
esclusiva, delle attività indicate nell'articolo 2195 del codice civile e
delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 29
che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di
impresa.
2. Sono inoltre considerati redditi di impresa:
a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma di
impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano
nell'articolo 2195 del codice civile;
b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere,
saline, laghi, stagni e altre acque interne;
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle
attività agricole di cui all'articolo 29, pur se nei limiti ivi
stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b), del
comma 1 dell'articolo 87 nonché alle società in nome collettivo e in
accomandita semplice.
3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che
fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta
diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.
Articolo 52
Determinazione del reddito di impresa
1. Il reddito d'impresa, salvo quanto disposto
nell'articolo 79, è determinato apportando all'utile o alla perdita
risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo
di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti
all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni del
presente testo unico.
2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita,
questa, al netto dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro
ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli
articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis, è computata in diminuzione del reddito
complessivo a norma dell'articolo 8.
Articolo 53
Ricavi
1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di
semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali,
acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in
società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1
dell'articolo 87, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di
obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui
scambio è diretta l'attività dell'impresa;
d) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle
precedenti lettere;
e) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli in natura,
spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
f) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di
legge.
2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale
dei beni di cui al comma 1 destinati al consumo personale o familiare
dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee
all'esercizio dell'impresa.
2-bis. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui
alla lettera c) del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie
se non sono iscritti come tali nel bilancio.
Articolo 54
Plusvalenze patrimoniali
1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi
da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 53, concorrono a formare il
reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) abrogata
d) se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare
dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee
all'esercizio dell'impresa.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o
l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta
imputazione, e il costo non ammortizzato. Se il corrispettivo della
cessione è costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti in
bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti si
considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente
pattuito.
2-bis. I maggiori valori delle immobilizzazioni
finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o
collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4, del
codice civile o di leggi speciali non concorrono alla formazione del
reddito per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte. Tali maggiori
valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in
cui siano comunque realizzati.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 la
plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il
costo non ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del
comma 2, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare
nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati
posseduti per un periodo non inferiore a tre anni o ad un anno per le
società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote
costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, la disposizione
del periodo precedente si applica per quelli iscritti come tali negli
ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in
data più recente.
5. Concorrono alla formazione del reddito anche le
plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate
unitariamente mediante cessione a titolo oneroso; le disposizioni del
comma 4 non si applicano quando ne è richiesta la tassazione separata a
norma del comma 2 dell'articolo 16. Il trasferimento di azienda per causa
di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di
plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori
fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui
al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello
scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della
società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da
uno solo di essi.
5-bis. abrogato
6. La cessione dei beni ai creditori in sede di
concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e
minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore
di avviamento.
Articolo 55
Sopravvenienze attive
1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri
proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di
passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri
proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a
formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta
insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte
in bilancio in precedenti esercizi.
2. Se le indennità di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 54 vengono conseguite per ammontare superiore a quello che
ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza
concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo.
3. Sono inoltre considerate sopravvenienze attive:
a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma
assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera d) del
comma 1 dell'articolo 53 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 54;
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di
liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1
dell'articolo 53 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili
indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi
concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati
o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei
successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni
connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei
territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle
concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione
delle stesse. Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti
erogati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome per la
costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di
immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi
per le case popolari, comunque denominati nonché quelli erogati alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la
costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di
immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione.
4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti
in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle
società in nome collettivo o in accomandita semplice dai propri soci e la
rinuncia dei soci ai crediti, né la riduzione dei debiti dell'impresa in
sede di concordato fallimentare o preventivo.
5. In caso di cessione del contratto di locazione
finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva.
Articolo 56
Dividendi e interessi
1. Per gli utili derivanti dalla
partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita
semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni
dell'articolo 5.
2. Gli utili derivanti dalla partecipazione in società
ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche
concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti. Si
applicano le disposizioni degli articoli 14 e 44.
3. Gli interessi, anche se diversi da quelli indicati
alle lettere a), b) e h) del comma 1 dell'articolo 41, concorrono a
formare il reddito per l'ammontare maturato nell'esercizio. Se la misura
non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio
legale.
3-bis. abrogato
3-ter. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in
base a contratti “pronti contro termine” che prevedono l'obbligo di
rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del
cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto.
La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a
termine, al netto degli interessi maturati sulle attività oggetto
dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il
reddito per la quota maturata nell'esercizio.
4. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni
bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci
per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si
considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di
contratto.
Articolo 57
Proventi immobiliari
1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni
strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o
al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare
il reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del Capo II
per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma
dell'articolo 84 per quelli situati all'estero.
2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai
beni immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione.
Articolo 58
Proventi non computabili nella determinazione del reddito
1. Non concorrono alla formazione del reddito:
a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta;
b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva;
c) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone
fisiche;
d) le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi indicati alle lettere
da g) a n) del comma 1 dell'articolo 16, quando ne è richiesta la
tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo.
Articolo 59
Variazioni delle rimanenze
1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, rispetto alle esistenze
iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le
rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici
o a norma dell'articolo 60, sono assunte per un valore non inferiore a
quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e
per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello
determinato a norma delle disposizioni che seguono.
2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze
sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla
divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati
nell'esercizio stesso per la loro quantità.
3. Negli esercizi successivi, se la quantità delle
rimanenze è aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori
quantità, valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per
esercizi di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzione si
imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più
recente.
3-bis. Per le imprese che valutano in bilancio le
rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del “primo
entrato, primo uscito” o con varianti di quello di cui al comma 3, le
rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione
del metodo adottato.
4. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni,
determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis, è superiore al valore normale
medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al
comma 1, è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni,
indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Per
le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio
alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle
rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche
per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte
nello stato patrimoniale per un valore superiore.
5. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in
corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle
spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito
nell'articolo 60 per le opere, le forniture e i servizi di durata
ultrannuale.
6. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare
indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali
dell'esercizio successivo.
7. Per gli esercenti attività di commercio al minuto che
valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si
tiene conto del valore così determinato anche in deroga alla disposizione
del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in
apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalità di
applicazione del detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla
struttura organizzativa dell'impresa.
8. Le plusvalenze risultanti da rivalutazioni delle
rimanenze effettuate fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 1984 in
applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'articolo 12 della
legge 19 marzo 1983, n. 72, concorrono a formare il reddito, in quote
costanti, nell'esercizio in cui sono state apportate le variazioni e nei
quattro esercizi successivi.
Articolo 60
Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere,
forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di
esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a
formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che
costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo, sono assunte
per il valore complessivo determinato a norma delle disposizioni che
seguono per la parte eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione del
contratto, salvo il disposto del comma 4.
2. La valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi
pattuiti. Delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di
disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto, finché
non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50
per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati di
avanzamento la valutazione è fatta in base ai corrispettivi liquidati.
3. Il valore determinato a norma del comma 2 può essere
ridotto per rischio contrattuale, a giudizio del contribuente, in misura
non superiore al 2 per cento. Per le opere, le forniture ed i servizi
eseguiti all'estero, se i corrispettivi sono dovuti da soggetti non
residenti, la misura massima della riduzione è elevata al 4 per cento.
4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal
committente si comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze,
in caso di liquidazione parziale, è limitata alla parte non ancora
liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi è imputata al
reddito dell'esercizio in cui è stata definitivamente stabilita.
5. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4 le
imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi
valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all'esercizio
nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture
possono essere autorizzate dall'ufficio delle imposte ad applicare lo
stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito;
l'autorizzazione ha effetto a partire dall'esercizio in corso alla data in
cui è rilasciata.
6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato,
distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto
recante l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e
della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi
tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei
conti dell'impresa.
7. Per i contratti di cui al presente articolo i
corrispettivi pattuiti in valuta estera non ancora riscossi si considerano
come crediti ai fini dell'articolo 72 ancorché non risultanti in
bilancio.
Articolo 61
Valutazione dei titoli
1. I titoli indicati nella lettera c) del comma 1
dell'articolo 53, esistenti al termine di un esercizio, sono valutati
applicando le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 6 dell'articolo
59, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.
1-bis. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di
riporto o di «pronti contro termine» che prevedono per il cessionario
l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni
delle rimanenze dei titoli.
2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non
si tiene conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli
emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'articolo
59, il valore minimo è determinato:
a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in
base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
b) per le azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati
italiani o esteri, riducendo il valore unitario determinato a norma dei
commi 2, 3 e 3-bis dello stesso articolo in misura proporzionalmente
corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra
l'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società o enti emittenti
anteriormente alla data in cui le azioni vennero acquistate e l'ultimo
bilancio o, se successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per
perdite;
c) per gli altri titoli, secondo le disposizioni della lettera c) del
comma 4 dell'articolo 9.
3-bis. Le riduzioni di valore di cui alla lettera b), del
comma 3, relative ad azioni e titoli similari emessi da società ed enti
residenti in Stati non appartenenti alla Comunità europea sono ammesse,
sempre che siano in vigore accordi che consentano all'Amministrazione
finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento
delle condizioni ivi previste.
4. In caso di aumento del capitale della società
emittente mediante passaggio di riserve a capitale il numero delle azioni
ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle già possedute in
proporzione alle quantità delle singole voci della corrispondente
categoria e il valore unitario si determina, per ciascuna voce, dividendo
il costo complessivo delle azioni già possedute per il numero complessivo
delle azioni.
5. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in
conto capitale alla società emittente o della rinuncia ai crediti nei
confronti della società stessa, si aggiunge al costo delle azioni in
proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente
categoria; tuttavia è consentita la deduzione dei versamenti e delle
remissioni di debito effettuate a copertura di perdite per la parte che
eccede il patrimonio netto della società emittente risultante dopo la
copertura. Nella determinazione, a norma del comma 3, del valore minimo
dei titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri non si
tiene conto dei versamenti e delle remissioni di debito fatti a copertura
di perdite della società emittente.
5-bis. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche per la valutazione delle quote di partecipazione in società ed enti
non rappresentate da titoli, indicate nella lettera c) del comma 1
dell'articolo 53.
Articolo 62
Spese per prestazioni di lavoro
1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente
deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle
sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei
lavoratori, salvo il disposto del comma 1 dell'articolo 65.
1-bis. Non sono deducibili i canoni di locazione anche
finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive,
salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalità dei
dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta
temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di
manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili
per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i
dipendenti stessi a norma dell'articolo 48, comma 4, lettera c). Qualora i
fabbricati di cui al secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti
che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro
nel comune in cui prestano l'attività, per il periodo d'imposta in cui si
verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni
e spese sono integralmente deducibili.
1-ter. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le
trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori
dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non
superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire 500.000 per
le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti
rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua
proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una
specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al
costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di
potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore
diesel.
1-quater. Le imprese autorizzate all'auto-trasporto di
merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in
relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del
territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al
giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle
spese di viaggio e di trasporto.
2. Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro
prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli,
affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e
dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al
comma 4 dell'articolo 5. I compensi non ammessi in deduzione non
concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.
3. I compensi spettanti agli amministratori delle società
in nome collettivo e in accomandita semplice sono deducibili
nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di
partecipazione agli utili sono deducibili anche se non imputati al conto
dei profitti e delle perdite.
4. Le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori
dipendenti e agli associati in partecipazione sono computate in
diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, indipendentemente
dalla imputazione al conto dei profitti e delle perdite.
Articolo 63
Interessi passivi
1. Gli interessi passivi sono deducibili per la parte
corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri
proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di
tutti i ricavi e proventi.
2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive e degli interessi di
mora accantonati a norma degli articoli 55 e 71, dei proventi soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei
saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale
non concorrono a formare il reddito;
b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si
computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere
conto delle rimanenze;
c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma
dell'articolo 54 concorre a formare il reddito dell'esercizio;
d) i dividendi e gli interessi di provenienza estera si computano per
l'intero ammontare anche se per convenzione internazionale o per
disposizione di legge non concorrono in tutto o in parte a formare il
reddito;
e) i proventi immobiliari di cui all'articolo 57 si computano nella misura
ivi stabilita;
f) le rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 si computano nei limiti degli
incrementi formati nell'esercizio;
g) i proventi dell'allevamento di animali, di cui all'articolo 78, si
computano nell'ammontare ivi stabilito, salvo il disposto del comma 4
dello stesso articolo.
3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o
altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o
private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a
decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai
titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono
ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli
interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale
ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto,
ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e
proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non
ammessi in deduzione.
4. Gli interessi passivi non computati nella
determinazione del reddito a norma del presente articolo non danno diritto
alla deduzione dal reddito complessivo prevista alle lettere c) e d) del
comma 1 dell'articolo 10.
Articolo 64
Oneri fiscali e contributivi
1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali è
prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le
altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento.
2. Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è
ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e
nei quattro successivi.
3. Gli accantonamenti per imposte non ancora
definitivamente accertate sono deducibili nei limiti dell'ammontare
corrispondente alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti o
provvedimenti degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie.
4. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria
sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura
in cui sono dovuti in base a formale deliberazione dell'associazione.
Articolo 65
Oneri di utilità sociale
1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili
dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente
sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione,
assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare
complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per
prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei
redditi.
2. Sono inoltre deducibili:
a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che
perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma
1 o finalità di ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e
le oblazioni di cui alla lettera g) dell'articolo 10, per un ammontare
complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato;
b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede
nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca
scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per
cento del reddito d'impresa dichiarato;
c) le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti di
istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore
al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;
c-bis) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la
radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare
complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del
soggetto che effettua l'erogazione stessa;
c-ter) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione,
protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno
1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da
apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del
Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della
loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del
territorio del Ministero delle finanze. La deduzione non spetta in caso di
mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione
dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato
assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e
di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata
comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle
finanze delle violazioni che comportano la indeducibilità e dalla data di
ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la
rettifica della dichiarazione dei redditi;
c-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o
istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente
riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di
studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e
artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il
restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939,
n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di
mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o
culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e
le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente
comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà
approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per
i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le
erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute,
delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi
preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini
possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola
volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini
assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione,
affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;
c-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore
al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o
istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute
che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il
restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la
produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate
per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data
del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello
Stato;
c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4
milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle
ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma
1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;
c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti
a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a
favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare
complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come
risultano dalla dichiarazione dei redditi;
c-octies) abrogata
c-octies.1) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa
dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
c-nonies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle
regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche,
di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo
svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di
programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il
Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto
periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono
beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla
somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto
beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti
erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni
e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento
al Centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle
finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni
liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme
complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o
determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di
importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le
attività culturali versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37
per cento della differenza.
c-decies) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di
gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e
regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico- ambientale
come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché
gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a)
del comma 2-bis dell'articolo 114, effettuate per sostenere attività di
conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al
conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali
ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente individua con proprio decreto,
periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono
beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla
somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto
beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente
erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i
singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo
maggiore della quota assegnata dal Ministero dell'ambiente, versano
all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza.
c-undecies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle
regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di
fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione
di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate
dal Ministro della sanità con apposito decreto che individua annualmente,
sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i
soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il
predetto decreto determina altresì, fino a concorrenza delle somme allo
scopo indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun
soggetto erogatore, nonché definisce gli obblighi di informazione da
parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero
della sanità vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31
marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al centro informativo
del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elenco dei
soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili da
essi effettuate.
2-bis. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di
istituzioni pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente
riconosciute, effettuate per il pagamento delle spese di difesa dei
soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non si applica il
limite di cui al comma 1, anche quando il soggetto erogatore non abbia le
finalità statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1.
3. abrogato
4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate
nei precedenti commi e nel comma 1 dell'articolo 62 non sono ammesse in
deduzione.
Articolo 66
Minusvalenze patrimoniali sopravvenienze passive e perdite
1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi
da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 53, determinate con gli
stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono
deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 e
del comma 5 dell'articolo 54.
1-bis. Per la valutazione delle immobilizzazioni
finanziarie si applicano le disposizioni dell'articolo 61; tuttavia, per i
titoli negoziati in mercati regolamentati italiano o esteri, le
minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il
valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media
aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.
1-ter. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da
partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a
norma dell'articolo 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali, non
è deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di
acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio
netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata. Resta
ferma l'applicazione dei criteri di cui al comma 1-bis.
2. Si considerano sopravvenienze passive il mancato
conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il
reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri
a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il
reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività
iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
3. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al
costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se
risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su
crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.
4. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in
società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le
disposizioni del comma 2 dell'articolo 8.
5. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo
perduto o in conto capitale alle società indicate al comma 4 dai propri
soci e la rinuncia dei soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il
relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione; nei
confronti dei soci di dette società non si applica la lettera b) del
comma 3 dell'articolo 61.
5-bis. abrogato
Articolo 67
Ammortamento dei beni materiali
1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali
strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire
dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
2. La deduzione è ammessa in misura non superiore a
quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti
stabiliti con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono
stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di
deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
3. La misura massima indicata nel comma 2 può essere
superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto
a quella normale del settore. La misura stessa può essere elevata fino a
due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono
entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione
che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata
all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposita riserva che
agli effetti fiscali costituisce parte integrante dell'ammortamento;
nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti,
l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore
soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con
decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima può essere
variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in
relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi
produttivi. Le quote di ammortamento stanziate in bilancio dopo il
completamento dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili e
l'apposita riserva concorre a formare il reddito per l'ammontare prelevato
dall'imprenditore o distribuito ai soci o imputato a capitale in eccedenza
alle quote non dedotte.
4. Se in un esercizio l'ammortamento è fatto in misura
inferiore a quella massima indicata nel comma 2 le quote di ammortamento
relative alla differenza sono deducibili negli esercizi successivi, fermi
restando i limiti di cui ai precedenti commi. Tuttavia se l'ammortamento
fatto in un esercizio è inferiore alla metà della misura massima il
minore ammontare non concorre a formare la differenza ammortizzabile, a
meno che non dipenda dalla effettiva minore utilizzazione del bene
rispetto a quella normale del settore.
5. In caso di eliminazione di beni non ancora
completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è
ammesso in deduzione.
6. Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 1
milione di lire è consentita la deduzione integrale delle spese di
acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute.
7. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento
e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento
del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del
5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili
quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni
ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale
si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta
alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la
deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è
commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza è
deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per
specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del
Ministro delle finanze, diversi criteri e modalità di deduzione. Resta
ferma la deducibilità nell'esercizio di competenza dei compensi periodici
dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni,
del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite
percentuale sopra indicato.
8. Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote
di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella misura
risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non è ammesso
l'ammortamento anticipato; la deduzione dei canoni da parte dell'impresa
utilizzatrice è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia
inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla metà
del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a
norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa
stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili. Con lo stesso decreto
previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze provvede ad aumentare o
diminuire, nel limite della metà, la predetta durata minima dei contratti
ai fini della deducibilità dei canoni, qualora venga rispettivamente
diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al
secondo periodo del medesimo comma 3.
8-bis. abrogato
8-ter. abrogato
9. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote
di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito
dell'affittuario o dell'usufruttuario.
10. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti
promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare
dell'imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al
comma 6, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono
deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le
spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati
promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita
catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che
il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente
all'esercizio dell'impresa.
10-bis) Le quote di ammortamento, i canoni di locazione
anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione
relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico
terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni
governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella
misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è
elevata al 100 per cento per gli oneri relativi a impianti di telefonia
dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di
autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.
Articolo 68
Ammortamento dei beni immateriali
1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di
utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo
industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non
superiore a un terzo del costo; quelle relative al costo dei marchi
d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo.
2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di
concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono
deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista
dal contratto o dalla legge.
3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento
iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore
a un decimo del valore stesso.
4. Si applica la disposizione del comma 9 dell'articolo
67.
Articolo 69
Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili
1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di
una concessione è consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli
articoli 67 e 68, la deduzione di quote costanti di ammortamento
finanziario.
2. La quota di ammortamento finanziario deducibile è
determinata dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali
contributi del concedente, per il numero degli anni di durata della
concessione, considerando tali anche le frazioni. In caso di modifica
della durata della concessione la quota deducibile è proporzionalmente
ridotta o aumentata a partire dall'esercizio in cui la modifica è stata
convenuta.
3. In caso di incremento o di decremento del costo dei
beni, per effetto di sostituzione a costi superiori o inferiori, di
ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di perdite e di ogni altra
causa, la quota di ammortamento finanziario deducibile è rispettivamente
aumentata o diminuita, a partire dall'esercizio in cui si è verificato
l'incremento o il decremento, in misura pari al relativo ammontare diviso
per il numero dei residui anni di durata della concessione.
4. abrogato
5. Per le concessioni relative alla costruzione e
all'esercizio di opere pubbliche sono ammesse in deduzione quote di
ammortamento finanziario differenziate da calcolare sull'investimento
complessivo realizzato. Le quote di ammortamento sono determinate nei
singoli casi con decreto del Ministro delle finanze in rapporto
proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario della
concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi
anche in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 76.
Articolo 70
Accantonamenti di quiescenza e previdenza
1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine
rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai
sensi dell'articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti
individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote
maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e
contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi.
2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i
fondi a sopravvenute modificazioni normative e retributive sono deducibili
nell'esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o per quote
costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.
2-bis. È deducibile un importo non superiore al 3 per
cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme
pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale riserva,
designata con riferimento al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia
utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o
del passaggio a capitale; in tal caso si applica l'articolo 44, comma 2.
Se l'esercizio è in perdita, la deduzione può essere effettuata negli
esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza
dell'ammontare complessivamente maturato.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli
accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui alle
lettere c), d) e f) del comma 1 dell'articolo 16.
Articolo 71
Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti
1. Le svalutazioni dei crediti
risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia
assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di
servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 53, sono deducibili in ciascun
esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di
acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto
anche degli eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura di
rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge. La
deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle
svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore
nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine
dell'esercizio.
2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate
con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi,
sono deducibili a norma dell'articolo 66, limitatamente alla parte che
eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti
dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare
complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5
per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza
concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti
in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che
derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela,
compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di
Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o
delle attività ad esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio
nel limite dello 0,60 per cento del valore dei crediti risultanti in
bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio.
L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,60 per cento è
deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. Ai fini del
presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni
dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare
complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,60 per
cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, gli
accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti in
conformità a disposizioni di legge. Gli accantonamenti non sono più
deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per
cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine
dell'esercizio.
4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei
crediti si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione
finanziaria nonché la rivalutazione delle operazioni «fuori bilancio»
iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo
103-bis.
5. Le perdite sui crediti di cui al comma 3, determinate
con riferimento al valore di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai
sensi dell'articolo 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare
dell'accantonamento al fondo per rischi su crediti dedotto nei precedenti
esercizi. Se in un esercizio l'ammontare del predetto fondo eccede il 5
per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, l'eccedenza
concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
6. Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni e
gli accantonamenti di cui ai precedenti commi sono deducibili fino a
concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturato nell'esercizio. Si
applicano le disposizioni di cui al comma 2, calcolando l'eccedenza con
riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per
interessi di mora; per gli enti creditizi e finanziari si applicano le
disposizioni del comma 5, calcolando l'eccedenza del fondo con riferimento
al valore dei crediti per interessi di mora risultanti in bilancio.
Articolo 72
Accantonamenti per rischi di cambio
1. Gli accantonamenti al fondo di
copertura dei rischi di cambio sono deducibili nel limite della differenza
negativa tra il saldo dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti
in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni e titoli similari, valutati
secondo il cambio dell'ultimo mese dell'esercizio, e il saldo degli stessi
valutati secondo il cambio del giorno in cui sono sorti o del giorno
antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in
cui sono sorti. La differenza si considera negativa in caso di diminuzione
del saldo attivo o di aumento del saldo passivo. Non si tiene conto dei
crediti e dei debiti per i quali il rischio di cambio è coperto da
contratti a termine o da contratti di assicurazione.
2. Se in un esercizio la differenza negativa di cui al
comma 1 è superiore all'ammontare del fondo risultante alla chiusura
dell'esercizio precedente, la deduzione è ammessa limitatamente alla
parte eccedente; se essa è pari o inferiore all'ammontare del fondo alla
chiusura dell'esercizio precedente, la deduzione non è ammessa e
l'eventuale eccedenza del fondo concorre a formare il reddito
dell'esercizio.
3. Le perdite di cambio derivanti dalle riscossioni e dai
pagamenti effettuati nell'esercizio sono deducibili limitatamente alla
parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo.
4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano
indipendentemente dalle rivalutazioni e svalutazioni dei crediti e dei
debiti eseguite in bilancio a fronte delle variazioni di cambio, per le
quali resta ferma la disciplina di cui agli articoli 54 e 66.
5. Ai fini della determinazione della differenza di cui
ai commi 1 e 2 i crediti e i debiti già risultanti nel bilancio
dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'entrata in vigore del
presente testo unico sono valutati secondo il cambio dell'ultimo mese
dell'esercizio stesso anziché secondo il cambio del giorno o del mese in
cui sono sorti.
Articolo 73
Altri accantonamenti
1. Gli accantonamenti ad apposito
fondo del passivo a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione
e revisione delle navi e degli aeromobili sono deducibili nei limiti del 5
per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile quale risulta all'inizio
dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. La differenza tra
l'ammontare complessivamente dedotto e la spesa complessivamente sostenuta
concorre a formare il reddito, o è deducibile se negativa, nell'esercizio
in cui ha termine il ciclo.
2. Per le imprese concessionarie della costruzione e
dell'esercizio di opere pubbliche e le imprese subconcessionarie di queste
sono deducibili gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo
a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni
gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre
spese di cui al comma 7 dell'articolo 67. La deduzione è ammessa, per
ciascun bene, nel limite massimo del cinque per cento del costo e non è
più ammessa quando il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle
spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi. Se le
spese sostenute in un esercizio sono superiori all'ammontare del fondo
l'eccedenza è deducibile nell'esercizio stesso e nei successivi ma non
oltre il quinto. L'ammontare del fondo non utilizzato concorre a formare
il reddito dell'esercizio in cui avviene la devoluzione.
3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da
operazioni a premio e da concorsi a premio sono deducibili in misura non
superiore, rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per cento
dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, a condizione che
siano iscritti in appositi fondi del passivo distinti per esercizio di
formazione. L'utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli
esercizi deve essere effettuato a carico dei corrispondenti fondi sulla
base del valore unitario di formazione degli stessi e le eventuali
differenze rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o
passive. L'ammontare dei fondi non utilizzato al termine del terzo
esercizio successivo a quello di formazione concorre a formare il reddito
dell'esercizio stesso.
4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi
da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo.
5. Per le concessioni di opere pubbliche in corso alla
data di entrata in vigore del presente testo unico le imprese
concessionarie possono avvalersi delle disposizioni del comma 2 dandone
comunicazione scritta all'ufficio delle imposte nel termine stabilito per
la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al primo
esercizio iniziato a partire dalla data stessa e imputando al fondo
l'ammontare delle quote di ammortamento già dedotte a norma dell'articolo
67.
Articolo 74
Spese relative a più esercizi
1. Le spese relative a studi e
ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero
in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il
quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e
alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo
già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o
da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica il comma 3
dell'articolo 55.
2. Le spese di pubblicità e di propaganda sono
deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti
nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza
sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e
sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono state
sostenute e nei quattro successivi. Si considerano spese di rappresentanza
anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se
recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come
prodotti dell'impresa, e i contributi erogati per l'organizzazione di
convegni e simili. Le predette limitazioni non si applicano ove le spese
di rappresentanza siano riferite a beni di cui al periodo precedente di
valore unitario non eccedente lire cinquantamila.
3. Le altre spese relative a più esercizi, diverse da
quelle considerate nei commi 1 e 2, sono deducibili nel limite della quota
imputabile a ciascun esercizio.
4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle
imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono
deducibili secondo le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 a partire
dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.
Articolo 75
Norme generali sui componenti del reddito d'impresa
1. I ricavi, le spese e gli altri
componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del
presente capo non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito
nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri
componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a
formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di
acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli
immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in
cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di
altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della
proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà
vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di
proprietà;
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti,
e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data
in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui
derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei
corrispettivi.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati
al conto dei profitti e delle perdite.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al
conto dei profitti e delle perdite relativo all'esercizio di competenza.
Sono tuttavia deducibili quelli che pur non essendo imputabili al conto
dei profitti e delle perdite sono deducibili per disposizione di legge e
quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un esercizio
precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle
precedenti norme del presente capo che dispongono o consentono il rinvio.
Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi,
che pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle perdite
concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella
misura in cui risultano da elementi certi e precisi, salvo quanto
stabilito per le apposite scritture nel successivo comma 6.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli
interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità
sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad
attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito; se si riferiscono indistintamente ad attività o beni
produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di
proventi non computabili nella determinazione del reddito sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'articolo 63.
5-bis. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli
interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 63 che eccedono
l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza
non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui alla
seconda parte del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal
predetto articolo 63, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a
quello non ammesso in deduzione.
6. abrogato
Articolo 76
Norme generali sulle valutazioni
1. Agli effetti delle norme del
presente capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre
diversamente:
a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta
imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia
per i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio
dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata
in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi,
gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso
terzi, nonché gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro
acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento
del costo stesso. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli
stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al
prodotto; per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività
dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti
contratti per la loro costruzione o ristrutturazione;
c) il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle
plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge
non concorrono a formare il reddito;
c-bis) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva
o negativa tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a
formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.
2. Per la determinazione del valore normale dei beni e
dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti
o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri
in natura o in valuta estera, si applicano, quando non è diversamente
disposto, le disposizioni dell'articolo 9; tuttavia i corrispettivi, i
proventi, le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o
effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a
tale data. La conversione in lire dei saldi di conto delle stabili
organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio alla data di
chiusura dell'esercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto
dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. La
valutazione, secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, dei
crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto
forma di obbligazioni o titoli similari, è consentita se effettuata per
la totalità di essi. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del
comma 1 dell'articolo 72, qualora i contratti di copertura non siano
valutati in modo coerente. Per le imprese che intrattengono in modo
sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della
contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine
esercizio ai saldi dei relativi conti.
3. I proventi determinati a norma degli articoli 57 e 78
e i componenti negativi di cui ai commi 1 e 7 dell'articolo 67, agli
articoli 69 e 71 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 73 sono ragguagliati alla
durata dell'esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici mesi.
4. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di
valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne
comunicazione all'ufficio delle imposte nella dichiarazione dei redditi o
in apposito allegato.
5. I componenti del reddito derivanti da operazioni con
società non residenti nel territorio dello Stato che, direttamente o
indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa società che controlla l'impresa sono valutati in
base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e
servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento
del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una
diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi
con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali «procedure
amichevoli» previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie
imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i
beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio
dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e
collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di
prodotti.
6. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni
fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi
successivi. L'ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e
deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi
successivi.
7. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi
fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è
accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto
del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il
mese successivo.
7-bis. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri
componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese
residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non
appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si
considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori
individuati, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente
inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un
adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si
applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le
imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale
effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un
effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta
esecuzione. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione
dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve
notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa
al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le
prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte,
dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. La
deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma
7-bis è comunque subordinata alla separata indicazione nella
dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti.
7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter
non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti
cui risulti applicabile l'articolo 127-bis, concernente disposizioni in
materia di imprese estere partecipate.
Articolo 77
Beni relativi all'impresa
1. Per le imprese individuali, ai fini
delle imposte sui redditi, si considerano relativi all'impresa, oltre ai
beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, a quelli
strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa ed ai crediti acquisiti
nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti all'imprenditore
che siano indicati tra le attività relative all'impresa nell'inventario
redatto e vidimato a norma dell'articolo 2217 del codice civile. Gli
immobili di cui al comma 2 dell'articolo 40 si considerano relativi
all'impresa solo se indicati nell'inventario o, per i soggetti indicati
nell'articolo 79, nel registro dei beni ammortizzabili.
2. Per le società in nome collettivo e in accomandita
semplice si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad esse
appartenenti, salvo quanto stabilito nel comma 3 per le società di fatto.
3. Per le società di fatto si considerano relativi
all'impresa i beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo
53, i crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa e i beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, compresi quelli iscritti in pubblici
registri a nome dei soci utilizzati esclusivamente come strumentali per
l'esercizio dell'impresa.
3-bis. Per i beni strumentali dell'impresa individuale
provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore è riconosciuto, ai
fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, da
iscrivere tra le attività relative all'impresa nell'inventario di cui
all'articolo 2217 del codice civile ovvero, per le imprese di cui
all'articolo 79, nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le relative
quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall'esercizio in corso
alla data dell'iscrizione.
Articolo 78
Imprese di allevamento
1. Nei confronti dei soggetti che
esercitano attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla
lettera b) del comma 2 dell'articolo 29 il reddito relativo alla parte
eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare
determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del
reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite
medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle
diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti
negativi non sono ammessi in deduzione.
2. Il valore medio e il coefficiente di cui al comma 1
sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Le disposizioni
del presente articolo non si applicano nei confronti dei redditi di cui
all'articolo 51, comma 2, lettera c).
3. Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli
allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari
quando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare.
4. Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione
dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo.
Articolo 79
Imprese minori
1. Il reddito di impresa dei soggetti
che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilità
semplificata e non hanno optato per il regime ordinario è costituito
dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 e degli
altri proventi di cui agli articoli 56 e 57, comma 1, conseguiti nel
periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel
periodo stesso. La differenza è rispettivamente aumentata e diminuita
delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 59,
60 e 61 ed è ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai
sensi dell'articolo 54 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo
55 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui
all'articolo 66.
2. abrogato
3. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione,
secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68, a condizione che sia
tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali
e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 66. Non è
ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli
accantonamenti di cui all'articolo 70 sono deducibili a condizione che
risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18 del decreto
indicato al comma 1.
4. abrogato
5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti
commi, le disposizioni di cui agli articoli 58, 62, 63, 65, 74 e 78, al
comma 2 dell'articolo 57, ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 64, ai commi 1,
2, 5 e 6 dell'articolo 75, ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 76 e
all'articolo 77. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi e alle
plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non
risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui
all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'
ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 75.
6. Il reddito imponibile non può in nessun caso essere
determinato in misura inferiore a quello risultante dall'applicazione dei
criteri previsti dal successivo articolo 80 per un volume di ricavi fino a
18 milioni di lire.
6-bis. Per gli enti non commerciali e gli organismi di
tipo associativo di cui agli articoli 108 e 111, che rientrano tra i
soggetti disciplinati dal presente articolo, non si applicano le
disposizioni del comma 6.
7. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e
per gli esercenti le attività indicate al primo comma dell'articolo 1 del
decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa
determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione
forfettaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti
percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12
milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di
lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180 milioni di
lire.
8. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci
per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è
ridotto, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, di
31,83 euro a per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore
oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o
delle regioni confinanti e di 52,20 euro per quelli effettuati oltre tale
ambito. Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione
forfetaria annua di lire 300.000 (154,94 euro) per ciascun motoveicolo e
autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500
chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di
effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla
dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto
dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro
durata e località di destinazione nonché degli estremi delle relative
bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di
emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui
all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; le bolle di
accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere
conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento.
9. abrogato
Articolo 80
Imprese minime abrogato
Capo VII
REDDITI DIVERSI
Articolo 81
Redditi diversi
1. Sono redditi diversi, se non
costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti
nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società
in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità
di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o
l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva
vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni
immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli
acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che
per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la
costruzione e la cessione sono stati adibiti ad abitazione principale del
cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze
realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili
di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di
partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni
qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di
ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di
cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c),
e dei soggetti di cui all'articolo 87, lettere a), b) e d), nonché la
cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli
ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto
esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento
ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al
25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso
cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle
percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La
percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo
conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data
in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano
una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle
percentuali suindicate;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera
c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni
altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui
all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e
dei soggetti di cui all'articolo 87, nonché di diritti o titoli
attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis),
realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli
non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere,
oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti,
di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di
quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli
effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a
titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto
corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque
realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di
cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli
preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più
pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di
strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e
ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti
finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli
precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso
ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di
strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti
attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi
in dipendenza di un evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle
scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di
abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di
particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi
quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno,
di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad
esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 49;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione
di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso
di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione
in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto
dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti
nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito
complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche
parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 54, comma 5,
ultimo periodo;
i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate
abitualmente;
l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i
compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive
dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali,
dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli
enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato,
che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia
riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di
società e associazioni sportive dilettantistiche.
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e
c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i
titoli, i certificati e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi
acquisiti in data più recente; in caso di chiusura o di cessione dei
rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per
primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data più recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti
concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la
giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal
contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette
giorni lavorativi continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle
lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono anche quelli
realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei
rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non
acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.
Articolo 82
Plusvalenze
1. Le plusvalenze di cui alle lettere
a) e b) del comma 1 dell'articolo 81 sono costituite dalla differenza tra
i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili, e il prezzo di acquisto
o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo
inerente al bene medesimo.
1-bis. abrogato
2. Per i terreni di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 81 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della
lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore
normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti
gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti
gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del
terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a
quello di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 81 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni
altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i
terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come
prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti
registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro
costo successivo inerente, nonché della imposta comunale sull'incremento
di valore degli immobili e di successione.
3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 81 sono sommate algebrigamente alle relative minusvalenze;
se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è portata
in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta
successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le
minusvalenze sono state realizzate.
4. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) e c-ter) del
comma 1 dell'articolo 81 sono sommate algebrigamente alle relative
minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera
c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera
c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 81; se l'ammontare
complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare
complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può
essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli
altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a
condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo di imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state
realizzate.
5. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e
c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 sono costituite dalla differenza tra
il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni
rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione,
aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta
di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel
caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito
o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di
successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore
normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per
donazione, si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote
o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del
capitale il costo unitario è determinato ripartendo il costo originario
sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio.
Per le partecipazioni nelle società indicate dall'articolo 5, diverse da
quelle immobiliari o finanziarie, il costo è aumentato o diminuito dei
redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino
a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio.
Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della
valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di
cessione. Il costo o valore di acquisto è documentato a cura del
contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti,
in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore
della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'articolo
76, comma 7, nel periodo di imposta in cui la plusvalenza è realizzata.
Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le
plusvalenze.
6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze:
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo
o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non
riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in società ed
enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di
partecipazione indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 81, i
corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta nel quale si è
verificato il superamento delle percentuali si considerano percepiti in
tale periodo;
c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume
come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di
effettuazione del prelievo;
d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione
del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al
25 per cento del corrispettivo della cessione;
e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei
rapporti indicati nella lettera c-quater), del comma 1 dell'articolo 81,
il corrispettivo è costituito dal prezzo di cessione, eventualmente
aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;
f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la
plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore
di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel
periodo d'imposta.
7. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1
dell'articolo 81, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali
positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o
sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la
determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi
derivanti da tali rapporti si applicano i commi 5 e 6. I premi pagati e
riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non sia stata chiusa
anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo
d'imposta in cui l'opzione è esercitata ovvero scade il termine stabilito
per il suo esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione siano
cedute le attività di cui alle lettere c), c-bis) o c-ter), dell'articolo
81, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle
plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 6. Le
plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di
merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione è posta
in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater) del
comma 1 dell'articolo 81.
8. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla
lettera c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81, sono costituiti dalla
differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il
valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le
somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione
con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e
dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal
rapporto ceduto maturati ma non riscossi; nonché i redditi di capitale
maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano
le disposizioni della lettera f) del comma 6.
9. abrogato
Articolo 83
Premi, vincite e indennità
1. I premi e le vincite di cui alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 81 costituiscono reddito per l'intero
ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.
2. Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i
compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 non
concorrono a formare il reddito per un importo non superiore
complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono,
altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al
vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di
prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
Articolo 84
Redditi di natura fondiaria
1. I censi, le decime, i quartesi e
gli altri redditi di natura fondiaria, non determinabili catastalmente,
ancorché consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi, e i
redditi dei beni immobili situati nel territorio dello Stato che non sono
e non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita,
concorrono a formare il reddito complessivo nell'ammontare e per il
periodo di imposta in cui sono percepiti.
2. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati
all'estero concorrono alla formazione del reddito complessivo
nell'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato
estero per il corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformità
dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade
nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non soggetti ad
imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito
complessivo per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del
15 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese.
Articolo 85
Altri redditi
1. I redditi di cui alla lettera g)
del comma 1 dell'articolo 81 costituiscono reddito per l'ammontare
percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti
dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso.
2. I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1
dell'articolo 81 sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare
percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla
loro produzione. Le plusvalenze indicate alle lettere h) e h-bis) del
predetto articolo 81 sono determinate a norma dell'articolo 54.
TITOLO II
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 86
Presupposto dell'imposta
1. Presupposto dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche è il possesso di redditi in denaro o in
natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6.
Articolo 87
Soggetti passivi
1. Sono soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche:
a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a
responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua
assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel
territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel
territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciali;
d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità
giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone
giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre
organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti
delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1
sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'articolo
5.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di
imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto
principale nel territorio dello Stato.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se
esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o
registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per
realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto
costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è
determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio
dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
Articolo 88
Stato ed enti pubblici
1. Gli organi e le amministrazioni
dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di
personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le
associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità
montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.
2. Non costituiscono esercizio di attività commerciali:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da
parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le
unità sanitarie locali.
Articolo 89
Base imponibile
1. L'imposta si applica sul reddito
complessivo netto, determinato secondo le disposizioni del capo II per le
società e per gli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma
1 dell'articolo 87, del capo III per gli enti non commerciali di cui alla
lettera c) e del capo IV per le società e gli enti non residenti di cui
alla lettera d).
Articolo 90
Periodo di imposta
1. L'imposta è dovuta per periodi di
imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria
autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 94 e 102.
2. Il periodo di imposta è costituito dall'esercizio o
periodo di gestione della società o dell'ente, determinato dalla legge o
dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o periodo di gestione
non è determinata dalla legge o dall'atto costitutivo o è determinata in
due o più anni il periodo di imposta è costituito dall'anno solare.
3. L'imputazione dei redditi al periodo di imposta è
regolata dalle disposizioni relative alle categorie nelle quali rientrano.
4. Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a
dodici mesi i redditi di cui agli articoli 57 e 78 sono ragguagliati alla
durata di esso. Il ragguaglio si effettua anche ai fini delle disposizioni
di cui ai commi 2, 7 e 8 dell'articolo 67, agli articoli 69 e 71 e ai
commi 1 e 2 dell'articolo 73.
Articolo 91
Aliquota dell'imposta
1. L'imposta è commisurata al reddito
complessivo netto con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 34 per cento a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003.
Articolo 91-bis
Detrazione di imposta per oneri
1. Dall'imposta lorda si detrae fino a
concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere
di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, limitatamente alle società e
agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli
enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società
ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti,
ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o
ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dell'onere di cui
all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter), ridotto alla metà, nonché
dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter).
2. abrogato
Articolo 92
Crediti di imposta
1. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto
qualsiasi denominazione da società e da enti commerciali di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, o redditi prodotti
all'estero, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15.
Articolo 93
Scomputo degli acconti
1. I versamenti eseguiti dal
contribuente in acconto dell'imposta e le ritenute alla fonte a titolo di
acconto si scomputano dall'imposta a norma dell'articolo 19, salvo il
disposto del comma 2 del presente articolo.
2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692,
applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta nel
quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito
complessivo ancorché non siano stati percepiti e assoggettati alla
ritenuta. L'importo da scomputare è calcolato in proporzione
all'ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il
reddito.
Articolo 94
Riporto o rimborso delle eccedenze
1. Salvo quanto disposto nel comma
1-bis, se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, delle ritenute
d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli è
superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua
scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al
periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di
dichiarazione dei redditi.
1-bis. Il credito d'imposta spettante a norma
dell'articolo 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle
imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105, è
riconosciuto come credito limitato ed è escluso dall'applicazione del
comma 1. Il credito limitato si considera utilizzato prima degli altri
crediti d'imposta ed è portato in detrazione fino a concorrenza della
quota dell'imposta dovuta relativa agli utili per i quali è attribuito,
determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo
del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del
credito stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta
ammesse in diminuzione.
1-ter. Relativamente al credito d'imposta limitato di cui
al comma 1-bis, il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle
disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 14.
Capo II
SOCIETÀ ED ENTI COMMERCIALI
Articolo 95
Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo delle società
e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 87, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di
impresa ed è determinato secondo le disposizioni degli articoli da 52 a
77, salvo quanto stabilito nelle successive disposizioni del presente
capo.
2. Le disposizioni degli articoli 43 e 45 e quelle del
Capo VI del Titolo I, relative alle società in nome collettivo e in
accomandita semplice, valgono anche per le società e gli enti di cui al
comma 1. La disposizione del comma 3 dell'articolo 62 vale anche per le
partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori.
Articolo 96
Dividendi esteri
1. Gli utili distribuiti da società
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile non residenti nel
territorio dello Stato concorrono a formare il reddito per il 40 per cento
del loro ammontare. Tuttavia, la parte di detti utili che non concorre a
formare il reddito rileva agli effetti della determinazione dell'ammontare
delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri
previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. Le minusvalenze
e gli altri componenti negativi di reddito derivanti dalle partecipazioni
nelle società indicate nel periodo precedente sono deducibili
limitatamente, per ciascun periodo di imposta, all'ammontare che eccede
quello dei relativi utili non concorrenti a formare il reddito ai sensi
del presente comma.
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
agli utili distribuiti da società collegate residenti in Paesi non
appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale
privilegiato individuati con i decreti del Ministro delle finanze, di cui
al comma 7-bis dell'articolo 76.
1-ter. Nel caso in cui abbia trovato applicazione
l'articolo 76, comma 7-bis, gli utili distribuiti non concorrono a formare
il reddito per l'ammontare corrispondente alle spese e agli altri
componenti negativi non ammessi in deduzione.
Articolo 96-bis
Dividendi distribuiti da società non residenti
1. Gli utili distribuiti, in occasione
diversa dalla liquidazione, da società non residenti aventi i requisiti
di cui al comma successivo, se la partecipazione diretta nel loro capitale
è non inferiore al 25 per cento ed è detenuta ininterrottamente per
almeno un anno, non concorrono alla formazione del reddito della società
o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare e, tuttavia,
detto importo rileva agli effetti della determinazione dell'ammontare
delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri
previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica se la
società non residente:
a) riveste una delle forme previste nell'allegato alla direttiva n.
435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;
b) risiede, ai fini fiscali, in uno Stato membro della Comunità europea;
c) è soggetta nello Stato di residenza senza possibilità di fruire di
regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o
temporalmente limitati ad una delle seguenti imposte:
– impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio;
– selskabsskat in Danimarca;
– Korperschaftsteuer in Germania;
– phòros eisodhmatow Nomikvn prosvpvn kerdoskopikoy xarakthra in
Grecia;
– impuesto sobre sociedades in Spagna;
– impôt sur les sociétés in Francia;
– corporation tax in Irlanda;
– impôt sur le revenu des collectivités nel Lussemburgo;
– vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi;
– imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo;
– corporation tax nel Regno Unito,
o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte
sopraindicate.
2-bis. A seguito dell'ingresso di nuovi Stati nella
Comunità europea, con decreto del Ministro delle finanze è integrato
l'elenco delle imposte di cui alla lettera c) del comma 2.
2-ter. Le disposizioni del comma 1 possono essere
applicate anche per le partecipazioni in società, residenti in Stati non
appartenenti all'Unione europea, soggette ad un regime di tassazione non
privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo
a quello applicato in Italia nonché di un adeguato scambio di
informazioni, da individuare con decreti del Ministro delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con i medesimi decreti possono essere
individuate modalità e condizioni per l'applicazione del presente comma.
3. abrogato
4. abrogato
5. Ai fini degli articoli 61 e 66, le minusvalenze non
sono deducibili per la quota eventualmente determinatasi per effetto della
distribuzione degli utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi
del presente articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'articolo
113 le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili solo alle
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti
commerciali aventi i requisiti indicati nel comma 2 ovvero nel comma
2-ter.
7. abrogato
Articolo 97
Sopraprezzi di emissione e interessi di conguaglio
1. I sopraprezzi di emissione delle
azioni o quote e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di
nuove azioni o quote non concorrono alla formazione del reddito.
Articolo 98
Prestiti obbligazionari
1. Per le società e gli enti che
hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione è
deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in
conformità al piano di ammortamento del prestito.
Articolo 99
Annullamento di azioni proprie
1. In caso di riduzione del capitale
sociale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione
della relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva o
negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del
patrimonio netto non concorre alla formazione del reddito.
Articolo 100
Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali
1. La disposizione del comma 4
dell'articolo 54 si applica anche per le plusvalenze delle azioni o quote
alienate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo
comma e 2359-bis, terzo comma, del codice civile e a norma del settimo
comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato
dall'articolo 7 della legge 4 giugno 1985, n. 281.
Articolo 101
Oneri fiscali
abrogato
Articolo 102
Riporto delle perdite
1. La perdita di un periodo di
imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione
del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito complessivo
dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero
importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi. La
perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta per la parte del
loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli
articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis. Detta differenza potrà tuttavia essere
computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che
l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da
eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto,
versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui al precedente articolo 94.
1-bis. Le perdite realizzate nei primi tre periodi
d'imposta possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate
in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi
senza alcun limite di tempo.
1-ter. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel
caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto
nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga
trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e,
inoltre, venga modificata l'attività principale in fatto esercitata nei
periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica
dell'attività assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in
corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due
successivi od anteriori. La limitazione non si applica qualora:
a) le partecipazioni siano acquisite da società controllate dallo stesso
soggetto che controlla il soggetto che riporta le perdite ovvero dal
soggetto che controlla il controllante di questi;
b) le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente
a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai
inferiore alle dieci unità e per le quali dal conto economico relativo
all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare
di ricavi, di cui all'articolo 2425, lettera A), numero 1, del codice
civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e
relativi contributi, di cui all'articolo 2425, lettera B), numero 9,
lettere a) e b), del codice civile, superiore al 40 per cento di quello
risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
Articolo 103
Imprese di assicurazione
1. Nella determinazione del reddito
delle società e degli enti che esercitano attività assicurative sono
deducibili, oltre quelli previsti nel capo VI del titolo I, gli
accantonamenti destinati a costituire o ad integrare le riserve tecniche
obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di legge.
2. Le provvigioni relative all'acquisizione dei contratti
di assicurazione di durata poliennale stipulati nel periodo di imposta
sono deducibili in quote costanti nel periodo stesso e nei due successivi;
tuttavia per i contratti di assicurazione sulla vita possono essere
dedotte per l'intero ammontare nel predetto periodo. Le provvigioni
stesse, se iscritte tra gli elementi dell'attivo a copertura delle riserve
tecniche, sono deducibili nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei
premi e per un periodo massimo pari alla durata di ciascun contratto e
comunque non superiore a dieci anni.
3. Le plusvalenze patrimoniali iscritte in bilancio ai
fini del margine di solvibilità obbligatorio per legge non concorrono a
formare il reddito fino a quando il relativo fondo di integrazione non sia
distribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale; le
quote di ammortamento dei beni strumentali non sono ammesse in deduzione
per la parte riferibile al maggior valore ad essi attribuito.
4. Alle società e agli enti di cui al presente articolo
che percepiscono proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di
investimento mobiliare, è attribuito un credito di imposta pari a un
decimo dell'ammontare dei proventi stessi. Si applicano le disposizioni
dei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 14.
Articolo 103-bis
Enti creditizi e finanziari
1. Alla formazione del reddito degli
enti creditizi e finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, concorrono i componenti positivi e
negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni fuori bilancio,
in corso alla data di chiusura dell'esercizio, derivanti da contratti che
hanno per oggetto titoli, valute o tassi d'interesse, o che assumono come
parametro di riferimento per la determinazione della prestazione la
quotazione di titoli o valute ovvero l'andamento di un indice su titoli,
valute o tassi d'interesse.
2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata secondo
i criteri previsti dagli articoli 15, comma 1, lettera c), 18, comma 3,
20, comma 3, e 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87. A tal fine i componenti negativi non possono essere superiori alla
differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della
stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il
corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la
determinazione di quest'ultimo valore, si assume:
a) per i contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati
italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura
dell'esercizio;
b) per i contratti di compravendita di titoli, il valore determinato ai
sensi delle lettere a) e c) del comma 3 dell'articolo 61;
c) per i contratti di compravendita di valute, il valore determinato ai
sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 21 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui
alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 9.
2-bis. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si
applicano anche per i soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari,
che nei conti annuali valutano le operazioni fuori bilancio di cui al
comma 1.
3. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in
essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e
passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e
negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di
imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura
di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la
durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di
rischi connessi ad insiemi di attività e passività. A tal fine
l'operazione si considera di copertura quando ha l'obiettiva funzione di
ridurre o trasferire il rischio di variazione del valore di singole
attività e passività o di insiemi di attività e passività.
Articolo 104
Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi
1. Nella determinazione del reddito
della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi non si tiene conto:
a) degli utili e dei proventi da versare allo Stato in ottemperanza a
disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a deliberazioni del
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio o a convenzioni
con il Ministero del tesoro;
b) abrogata
c) delle plusvalenze e sopravvenienze relative a valute estere, titoli,
crediti e debiti in valuta estera iscritte in bilancio in base
all'andamento dei cambi e accantonate in apposito fondo del passivo.
2. Si applica la disposizione del terzo periodo del comma
2 dell'articolo 76, nonché le disposizioni dell'articolo 71, comma 2, e
dell'articolo 103-bis.
Articolo 105
Adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o
partecipanti sugli utili distribuiti
1. Ai fini dell'attribuzione del
credito d'imposta di cui all'articolo 14, le società e gli enti indicati
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 devono rilevare
distintamente nella dichiarazione dei redditi: a) l'ammontare complessivo
delle imposte determinato ai sensi dei commi 2 e 3; b) l'ammontare
complessivo delle imposte determinato ai sensi del comma 4.
2. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera
a) del comma 1 le imposte liquidate nelle dichiarazioni dei redditi, salvo
quanto previsto al numero 2) del comma 4, le imposte liquidate ai sensi
dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, ed iscritte in ruoli non più impugnabili ovvero
derivanti da accertamenti divenuti definitivi, nonché le imposte
applicate a titolo di imposta sostitutiva. Ai fini del presente comma si
tiene conto delle imposte liquidate, accertate o applicate entro la data
della deliberazione di distribuzione degli utili di esercizio, delle
riserve e degli altri fondi diversi da quelli indicati nel primo comma
dell'articolo 44, nonché delle riduzioni del capitale che si considerano
distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 44.
3. In caso di distribuzione degli utili di esercizio, in
deroga alla disposizione dell'ultimo periodo del comma 2, concorre a
formare l'ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 l'imposta liquidata
nella dichiarazione dei redditi del periodo a cui gli utili si
riferiscono, anche se il termine di presentazione di detta dichiarazione
scade successivamente alla data della deliberazione di distribuzione. La
disposizione precedente si applica, altresì, nel caso di distribuzione
delle riserve in sospensione d'imposta, avendo a tal fine riguardo
all'imposta liquidata per il periodo nel quale tale distribuzione è
deliberata. Qualora, anche con il concorso dell'imposta liquidata per
detti periodi, il credito d'imposta attribuito ai soci o partecipanti non
trovi copertura, la società o l'ente è tenuto ad effettuare, per la
differenza, il versamento di una corrispondente imposta, secondo le
disposizioni dell'articolo 105-bis.
4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera
b) del comma 1: 1) l'imposta, calcolata nella misura del 56,25 per cento,
per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1°
gennaio 2001, e del 51,51 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003, corrispondente ai
proventi che in base agli altri articoli del presente testo unico o di
leggi speciali non concorrono a formare il reddito della società o
dell'ente e per i quali è consentito computare detta imposta fra quelle
del presente comma; 2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a
formare il reddito della società o dell'ente e per i quali è stato
attribuito alla società o all'ente medesimo il credito d'imposta limitato
di cui all'articolo 94, comma 1-bis. L'imposta corrispondente ai proventi
di cui al numero 1) è commisurata all'utile di esercizio che eccede
quello che si sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta
relativa agli utili di cui al numero 2) è computata fino a concorrenza
del credito di imposta ivi indicato, utilizzato in detrazione della società
o dell'ente secondo le disposizioni del citato articolo 94, comma 1-bis.
5. Indipendentemente dalla utilizzabilità da parte dei
soci o partecipanti del credito d'imposta di cui all'articolo 14, gli
importi indicati alle lettere a) e b) del comma 1 sono ridotti, fino a
concorrenza del loro ammontare, di un importo pari al 56,25 per cento, per
le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 1° gennaio 2001, e al 51,51 per cento, per le
distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 1° gennaio 2003 degli utili di esercizio, delle
riserve e degli altri fondi, diversi da quelli indicati nel comma 1
dell'articolo 44, distribuiti ai soci o partecipanti, nonché delle
riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di utili ai sensi
del comma 2 del medesimo articolo 44. Gli importi distribuiti, se nella
relativa deliberazione non è stato stabilito diversamente, comportano la
riduzione prioritariamente dell'ammontare indicato alla citata lettera a).
6. Nella dichiarazione dei redditi devono essere
indicati: 1) gli incrementi e i decrementi dell'ammontare complessivo
delle imposte di cui alla lettera a) del comma 1 verificatisi
nell'esercizio; 2) gli incrementi e i decrementi dell'ammontare
complessivo delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 verificatisi
nell'esercizio.
7. Gli utili distribuiti per i quali non è attribuito ai
soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'articolo 14 ovvero è
attribuito il credito d'imposta limitato di cui agli articoli 11, comma
3-bis, e 94, comma 1-bis, devono essere separatamente indicati nei modelli
di comunicazione di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n.
1745, o, in mancanza, in apposita comunicazione.
8. Nel caso di omessa comunicazione in conformità a
quanto previsto nel comma precedente, si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 14, comma 1, della medesima legge n. 1745 del 1962. La misura
di tali sanzioni è raddoppiata qualora siano attribuiti ai soci o
partecipanti crediti d'imposta inesistenti o più vantaggiosi.
Articolo 105-bis
Versamenti integrativi
1. Ferma rimanendo la disposizione
dell'articolo 105, comma 3, ultimo periodo, ai fini della attribuzione del
credito d'imposta di cui all'articolo 14 le società e gli enti indicati
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 possono incrementare
l'ammontare indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 105 di una
imposta corrispondente al credito stesso. Se sono distribuiti riserve o
fondi, l'imposta va assolta entro il termine per il versamento del saldo
dell'imposta relativa al periodo nel quale la deliberazione di
distribuzione è stata adottata. Se sono distribuiti gli utili di
esercizio, l'imposta va assolta entro il termine per il versamento del
saldo dell'imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi di cui
all'articolo 105, comma 3, primo periodo. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 105, comma 6, nonché quelle degli articoli 9 e 92 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Articolo 106
Credito d'imposta relativo alla distribuzione di utili fruenti di
agevolazioni territoriali
1. Gli utili d'esercizio, le riserve e
gli altri fondi formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui
all'articolo 105 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, all'articolo 2 della legge 29
gennaio 1986, n. 26, e all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo
1986, n. 64, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare
delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri
previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tal fine gli
utili assoggettati a tassazione ai sensi dei citati articoli con
l'aliquota ridotta alla metà, si considerano come utili che non
concorrono a formare il reddito per il 50 per cento del loro ammontare.
Articolo 106-bis
Credito per le imposte pagate all'estero e credito d'imposta
figurativo
1. L'imposta corrispondente al credito
per le imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15, nonché quella
relativa ai redditi prodotti all'estero, per i quali in base alle
convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi è riconosciuto il
credito d'imposta figurativo, sono computate, fino a concorrenza dei
predetti crediti, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4
dell'articolo 105, recante adempimenti per l'attribuzione del credito
d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, secondo i
criteri previsti per gli utili di cui al numero 2) del predetto comma.
Articolo 107
Compensazione e rimborso delle eccedenze della maggiorazione di
conguaglio
1. Se il reddito in base al quale è stata calcolata e
applicata la maggiorazione dell'imposta prevista nel comma 1 dell'articolo
105 viene successivamente accertato in misura più elevata, l'imposta
dovuta per l'esercizio in cui l'accertamento è divenuto definitivo è
ridotta di un importo pari a quello dell'imposta corrispondente alla
differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato, e comunque non
superiore all'ammontare della maggiorazione, aumentato degli interessi di
cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
2. Nel caso di successivo recupero a tassazione delle
riserve o degli altri fondi in base al cui ammontare è stata calcolata e
applicata la maggiorazione dell'imposta prevista nel comma 2 dell'articolo
105, l'imposta dovuta per l'esercizio in cui il relativo accertamento è
divenuto definitivo è ridotta di un importo pari a quello dell'imposta
corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione, e comunque non
superiore a quello della maggiorazione, aumentato degli interessi di cui
al predetto articolo 44.
3. Se l'importo della riduzione di cui ai commi 1 e 2 è
superiore a quello dell'imposta dovuta la eccedenza costituisce credito
d'imposta agli effetti dell'articolo 94.
Capo III
ENTI NON COMMERCIALI
Articolo 108
Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo degli enti
non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 è
formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque
prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti
dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano
attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti
nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità
istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento
di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.
2. Il reddito complessivo è determinato secondo le
disposizioni dell'articolo 8.
2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del
reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche
effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico
valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti
per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui
all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali
esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.
Articolo 109
Determinazione dei redditi
1. I redditi e le perdite che
concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non commerciali
sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato
complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel
presente capo non è diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I
relative ai redditi delle varie categorie.
2. Per l'attività commerciale esercitata gli enti non
commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.
3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1 e 3-bis.
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi
a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività
commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro
importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri
proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati
promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione
anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al
predetto rapporto.
4. Per gli enti religiosi di cui all'articolo 26 della
legge 20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attività commerciali, le
spese relative all'opera prestata in via continuativa dai loro membri sono
determinate con i criteri ivi previsti.
4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di
contabilità pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità
separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità
pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.
Articolo 109-bis
Regime forfetario degli enti non commerciali
1. Fatto salvo quanto previsto, per le
associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n.
398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco,
dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli
enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi
dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito
d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio
di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente
alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo
l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54,
55, 56 e 57:
a) attività di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
2) da lire 30.000.001 a lire 600.000.000, coefficiente 25 per cento;
b) altre attività:
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente
prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con
riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In
mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti
le attività di prestazioni di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si
estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano
superati.
4. L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale
dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del
quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un
triennio. La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale
dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del
quale la dichiarazione stessa è presentata.
5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa
commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai
sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
Articolo 110
Oneri deducibili
1. Dal reddito complessivo si
deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito
d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a), f)
e g) del comma 1 dell'articolo 10. Per l'imposta di cui all'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la
deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il
pagamento e nei quattro successivi. In caso di rimborso degli oneri
dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono
a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente
ha conseguito il rimborso.
Articolo 110-bis
Detrazione d'imposta per oneri
1. Dall'imposta lorda si detrae, fino
alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli
oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis, i), i-bis) e i-quater) del
comma 1 dell'articolo 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i
predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli
redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di
rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta
dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso è
aumentata di un importo pari al 19 per cento dell'onere rimborsato.
Articolo 111
Enti di tipo associativo
1. Non è considerata commerciale
l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in
conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi
e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate
dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi
non concorrono a formare il reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di
attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1
dell'articolo 108, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli
associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici,
compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione
delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti
corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come
componente del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le
relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di
categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche,
di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non
si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli
scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici
nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre
associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge,
regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica
organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti
e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le
cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente
agli associati.
4. La disposizione del comma 3 non si applica per le
cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di
pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le
prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le
prestazioni di servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni
effettuate nell'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di spacci
aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) pubblicità
commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
4-bis. Per le associazioni di promozione sociale
ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della
legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali,
anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui
viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e
l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette
attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti
degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici
di cui al comma 4-bis non è considerata commerciale anche se effettuata
da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da
associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria
non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le
cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3,
riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza
prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in
materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul
lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi
non eccedano i costi di diretta imputazione.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis,
4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate
si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti
costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo
di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età
il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e
dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico
e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto
singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile,
sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri
di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità
delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci
o rendiconti è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il
cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità
di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e
sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive
di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione
dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e)
del comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni religiose
riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti,
accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di
categoria.
Articolo 111-bis
Perdita della qualifica di ente non commerciale
1. Indipendentemente dalle previsioni
statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora
eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo
d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si
tiene conto anche dei seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale,
al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al
valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività
istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle
entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le
sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale
rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo
d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le
agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti
parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni
dall'inizio del periodo d'imposta in cui ha effetto il mutamento di
qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti
civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche.
Articolo 111-ter
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
1. Per le organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non
costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle
attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di
solidarietà sociale.
2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività
direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito
imponibile.
Capo IV
SOCIETÀ ED ENTI NON RESIDENTI
Articolo 112
Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo delle società
e degli enti non residenti di cui alla lettera d) del comma 1
dell'articolo 87 è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio
dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva.
2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i
redditi indicati nell'articolo 20, tenendo conto, per i redditi di
impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o
comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio
dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili
organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 e le plusvalenze
indicate nell'articolo 20, comma 1, lettera f).
Articolo 113
Società ed enti commerciali
1. Per le società e gli enti
commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato,
eccettuate le società semplici, il reddito complessivo è determinato
secondo le disposizioni del capo II sulla base di apposito conto dei
profitti e delle perdite relativo alla gestione delle stabili
organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in
Italia.
2. In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono
determinati secondo le disposizioni del titolo I relative alle categorie
nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono gli oneri
indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 10 e, per quote
costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro
successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Si applica la disposizione
dell'articolo 110, comma 1, terzo periodo.
2-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri
indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma
1 dell'articolo 13-bis. Si applica la disposizione dell'articolo 110-bis,
comma 1, ultimo periodo.
3. Per la determinazione del reddito complessivo delle
società semplici e delle associazioni ad esse equiparate a norma
dell'articolo 5 si applicano in ogni caso le disposizioni del comma 2.
4. Per le società di tipo diverso da quelli regolati nel
codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 o quelle del
comma 3 secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di
attività commerciali.
Articolo 114
Enti non commerciali
1. Il reddito complessivo degli enti
non commerciali è determinato secondo le disposizioni del titolo I. Dal
reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri
indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 10 e l'imposta di
cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 643. Si applica la disposizione dell'articolo 110, comma 1, terzo
periodo.
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri
indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma
1 dell'articolo 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti
oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che
concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la disposizione
dell'articolo 110-bis, comma 1, terzo periodo.
2. Agli enti non commerciali che hanno esercitato attività
commerciali mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato si
applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis) dell'articolo 109.
2-bis. Sono altresì deducibili:
a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti
pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente
riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono
attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per
l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate nei numeri
1) e 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte
degli elenchi di cui al primo comma dell'articolo 2 della medesima legge o
assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui
all'articolo 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi
comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di
esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad
oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili
indicati alla lettera c) del presente comma, senza la preventiva
autorizzazione del Ministro dell'ambiente, come pure il mancato
assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina
la indeducibilità delle spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente dà
immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni
che comportano la decadenza delle agevolazioni; dalla data di ricevimento
della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento
dell'imposta e dei relativi accessori;
b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di
parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e
di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come
individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita
dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a),
effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione,
studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di
interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;
c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla
protezione degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939,
n. 1497, facenti parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2)
dell'articolo 1 della medesima legge o assoggettati al vincolo assoluto di
inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della stessa legge
e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
2-ter. Il Ministro dell'ambiente e la regione, secondo le
rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle
erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2-bis del presente
articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinché siano
perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate
dai beneficiari e siano rispettati i termini per l'utilizzazione
concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere
prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non
imputabili ai beneficiari.
TITOLO III
IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI
Articolo 115
Presupposto dell'imposta
1. Presupposto dell'imposta locale sui
redditi è il possesso di redditi fondiari, di capitale, di impresa e
diversi prodotti nel territorio dello Stato, ancorché esenti dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche o dall'imposta sul reddito delle persone
giuridiche.
2. Sono esclusi dall'imposta:
a) i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti indicati
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, per i quali spetta il
credito di imposta di cui all'articolo 14, e alle lettere c) e d) dello
stesso articolo;
b) i redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome
collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato;
c) i redditi delle imprese familiari imputati ai familiari collaboratori a
norma del comma 4 dell'articolo 5;
d) i redditi indicati alle lettere l) e m) del comma 1 dell'articolo 81;
e) i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva;
e-bis) i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività
commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1
dell'articolo 87, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei
familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero
complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un
massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia
superiore a tre.
Articolo 116
Soggetti passivi
1. Soggetti passivi dell'imposta
locale sui redditi sono le persone fisiche, le società semplici, in nome
collettivo e in accomandita semplice e le società e gli enti soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ovunque residenti.
2. Non sono soggette all'imposta le persone fisiche
esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Articolo 117
Redditi prodotti nel territorio dello Stato
1. Si considerano prodotti nel
territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo 20.
2. Nei confronti dei soggetti residenti nel territorio
dello Stato si considerano prodotti nel territorio stesso anche i redditi
derivanti da attività commerciali esercitate all'estero senza una stabile
organizzazione con gestione e contabilità separate.
3. Nei confronti delle società e degli enti non
residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato si
considerano prodotti nel territorio stesso anche i redditi di cui al comma
2 dell'articolo 112.
Articolo 118
Base imponibile
1. L'imposta si applica:
a) per le persone fisiche e per le società semplici, sui singoli redditi
determinati con i criteri stabiliti nel titolo I. Il reddito delle imprese
familiari è assunto al netto delle quote imputate ai familiari
collaboratori;
b) per le società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti
nel territorio dello Stato, sul reddito determinato con i criteri
stabiliti nel titolo I;
c) per le società e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche residenti nel territorio dello Stato, e per quelli non
residenti con stabile organizzazione nel territorio stesso, sul reddito
complessivo determinato con i criteri stabiliti nel titolo II, diminuito
dei redditi prodotti fuori del territorio dello Stato. Il reddito
complessivo è assunto al lordo degli accantonamenti per imposta locale
sui redditi e delle perdite di precedenti esercizi di cui all'articolo
102;
d) per le società e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche non residenti senza stabile organizzazione nel
territorio dello Stato, sui singoli redditi determinati con i criteri
stabiliti nel titolo I.
2. Ai fini del rapporto di deducibilità di cui
all'articolo 63 e all'articolo 75, comma 5, non si tiene conto dei redditi
esclusi dall'imposta ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Articolo 119
Periodo di imposta
1. L'imposta è dovuta per periodi di
imposta, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria
autonoma.
2. Per la determinazione del periodo di imposta e per
l'imputazione dei redditi al periodo di imposta valgono le disposizioni
dei titoli I e II.
Articolo 120
Deduzioni
1. Dal reddito agrario e dal reddito
di impresa delle persone fisiche si deduce una quota pari al 50 per cento
del rispettivo ammontare e comunque non inferiore a 8 né superiore a 16
milioni di lire ragguagliati ad anno, a condizione che il contribuente
presti la sua opera nell'impresa e tale prestazione costituisca la sua
occupazione prevalente.
2. Per le imprese artigiane iscritte nel relativo albo,
per le imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività
alberghiera, attività di somministrazione di alimenti e bevande in
pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o
rappresentanza commerciale e per le imprese che esercitano la pesca
marittima o in acque interne, si deduce una ulteriore quota pari al 30 per
cento del reddito al netto della deduzione di cui al comma 1, a condizione
che l'opera prestata in tali imprese costituisca l'occupazione prevalente
del contribuente. L'ulteriore deduzione spetta in misura non inferiore a 2
milioni né superiore a 4 milioni di lire ragguagliate ad anno; tali
misure sono elevate a 3 e a 6 milioni di lire o a 4 ed 8 milioni di lire
per le imprese artigiane che per la maggior parte del periodo di imposta
hanno impiegato, rispettivamente, un apprendista o più apprendisti.
3. Nei confronti dei possessori di redditi agrario e di
impresa derivanti dall'esercizio di un'unica impresa, l'ammontare della
deduzione, ferme restando le misure minima e massima, è calcolato sul
cumulo dei redditi stessi ed è imputato proporzionalmente a ciascuno di
essi.
4. La deduzione prevista nei commi da 1 a 3, calcolata
con riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno dei soci che
prestano la propria opera nell'impresa come occupazione prevalente, spetta
anche alle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice
residenti nel territorio dello Stato.
5. La deduzione, nelle misure stabilite nei commi da 1 a
3, si applica a condizione che l'imprenditore o la società attesti, nella
dichiarazione dei redditi o in apposito allegato, l'esistenza dei
requisiti indicati nei commi stessi.
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per i
redditi di impresa dei titolari di autorizzazioni all'autotrasporto soci
di organismi cooperativi esercenti l'attività di autotrasporto di merci
ai quali sono applicate le forme e le modalità previdenziali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.
Articolo 121
Aliquota dell'imposta
1. L'imposta è applicata con
l'aliquota del 16,2 per cento.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 121-bis
Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi
relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio
di imprese, arti e professioni
1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai
mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati
nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della
determinazione dei relativi redditi sono deducibili secondo i seguenti
criteri:
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle
autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai
ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come
beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai
dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
b) nella misura del 50 per cento relativamente alle autovetture ed
autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato
decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui
utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale
percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai
soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.
Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la
deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 50 per cento,
limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società
semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è
consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si
tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35
milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i
motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni
proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i
limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione
finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che
eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5
milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di
esercizio delle predette attività svolte da società semplici e
associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti
a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al
valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno
ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle
variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire per le
autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati
da agenti o rappresentanti di commercio.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le
plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa
proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente
dedotto e quello complessivamente effettuato.
3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell'articolo
67, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti
rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento.
Articolo 122
Trasformazione della società
1. La trasformazione della società non costituisce
realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni,
comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
2. In caso di trasformazione di una società soggetta
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società non soggetta
a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio
del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è
determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione
in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite.
3. Nel caso di trasformazione di una società non
soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società
soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione
con utili imputati ai soci a norma dell'articolo 5, se dopo la
trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro
origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di
distribuzione e l'imputazione di esse a capitale non comporta
l'applicazione del comma 2 dell'articolo 44.
4. Nel caso di trasformazione di una società soggetta
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società non soggetta
a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione, escluse
quelle di cui al comma 1 dell'articolo 44, sono imputate ai soci, a norma
dell'articolo 5: a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o
utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se
dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della
loro origine; b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se
non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta
indicazione. Ai soci compete in entrambe le ipotesi il credito d'imposta a
norma dell'articolo 14 a condizione che la dichiarazione dei redditi della
società rechi le indicazioni prescritte dall'articolo 105.
Articolo 123
Fusione di società
1. La fusione tra più società non costituisce realizzo
né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società
fuse, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
Le plusvalenze e minusvalenze risultanti dalle situazioni patrimoniali
prescritte dall'articolo 2502 del codice civile non si considerano
iscritte in bilancio.
2. Nella determinazione del reddito della società
risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o
disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle
azioni o quote o dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle
società fuse possedute da altre, e delle plusvalenze iscritte in bilancio
non si tiene conto fino a concorrenza della differenza tra il costo delle
azioni o quote delle società incorporate annullate per effetto della
fusione e il valore del patrimonio netto delle società stesse risultante
dalle scritture contabili.
3. Dalla data in cui ha effetto la fusione la società
risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei
diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui
redditi, salvo quanto stabilito nei commi 4 e 5.
4. I fondi in sospensione di imposta iscritti nell'ultimo
bilancio delle società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito
della società risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura
in cui non siano stati ricostituiti nel suo bilancio. Questa disposizione
non si applica per i fondi tassabili solo in caso di distribuzione i
quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di
capitale per ammontare superiore al capitale complessivo delle società
partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna di
esse già possedute dalla stessa o da altre, concorrono a formare il
reddito della società risultante dalla fusione o incorporante in caso di
distribuzione dell'avanzo o di riduzione del capitale per esuberanza;
quelli che anteriormente alla fusione sono stati imputati al capitale
delle società fuse o incorporate si intendono trasferiti nel capitale
della società risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a
formarne il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
5. Le perdite delle società che partecipano alla
fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in
diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o
incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare
del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se
inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2502 del
codice civile, senza tenere conto dei conferimenti e versamenti fatti
negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la
situazione stessa, e sempre che dal conto dei profitti e delle perdite
della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio
precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un
ammontare di ricavi, di cui all'articolo 2425-bis, parte prima, n. 1, del
codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro
subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425-bis, parte
seconda, n. 3, del codice civile, superiore al 40 per cento di quello
risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Se le azioni o
quote della società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla
società incorporante o da altra società partecipante alla fusione, la
perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza
dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote
effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla società
partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al
quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione, e delle
plusvalenze di cui al comma 2 iscritte nel bilancio della società
risultante dalla fusione o incorporante.
6. Il reddito delle società fuse o incorporate relativo
al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui
ha effetto la fusione è determinato, secondo le disposizioni applicabili
in relazione al tipo di società, in base alle risultanze di apposito
conto dei profitti e delle perdite.
7. L'atto di fusione può stabilire che ai fini delle
imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non
anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna
delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si
è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante.
Articolo 123-bis
Scissione di società
1. La scissione totale o parziale di una società in
altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a
distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società
scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.
Le plusvalenze e le minusvalenze risultanti dai progetti di scissione
redatti a norma dell'articolo 2504-octies del codice civile o dalle
situazioni patrimoniali redatte a norma dell'articolo 2504-novies dello
stesso codice non si considerano iscritte in bilancio.
2. Nella determinazione del reddito delle società
partecipanti alla scissione non si tiene conto dell'avanzo o del disavanzo
conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero
all'annullamento di azioni o quote a norma dell'articolo 2504-novies del
codice civile. In quest'ultima ipotesi non concorrono a formare il reddito
di ciascuna società beneficiaria le plusvalenze iscritte in bilancio fino
a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote delle
società scisse annullate e il valore risultante dalle scritture contabili
della corrispondente quota del patrimonio netto della società stessa.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non
costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di
minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa,
fatta salva l'applicazione del comma 3 dell'articolo 44 in caso di
conguaglio.
4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del
comma 11, le posizioni soggettive della società scissa, ivi compresa
quella indicata nell'articolo 54, comma 4 e i relativi obblighi
strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione
parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive
quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che
trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi
agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi
presso i rispettivi titolari.
5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia
alle imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo
alla società scissa, in caso di scissione parziale, ovvero si
trasferiscono alle società beneficiarie in caso di scissione totale, in
relazione alle quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a
ciascuna di esse.
6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di
accantonamento della società scissa si considera già dedotto dalle
beneficiarie, oltre che, in caso di scissione parziale, dalla suddetta
società, per importi proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti
gli elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per insiemi, hanno
riguardo le norme tributarie che disciplinano il valore stesso. Se la
scissione non ha effetto retroattivo, il fondo di cui all'articolo 72 si
imputa in proporzione ai rischi di cambio esistenti nel giorno in cui ha
effetto la scissione; la valutazione deve essere effettuata secondo i
criteri ivi previsti. Qualora non sia possibile correlare il valore dei
fondi ai predetti elementi, l'attribuzione proporzionale è effettuata con
riguardo alle quote di patrimonio netto attribuite alle società
beneficiarie.
7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a
norma del comma 11, per i beni di cui agli articoli 59 e 61 le
disposizioni del precedente comma 4 trovano applicazione sommando
proporzionalmente le voci individuate per periodo di formazione in capo
alla società scissa all'inizio del periodo d'imposta alle corrispondenti
voci, ove esistano, all'inizio del periodo medesimo presso le società
beneficiarie.
8. In caso di scissione parziale e in caso di scissione
non retroattiva in società preesistente i costi fiscalmente riconosciuti
si assumono nella misura risultante alla data in cui ha effetto la
scissione. In particolare:
a) i beni di cui al precedente comma ricevuti da ciascuna beneficiaria si
presumono, in proporzione alle quantità rispettivamente ricevute,
provenienti proporzionalmente dalle voci delle esistenze iniziali,
distinte per esercizio di formazione, della società scissa e dalla
eventuale eccedenza formatasi nel periodo d'imposta fino alla data in cui
ha effetto la scissione;
b) le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali nonché le
spese di cui all'articolo 67, comma 7, relative ai beni trasferiti vanno
ragguagliate alla durata dell'utilizzo dei beni medesimi da parte della
società scissa e delle società beneficiarie; detto criterio è altresì
applicabile alle spese relative a più esercizi e agli accantonamenti.
9. I fondi in sospensione d'imposta iscritti nell'ultimo
bilancio della società scissa debbono essere ricostituiti dalle
beneficiarie secondo le quote proporzionali indicate al comma 4. In caso
di scissione parziale, i fondi della società scissa si riducono in
corrispondenza. Se la sospensione d'imposta dipende da eventi che
riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, i fondi
debbono essere ricostituiti dalle beneficiarie che acquisiscono tali
elementi. Nei riguardi della beneficiaria che abbia omesso la
ricostituzione si applicano, per le rispettive quote, le disposizioni
dettate per le fusioni dal comma 4 dell'articolo 123 per la società
incorporante o risultante dalla fusione.
10. Le perdite fiscali della società scissa sono
attribuite a norma del comma 4, alle condizioni e con i limiti stabiliti
dalle disposizioni del comma 5 dell'articolo 123, riferendosi alla società
scissa le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alle
beneficiarie quelle riguardanti la società risultante dalla fusione o
incorporante ed avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale
risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di scissione di
cui all'articolo 2504-octies ovvero dalla situazione patrimoniale di cui
all'articolo 2504-novies.
11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza
degli effetti della scissione è regolata secondo le disposizioni del
comma 1 dell'articolo 2504-decies del codice civile, ma la retrodatazione
degli effetti, ai sensi dell'articolo 2501-bis, numeri 5) e 6), dello
stesso codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a
condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo di
imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase
posteriore a tale periodo.
12. Gli obblighi tributari della società scissa
riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale
l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla
stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla
società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione.
13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro
procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della
società scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente
designata, ferma restando la competenza dell'ufficio delle imposte dirette
della società scissa. Se la designazione è omessa, si considera
designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione. Le
altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le
sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro
confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla
legge. Le società coobbligate hanno facoltà di partecipare ai suddetti
procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di
avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione.
14. Ai fini dei suddetti procedimenti la società scissa
o quella designata debbono indicare, a richiesta degli organi
dell'Amministrazione finanziaria, i soggetti e i luoghi presso i quali
sono conservate, qualora non le conservi presso la propria sede legale, le
scritture contabili e la documentazione amministrativa e contabile
relative alla gestione della società scissa, con riferimento a ciascuna
delle parti del suo patrimonio trasferite o rimaste. In caso di
conservazione presso terzi estranei alla operazione deve essere inoltre
esibita l'attestazione di cui al comma 10 dell'articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se la società scissa
o quella designata non adempiono a tali obblighi o i soggetti da essa
indicati si oppongono all'accesso o non esibiscono in tutto o in parte
quanto ad essi richiesto, si applicano le disposizioni del comma 5 del
suddetto articolo.
15. Nei confronti della società soggetta all'IRPEG
beneficiaria della scissione di una società non soggetta a tale imposta e
nei confronti della società del secondo tipo beneficiaria della scissione
di una società del primo tipo si applicano anche, in quanto possibile,
rispettivamente i commi 3 e 4 dell'articolo 122, considerando a tal fine
la società scissa come trasformata per la quota di patrimonio netto
trasferita alla beneficiaria.
16. abrogato
Articolo 124
Liquidazione ordinaria
1. In caso di liquidazione dell'impresa o della società
il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio
dell'esercizio e l'inizio della liquidazione è determinato in base ad
apposito conto dei profitti e delle perdite, ovvero a norma dell'articolo
79 o dell'articolo 80 se ne ricorrono i presupposti; il conto dei profitti
e delle perdite deve essere redatto, per le società, in conformità alle
risultanze del conto della gestione prescritto dall'articolo 2277 del
codice civile. Per le imprese individuali la data di inizio della
liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, è quella in cui ne viene
data comunicazione all'ufficio delle imposte mediante raccomandata con
avviso di ricevimento.
2. Per le imprese individuali e per le società in nome
collettivo e in accomandita semplice il reddito di impresa relativo al
periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione è
determinato in base al bilancio finale, che deve essere redatto anche nei
casi di cui agli articoli 79 e 80. Se la liquidazione si protrae oltre
l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua
frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio è
determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, ovvero a
norma dell'articolo 79 o dell'articolo 80 se ne ricorrono i presupposti,
salvo conguaglio in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae
per più di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonché
in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi così
determinati, ancorché già tassati separatamente a norma degli articoli
16 e 18, si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche concorrono a formare il reddito complessivo
dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci per i
periodi di imposta di competenza. Se la liquidazione si chiude in perdita
si applicano le disposizioni dell'articolo 8.
3. Per le società soggette all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche il reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio e
la chiusura della liquidazione è determinato in base al bilancio finale.
Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio il
reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun
successivo esercizio intermedio è determinato in via provvisoria in base
al rispettivo bilancio, salvo conguaglio in base al bilancio finale; le
perdite di esercizi anteriori all'inizio della liquidazione non compensate
nel corso di questa ai sensi dell'articolo 102 sono ammesse in diminuzione
in sede di conguaglio. Se la liquidazione si protrae per più di cinque
esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonché in caso di
omessa presentazione del bilancio finale, i redditi determinati in via
provvisoria si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche i redditi compresi nelle somme percepite o nei beni
ricevuti dai soci, ancorché già tassati separatamente a norma degli
articoli 16 e 18, concorrono a formarne il reddito complessivo per i
periodi di imposta di competenza.
4. Per i redditi degli immobili di cui all'articolo 57,
comma 1 compresi nella liquidazione l'imposta locale sui redditi si
applica in ogni caso a titolo definitivo anche per la frazione di
esercizio e per gli esercizi intermedi di cui ai commi 2 e 3.
Articolo 125
Fallimento e liquidazione coatta
1. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta
amministrativa il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra
l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento o il
provvedimento che ordina la liquidazione è determinato in base al
bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore. Per le
imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita
semplice il detto reddito concorre a formare il reddito complessivo
dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci
relativo al periodo di imposta in corso alla data della dichiarazione di
fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione.
2. Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra
l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la
durata di questo ed anche se vi è stato esercizio provvisorio, è
costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto
dell'impresa o della società all'inizio del procedimento, determinato in
base ai valori fiscalmente riconosciuti.
3. Per le imprese individuali e per le società in nome
collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma 2 è
diminuita dei corrispettivi delle cessioni di beni personali
dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione
ed è aumentata dei debiti personali dell'imprenditore o dei soci pagati
dal curatore o dal commissario liquidatore. Ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche il reddito che ne risulta, al netto
dell'imposta locale sui redditi, è imputato all'imprenditore, ai
familiari partecipanti all'impresa o ai soci nel periodo di imposta in cui
si è chiuso il procedimento; se questo si chiude in perdita si applicano
le disposizioni dell'articolo 8. Per i redditi relativi ai beni e diritti
non compresi nel fallimento o nella liquidazione a norma dell'articolo 46
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, restano fermi, in ciascun periodo
di imposta, gli obblighi tributari dell'imprenditore o dei soci.
4. L'imposta locale sui redditi afferente il reddito di
impresa relativo al periodo di durata del procedimento è commisurata alla
differenza di cui ai commi 2 e 3 ed è prelevata sulla stessa. Per i
redditi di ciascuno degli immobili di cui all'articolo 57, comma 1, e di
quelli personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o
nella liquidazione l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso
rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel
complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita.
Articolo 126
Applicazione analogica
1. Le disposizioni degli articoli da 122 a 125 valgono,
in quanto applicabili, anche nei casi di trasformazione, fusione,
liquidazione e fallimento di enti diversi dalle società.
Articolo 127
Divieto della doppia imposizione
1. La stessa imposta non può essere applicata più volte
in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti
diversi.
Articolo 127-bis
Disposizioni in materia di imprese estere partecipate
1. Se un soggetto residente in Italia detiene,
direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per
interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di
altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime
fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato
sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in
proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si
applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti
relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni
assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone
fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1,
lettere a), b) e c).
3. Ai fini della determinazione del limite del controllo
di cui al comma 1, si applica l'articolo 2359 del codice civile, in
materia di società controllate e società collegate.
4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati
o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione
sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un
adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.
5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il
soggetto residente dimostra che la società o altro ente non residente
svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua
principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede; o
dimostra altresì che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di
localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi
fiscali privilegiati, di cui al comma 4. Per i fini di cui al presente
comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l'amministrazione
finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante lo statuto dei diritti del contribuente.
6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai
sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota
media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e,
comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in
base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonché degli articoli 96,
96-bis, 102, 103, 103-bis; non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 54, comma 4 e 67, comma 3. Dall'imposta così determinata sono
ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, le imposte pagate
all'estero a titolo definitivo.
7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai
soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione
del reddito dei soggetti residenti fino all'ammontare del reddito
assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli
esercizi precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che non
concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del
presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15,
fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite
degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del
predetto comma.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.
Articolo 128
Accordi internazionali
1. Le disposizioni del presente testo
unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga
agli accordi internazionali contro la doppia imposizione.
TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI
Articolo 129
Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici
1. Per i terreni dati in affitto per
uso agricolo, se per effetto di regimi legali di determinazione del canone
questo risulta inferiore per oltre un quinto alla rendita catastale, il
reddito dominicale è determinato in misura pari a quella del canone di
affitto.
2. In deroga all'articolo 34, per i fabbricati dati in
locazione in regime legale di determinazione del canone, il reddito
imponibile è determinato in misura pari al canone di locazione ridotto
del 15 per cento. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e
nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata
al 25 per cento.
Articolo 130
Società civili
1. Ai fini delle imposte sui redditi
le società civili esistenti alla data di entrata in vigore del codice
civile, di cui all'articolo 204, commi primo e secondo, del regio decreto
30 marzo 1942, n. 318, sono equiparate alle società in nome collettivo o
alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto
l'esercizio di attività commerciali. Alle società civili costituite in
forma di società per azioni, di cui al terzo comma del predetto articolo
204, si applicano le disposizioni del presente testo unico relative a
questo tipo di società.
Articolo 131
Eredità giacente
1. Se la giacenza dell'eredità si
protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la
successione, il reddito dei cespiti ereditari è determinato in via
provvisoria secondo le disposizioni del titolo I, se il chiamato
all'eredità è persona fisica o non è noto, e secondo quelle del capo
III del titolo II, se il chiamato è soggetto all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche. Dopo l'accettazione dell'eredità il reddito di
tali cespiti concorre a formare il reddito complessivo dell'erede per
ciascun periodo di imposta, compreso quello in cui si è aperta la
successione, e si procede alla liquidazione definitiva delle relative
imposte. I redditi di cui al comma 3 dell'articolo 7, se il chiamato
all'eredità è persona fisica o non è noto, sono in via provvisoria
tassati separatamente con l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il
primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione della
eredità.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei
casi di delazione dell'eredità sotto condizione sospensiva o in favore di
un nascituro non ancora concepito.
3. Nelle ipotesi previste nei commi 1 e 2 l'imposta
locale sui redditi è applicata in via definitiva in ciascun periodo di
imposta.
Articolo 132
Campione d'Italia
1. Ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei
registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi
svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non
superiore a 200.000 franchi sono computati in euro, in deroga alle
disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso convenzionale di
cambio stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, tenuto conto anche della variazione dei prezzi al consumo
nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio.
2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il
loro debito d'imposta in euro.
3. Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte
nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone
fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già
residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte all'anagrafe
degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti
nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.
Articolo 133
Riferimenti legislativi ad imposte abolite
1. Il riferimento contenuto nelle
norme vigenti a redditi, o a determinati ammontari di reddito,
assoggettati ad imposte abolite dal 1° gennaio 1974 va inteso come fatto
agli stessi redditi nell'ammontare netto determinato ai fini delle singole
categorie di reddito previste dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche.
2. Se il riferimento è fatto alla non assoggettabilità
all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, la
condizione si considera soddisfatta quando il reddito complessivo netto
determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
aumentato dei redditi esenti da tale imposta, diversi da quelli indicati
nei primi tre commi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo
di imposta, non supera lire 960 mila. Quando alla formazione del reddito
complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente di cui agli articoli
46 e 47, lettere a) e b), il predetto ammontare viene elevato di lire 360
mila per ogni reddito di lavoro dipendente considerato.
3. Se il riferimento è fatto ad un reddito complessivo
netto agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito
complessivo non superiore ad un determinato ammontare indicato nella
legge, la condizione si considera soddisfatta quando il reddito
complessivo netto determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta, diversi da
quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a
ritenuta a titolo di imposta, non supera l'ammontare indicato nella legge
stessa, aumentato come previsto nel comma 2 quando alla formazione del
reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente.
4. Se il riferimento è fatto ad un ammontare
dell'imponibile dell'imposta complementare progressiva sul reddito
complessivo iscritto a ruolo, la condizione si considera soddisfatta se il
reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta, diversi da
quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a
ritenuta a titolo di imposta, non supera la somma indicata dalla legge,
aumentata di lire 240 mila per il contribuente, di lire 100 mila per
ciascun componente la famiglia che risulti a carico del contribuente al 31
dicembre dell'anno per il quale l'imposta è dovuta e di lire 360 mila per
ogni reddito di lavoro dipendente.
5. Se il riferimento è fatto alla quota esente
dall'imposta complementare progressiva sul reddito o ad un suo multiplo,
tale ammontare è determinato in lire 240 mila o nel rispettivo multiplo.
6. Se il riferimento è fatto ad una quota o ad un
determinato ammontare del reddito imponibile di una o più categorie
dell'imposta di ricchezza mobile, il riferimento stesso va fatto per le
categorie B e C/1 ai redditi netti di lavoro autonomo e di impresa
determinati ai sensi del titolo I, capi V e VI, diminuiti di lire 360
mila, e per la categoria C/2 ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati
determinati ai sensi dello stesso titolo I, capo IV, diminuiti di lire 840
mila. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5 il riferimento va fatto alla
quota del reddito di impresa o di lavoro autonomo della società o
associazione, diminuito di lire 360 mila, imputabile all'interessato.
7. Se il riferimento è fatto alla non iscrizione nei
ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, la condizione si
intende soddisfatta se il contribuente non possiede redditi di impresa o
redditi di lavoro autonomo di ammontare superiore a lire 360 mila ovvero
redditi derivanti da capitali dati a mutuo o redditi diversi.
8. Se i benefici conseguiti consistono in somme che
concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche di esse somme non si tiene conto agli
effetti della verifica dei limiti stabiliti dalle singole leggi per la
concessione dei benefici medesimi.
9. Nelle domande agli uffici delle imposte volte ad
ottenere i certificati da cui risultino le condizioni previste nel
presente articolo, il richiedente deve dichiarare se ed in quale misura
possiede redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta e redditi
esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli
indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
10. Gli uffici delle imposte rilasciano i certificati di
cui al comma 9 anche in base a dichiarazione attestante i fatti oggetto
della certificazione, resa dall'interessato ad un funzionario dell'ufficio
competente. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4
gennaio 1968, n. 15. Per il rilascio dei certificati sono in ogni caso
dovuti i diritti previsti nei numeri 1) e 4) della tabella allegato A) al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano
altresì per il rilascio di certificati concernenti la presentazione della
dichiarazione dei redditi e la situazione reddituale da essa risultante.
Articolo 134
Redditi dei fabbricati
1. Per i periodi di imposta anteriori
a quello in cui avranno effetto le modificazioni derivanti dalla prima
revisione effettuata ai sensi del comma 2 dell'articolo 34 le rendite
catastali dei fabbricati saranno aggiornate mediante l'applicazione di
coefficienti stabiliti annualmente, per singole categorie di unità
immobiliari urbane, con decreto del Ministro delle finanze su conforme
parere della Commissione censuaria centrale.
2. Fino al termine di cui al comma 1, qualora il canone
risultante dal contratto di locazione ridotto di un quarto sia superiore
alla rendita catastale aggiornata per oltre un quinto di questa, il
reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione
ridotto di un quarto. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro
e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano la presente
disposizione si applica con riferimento al canone di locazione ridotto di
due quinti anziché di un quarto; per i fabbricati strumentali non
suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, la
presente disposizione si applica con riferimento al canone di locazione
ridotto di un terzo, salvo il disposto del comma 2 dell'articolo 40. Fino
al termine medesimo le disposizioni del comma 2 dell'articolo 129 si
applicano con riferimento alla rendita catastale aggiornata.
3. L'aggiornamento delle rendite catastali degli immobili
riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della legge 1°
giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è
effettuato mediante l'applicazione del minore tra i coefficienti previsti
per i fabbricati. Qualora i predetti immobili risultino allibrati al
catasto terreni, la relativa rendita catastale è ridotta a metà ai fini
dell'applicazione delle imposte sui redditi. Il mutamento di destinazione
degli immobili medesimi senza la preventiva autorizzazione
dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali e il mancato
assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sugli immobili vincolati determinano la
decadenza dall'agevolazione tributaria, ferma restando ogni altra
sanzione. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali ne dà al
competente ufficio delle imposte immediata comunicazione, dal ricevimento
della quale inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi.
Articolo 135
Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie
1. Restano ferme, oltre alle
agevolazioni tributarie previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, e da
leggi speciali, le agevolazioni disposte a favore di consorzi e di
cooperative dal terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni.
Articolo 136
Entrata in vigore
Il presente testo unico entra in vigore il 1° gennaio
1988 con effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31
dicembre 1987.
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