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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Operazioni imponibili
1. L'imposta sul valore aggiunto si
applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel
territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti
e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.
Articolo 2
Cessioni di beni
1. Costituiscono cessioni di beni gli
atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero
costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni
genere.
2. Costituiscono inoltre cessioni di beni:
1) le vendite con riserva di proprietà;
2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante
per ambedue le parti;
3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al
committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di
commissione;
4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione
o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di
costo unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali
non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la
detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto
dell'opzione di cui all'articolo 36-bis;
5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare
dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione
o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o
della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con
esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto
dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19;
6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni
tipo e oggetto nonché le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da
altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o
altre organizzazioni senza personalità giuridica.
3. Non sono considerate cessioni di beni:
a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;
b) le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i
consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto
aziende o rami di azienda;
c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di
utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non
costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate
nell'art. 9 lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente
contrassegnati;
e) abrogata
f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni
di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti;
g) abrogata
h) abrogata
i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e
similari;
l) le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le cessioni di pane,
biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza
aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v.d.
19.07); le cessioni di latte fresco, non concentrato né zuccherato,
destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto,
sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi
sanitarie;
m) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle
operazioni a premio di cui al R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito
nella legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Articolo 3
Prestazioni di servizi
1. Costituiscono prestazioni di
servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti
d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione,
deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere
quale ne sia la fonte.
2. Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se
effettuate verso corrispettivo:
1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore,
quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi,
formule e simili e quelle relative a marchi e insegne nonché le cessioni,
concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai
precedenti;
3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese
le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di
cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati
prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o
presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;
4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
3. Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo
sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi
alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di
valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se
effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a
titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa,
ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle
prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di
assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché
delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle
attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro
perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di
assistenza e solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle diffusioni di messaggi,
rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste
o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al
n. 6) dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per
oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai numeri 1), 2) e 5) del
comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari
senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei
rapporti tra il mandante e il mandatario.
4. Non sono considerate prestazioni di servizi:
a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore
effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative
alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2, L. 22 aprile 1941, n.
633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità
commerciale;
b) i prestiti obbligazionari;
c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo
comma dell'art. 2;
d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo
comma dell'art. 2;
e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore,
tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni
relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese
quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;
f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti
obbligazionari;
g) abrogata
h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3)
del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma
del presente articolo.
5. Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le
prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attività elencati
nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli
di accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito di persone, limitatamente
al contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo
stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:
a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento
dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso
sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;
b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di
esso fanno parte;
c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a
carattere nazionale.
Articolo 4
Esercizio di imprese
1. Per esercizio di imprese si intende
l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle
attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del
codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché
l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla
prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice
civile.
2. Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio
di imprese:
1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in
nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in
accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle
società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società
estere di cui all'art. 2507 del codice civile e dalle società di fatto;
2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti
pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre
organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che
abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività
commerciali o agricole.
3. Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio
di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai
propri soci, associati o partecipanti.
4. Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che
non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività
commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di
imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte
nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte
nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento
di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in
funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad
esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità
istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di
promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche
se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e
che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica
organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati
o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
5. Agli effetti delle disposizioni di questo articolo
sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti
pubblici, le seguenti attività: a) cessioni di beni nuovi prodotti per la
vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali
e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica
della persona cedute prevalentemente ai propri associati; b) erogazione di
acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e
vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d)
gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di
pasti; e) trasporto e deposito di merci; f) trasporto di persone; g)
organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o
di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicità
commerciale; l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono
invece considerate attività commerciali: le operazioni relative all'oro e
alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente,
effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi; la
gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia,
di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri
da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al
servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di
consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti
il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi
di qualità; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in
occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici
rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali; le cessioni di beni e
prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica,
dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte
costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione
alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende
ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. Non sono considerate,
inoltre, attività commerciali, anche in deroga al secondo comma:
a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o
classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad
esclusione delle unità classificate o classificabili nella categoria
catastale A10, di unità da diporto, di aeromobili da turismo o di
qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o
ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al
servizio di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la
partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo
inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni
e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito
indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche
attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;
b) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività
esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli
similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi,
interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività
finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri
interventi nella gestione delle società partecipate.
6. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese
tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25
agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal
Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata
verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di
alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta
l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale
attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli
stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.
7. Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo
periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate
si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti
costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo
di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità
della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati
o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico
e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto
singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile,
sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri
di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità
delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci
o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il
cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità
di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e
sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive
di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione
dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
8. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del
settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute
dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.
9. Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente
non commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto.
Articolo 5
Esercizio di arti e professioni
1. Per esercizio di arti e professioni si intende
l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di
qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero
da parte di società semplici o di associazioni senza personalità
giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata delle attività stesse.
2. Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e
professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché le
prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti
di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera
c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rese da soggetti che
non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro
autonomo. Non si considerano altresì effettuate nell'esercizio di arti e
professioni le prestazioni di servizi derivanti dall'attività di levata
dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della L. 12 giugno
1973, n. 349, nonché le prestazioni di vigilanza e custodia rese da
guardie giurate di cui al R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952.
Articolo 6
Effettuazione delle operazioni
1. Le cessioni di beni si considerano
effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e
nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.
Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono
posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si
considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e
comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla
consegna o spedizione.
2. In deroga al precedente comma l'operazione si
considera effettuata:
a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le
cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di
somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;
b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3)
dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;
c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore
e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5)
dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;
d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della
rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del
termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla
consegna o spedizione;
d-bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai
soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito
notarile;
d-ter) abrogata
3. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate
all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3,
terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui
sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese
successivo a quello in cui sono rese.
4. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati
nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia
pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera
effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della
fattura o a quella del pagamento, ad eccezione del caso previsto alla
lettera d-bis) del secondo comma.
5. L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle
prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni
si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e
l'imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo
secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel
numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai
farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci,
associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4, nonché
per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di
personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra
essi costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n.
142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli
istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti
ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente
carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a
quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento
dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni
del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all'articolo 21, quarto
comma, quarto periodo, l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a
quello della loro effettuazione.
Articolo 7
Territorialità dell'imposta
1. Agli effetti del presente decreto:
a) per «Stato» o «territorio dello Stato» si intende il territorio
della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di
Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;
b) per «Comunità» o «territorio della Comunità» si intende il
territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo
della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella
indicata nella lettera a):
1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il
territorio di Büsingen;
3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;
4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel
territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
2. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel
territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni
mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea
importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili
spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel
territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano
altresì effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei
confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo
di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio
dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di
partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza
quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello
dell'ultimo punto di sbarco.
3. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate
nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il
domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non
abbiano stabilito il domicilio all'estero, nonché quando sono rese da
stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti
all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato
quando sono rese da stabili organizzazioni all'estero di soggetti
domiciliati o residenti in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone
fisiche, agli effetti del presente articolo, si considera domicilio il
luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la
sede effettiva.
4. In deroga al secondo e al terzo comma:
a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le
perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla
preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile è
situato nel territorio stesso;
b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili
materiali e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici,
didattici, sportivi, ricreativi e simili, nonché le operazioni di carico,
scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel
territorio stesso;
c) le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio
dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa;
d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria,
noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto,
le prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo comma
dell'articolo 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza
tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del
personale, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di elaborazione
e fornitura di dati e simili, le operazioni bancarie, finanziarie e
assicurative e le prestazioni relative a prestiti di personale, nonché le
prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o
operazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, nonché le
cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi
professionisti, si considerano effettuate nel territorio dello Stato
quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti
ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando
sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o
residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunità
economica europea;
e) le prestazioni di servizi e le operazioni di cui alla lettera
precedente rese a soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri
della Comunità economica europea, si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando il destinatario non è soggetto passivo
dell'imposta nello Stato in cui ha il domicilio o la residenza;
f) le operazioni di cui alla lettera d), escluse le prestazioni di servizi
di telecomunicazione, le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o
legale, ivi comprese quelle di formazione e di addestramento del
personale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, rese a soggetti
domiciliati e residenti fuori della Comunità economica europea nonché
quelle derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e
simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti
fuori della Comunità stessa ovvero domiciliati o residenti nei territori
esclusi a norma del primo comma lettera a), ovvero da stabili
organizzazioni operanti in detti territori, si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; queste ultime
prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate
in Italia o in altro Stato membro della Comunità stessa;
f-bis) le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggetti
domiciliati o residenti fuori del territorio della Comunità da soggetti
domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa, ovvero domiciliati o
residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i servizi sono
ivi utilizzati. Tali servizi si considerano utilizzati nel territorio
dello Stato se in partenza dallo stesso o quando, realizzandosi la
prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri mezzi tecnici
preordinati all'utilizzazione del servizio, la loro distribuzione avviene,
direttamente o a mezzo di commissionari, rappresentanti, o altri
intermediari, nel territorio dello Stato..
5. abrogato
6. Non si considerano effettuate nel territorio dello
Stato le cessioni all'esportazione, le operazioni assimilate a cessioni
all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi
internazionali di cui ai successivi articoli 8, 8-bis e 9.
Articolo 8
Cessioni all'esportazione
1. Costituiscono cessioni all'esportazione:
a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o
spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea,
a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei
propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere
sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di
terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento
ad altri beni. L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da
vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura
ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma
dell'art. 2, D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, o, se questa non è
prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo
periodo. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione
deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della
Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura
del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni
destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da
diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto
ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del
territorio della Comunità economica europea; l'esportazione deve
risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio
postale su un esemplare della fattura;
c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai
fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a
soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni
intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite
commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta.
2. Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c)
sono effettuate senza pagamento dell'imposta ai soggetti indicati nella
lettera a), se residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui
alla lettera b) del precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto
la loro responsabilità, nei limiti dell'ammontare complessivo dei
corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte
nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e i commissionari
possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti di beni
che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla
loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso e l'ammontare delle
cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensi
della lettera a), relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi.
[I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare beni e
servizi senza pagamento dell'imposta devono darne comunicazione scritta al
competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio
ovvero oltre tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione della
prima operazione, indicando l'ammontare dei corrispettivi delle
esportazioni fatte nell'anno solare precedente. Gli stessi soggetti
possono optare, dandone comunicazione entro il 31 gennaio, per la facoltà
di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta assumendo come
ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi
delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. L'opzione ha effetto
per un triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di triennio
in triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio entro il 31
gennaio successivo a ciascun triennio. I soggetti che iniziano l'attività
o non hanno comunque effettuato esportazioni nell'anno solare precedente
possono avvalersi per la durata di un triennio solare della facoltà di
acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, dandone preventiva
comunicazione all'ufficio, assumendo come ammontare di riferimento, in
ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei
dodici mesi precedenti]. (Le disposizioni tra parentesi quadre si
considerano tacitamente abrogate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Dl
746/1983, convertito dalla legge 17/1984).
3. [I contribuenti che si avvalgono della facoltà di
acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta ai sensi del
precedente comma devono annotare nei registri di cui agli articoli 23 o 24
ovvero 39, secondo comma, entro ciascun mese, l'ammontare di riferimento
delle esportazioni e quello degli acquisti fatti senza pagamento
dell'imposta ai sensi della lettera c) del primo comma risultanti dalle
fatture e bollette doganali registrate o soggette a registrazione entro il
mese precedente. I contribuenti che fanno riferimento ai corrispettivi
delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti devono inviare
all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro il mese successivo a
ciascun semestre solare, un prospetto analitico delle annotazioni del
semestre]. (Il comma 3 si considera tacitamente abrogato ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, del Dl 746/1983, convertito dalla legge 17/1984).
4. Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere
effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di
acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento
dell'imposta, ai sensi del terzo comma, è necessario che tale
trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne
sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni
all'ufficio IVA competente per territorio.
5. Ai fini dell'applicazione del primo comma si intendono spediti o
trasportati fuori della Comunità anche i beni destinati ad essere
impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la
manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle
piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione
di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma.
Articolo 8-bis
Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
1. Sono assimilate alle cessioni
all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8:
a) le cessioni di navi destinate all'esercizio di attività commerciali o
della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero
alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla L. 11 febbraio
1971, n. 50;
b) le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi
dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che
effettuano prevalentemente trasporti internazionali;
d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio
degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere
precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le
forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le
somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluso, per le navi
adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento;
e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio,
relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione,
trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e
noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b) e c),
degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di
bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle
navi di cui alle lettere a) e b).
2. Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle
del secondo e terzo comma dell'articolo 8 si applicano, con riferimento
all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel
precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e
dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le
operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa.
Articolo 9
Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali
1. Costituiscono servizi internazionali o connessi agli
scambi internazionali:
1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e
in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;
2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in
importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in
importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del
primo comma dell'art. 69;
3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni
ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di
cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito
o in temporanea importazione nonché a quelli relativi a beni in
importazione sempreché i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni
siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69;
4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n.
1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea
importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i
corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati all'imposta a
norma del primo comma dell'art. 69; i servizi relativi alle operazioni
doganali;
5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio,
disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione,
magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in
esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a
beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi stessi siano
assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell'art. 69;
6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali
ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la
manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di
trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;
7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in
esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di
beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3); le cessioni di licenze
all'esportazione;
7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di
viaggio di cui all'articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori
del territorio degli Stati membri della Comunità economica europea;
8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma
dell'art. 152, primo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 23
gennaio 1973, n. 43;
9) i trattamenti di cui all'art. 176 del testo unico approvato con D.P.R.
23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora
definitivamente importati, nonché su beni nazionali, nazionalizzati o
comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore di
servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato;
10) abrogato
11) abrogato
12) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art. 10, effettuate nei
confronti di soggetti residenti fuori dalla Comunità economica europea o
relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla Comunità
stessa.
2. Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle
del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento
all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel
precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e
dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le
operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa.
Articolo 10
Operazioni esenti dall'imposta
1. Sono esenti dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione
di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le
operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura
finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la
gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di
pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di
fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri
effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di
fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le
gestioni similari e il servizio bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti
in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e
comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;
4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non
rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e
l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le
opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori
mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in
particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti
finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti
finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine
su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di
somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse,
di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni
su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque
regolate;
5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle
relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a
norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di
credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie
nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo
Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni,
nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse
di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura
e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive
modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle
giocate;
7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di
gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da
quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative
all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle
operazioni di sorte locali autorizzate;
8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni,
risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da
quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti
urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, ed i fabbricati,
comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati
durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli
strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad
uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per
la vendita;
8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a
destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche
tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo
comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero
dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività
esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle
operazioni di cui ai numeri da 1 a 7, nonché quelle relative all'oro e
alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente,
effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia
e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma,
del presente decreto;
10) abrogato
11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da
certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo,
ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da
investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero
commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità
ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per
l'applicazione dell'imposta; le operazioni
previste dall'articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni
relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per
l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le
relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si
intende:
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato
dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a
995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate
dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine,
normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore
sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco
predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C,
sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime
caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici,
associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di
assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca
scientifica e alle ONLUS;
13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore delle popolazioni
colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della
legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli
da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di
trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i
trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti
tra loro oltre cinquanta chilometri;
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo
equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS;
16) le prestazioni relative ai servizi postali;
17) abrogato
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla
persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a
vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da
cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo
soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la
somministrazione di medicinali, presìdi sanitari e vitto, nonché le
prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle
didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la
riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le
prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e
materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni
annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni
relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a
titolo personale;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di
riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e
degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958,
n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le
prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle
inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville,
palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale
dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;
25) abrogato
26) abrogato
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;
27-bis) abrogato
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o
ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili
adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e
di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni
sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste
all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi
finalità di assistenza sociale e da ONLUS;
27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo
3 della legge 2 agosto 1897, n. 382;
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o
importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta
ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2;
27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca
marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni
di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi
consegna.
Articolo 11
Operazioni permutative e dazioni in pagamento
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di
servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette
all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono
effettuate.
2. La disposizione del comma precedente non si applica
per la cessione al prestatore del servizio di residuati o sottoprodotti
della lavorazione di materie fornite dal committente quando il valore dei
residuati o sottoprodotti ceduti, determinato a norma dell'art. 14, non
supera il cinque per cento del corrispettivo in denaro.
Articolo 12
Cessioni e prestazioni accessorie
1. Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il
confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre
cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una
prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore
ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente
all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale.
2. Se la cessione o prestazione principale è soggetta
all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie
imponibili concorrono a formarne la base imponibile.
Articolo 13
Base imponibile
1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei
corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni
contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i
debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al
committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i
corrispettivi dovuti da altri soggetti.
2. Agli effetti del comma precedente i corrispettivi sono
costituiti:
a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto
della pubblica autorità, dall'indennizzo comunque denominato;
b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal
commissionario al committente, di cui al n. 3) dell'art. 2,
rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario,
diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal
commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi
rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo comma
dell'articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio
pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di
acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della
provvigione;
c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma
dell'articolo 2, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi
effettuate per estinguere precedenti obbligazioni e per quelle di cui
all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, dal valore normale dei beni e
delle prestazioni; per le assegnazioni di cui all'articolo 3, terzo comma,
secondo periodo, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per la
prestazione dei servizi;
d) per le operazioni permutative di cui all'art. 11, dal valore normale
dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse;
e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea
importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore
accertato dall'ufficio doganale all'atto della temporanea importazione.
3. Per le cessioni di beni indicati alla lettera e-bis)
del secondo comma dell'articolo 19 la base imponibile è ridotta alla metà
qualora la detrazione dell'imposta relativa al loro acquisto o
importazione da parte del cedente sia stata operata con la riduzione
prevista nella disposizione stessa.
4. abrogato
Articolo 14
Determinazione della base imponibile
1. Ai fini della determinazione della base imponibile i
corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera
sono computati secondo il cambio del giorno in cui è stata effettuata
l'operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente più
prossimo.
2. I residuati o sottoprodotti della lavorazione di
materie fornite dal committente sono computati secondo il loro valore
normale.
3. Per valore normale dei beni e dei servizi si intende
il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della
stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo
stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata
effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi.
4. Per la determinazione del valore normale si fa
riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe dell'impresa
che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai
listini della camera di commercio più vicina, alle tariffe professionali
e ai listini di borsa.
Articolo 15
Esclusioni dal computo della base imponibile
1. Non concorrono a formare la base imponibile:
1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per
ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del
cessionario o del committente;
2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono
in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la
cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;
3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome
e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;
4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato
espressamente pattuito il rimborso alla resa;
5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare
imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di
penalità per ritardi o altre irregolarità nell'esecuzione del contratto.
Articolo 16
Aliquote dell'imposta
1. L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del
20% della base imponibile dell'operazione.
2. L'aliquota è ridotta al 4 e al 10 per cento per le
operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata
tabella A, salvo il disposto dell'art. 34, ed è elevata al 38 per cento
(ora venti per cento) per quelle che hanno per oggetto i beni elencati
nell'allegata tabella B.
3. Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti
d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e
per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e
simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe
applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di
locazione finanziaria, noleggio e simili.
4. abrogato
Articolo 17
Soggetti passivi
1. L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono
versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e
al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini
stabiliti nel titolo secondo.
2. Gli obblighi e i diritti derivanti dalla applicazione
delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto, relativamente ad
operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di
soggetti non residenti, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi
ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi
dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel
territorio dello Stato nominato nella forme previste dall'articolo 1,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.
441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato
relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in
materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante
fiscale è comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione
dell'operazione. La nomina del rappresentante è obbligatoria qualora il
soggetto non residente, che non si sia identificato direttamente ai sensi
dell'articolo 35-ter, effettui nel territorio dello Stato cessioni di beni
o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto nei
confronti di cessionari o committenti che non agiscono nell'esercizio di
imprese, arti o professioni. Le disposizioni che precedono si applicano
anche alle operazioni, imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma,
lettera f), effettuate da soggetti domiciliati, residenti o con stabili
organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma,
lettera a), dello stesso articolo 7.
3. Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni
di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non
residenti, che non si siano identificati direttamente ai sensi
dell'articolo 35-ter, né abbiano nominato un rappresentante fiscale ai
sensi del comma precedente, sono adempiuti dai cessionari o committenti,
residenti nel territorio dello Stato, che acquistano i beni o utilizzano i
servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non
si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'articolo
7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati o
residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a
norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo 7. Gli obblighi
relativi alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7, quarto comma,
lettera d), rese da soggetti non residenti a soggetti residenti nel
territorio dello Stato, sono adempiuti dai committenti medesimi qualora
agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni.
4. Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si
applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di stabili
organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero.
5. In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili
di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonché per le
cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di
purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è
tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello
Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con
l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con
l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata
dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e
deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il
mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro
quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo
stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro
di cui all'articolo 25.
Articolo 18
Rivalsa
1. Il soggetto che effettua la cessione di beni o
prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a
titolo di rivalsa, al cessionario o al committente.
2. Per le operazioni per le quali non è prescritta
l'emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende
comprensivo dell'imposta. Se la fattura è emessa su richiesta del cliente
il prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della percentuale
indicata nel quarto comma dell'art. 27.
3. La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui
ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2 e per le prestazioni
di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 3.
4. È nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei
commi precedenti.
5. Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni
immobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai
sensi degli artt. 2758 e 2772 del codice civile e, se relativo alla
cessione di beni mobili, ha privilegio sulla generalità dei mobili del
debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito
nell'articolo 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto.
Articolo 19
Detrazione
1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del
primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma
dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle
operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto
passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai
servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o
professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e
servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene
esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione
relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla
detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita
del diritto medesimo.
2. Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque
non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'articolo 19-bis2. In
nessun caso è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di
manifestazioni a premio.
3. La indetraibilità di cui al comma 2 non si applica se
le operazioni ivi indicate sono costituite da:
a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assimilate
dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e 41 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427;
b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se
effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione
dell'imposta;
c) operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) ed
f);
d) cessioni di cui all'articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che
producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento;
e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di
cui ai commi primo, ottavo e nono dell'articolo 74, concernente
disposizioni relative a particolari settori.
4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per
operazioni non soggette all'imposta la detrazione non è ammessa per la
quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è
determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e
servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la
quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte
utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio
dell'impresa, arte e professione.
5. Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno
luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia
attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10,
il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale
alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato
applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis. Nel
corso dell'anno la detrazione è provvisoriamente operata con
l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo
conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività
operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata
presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno.
5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla
lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai
precedenti commi non opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta
o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento,
per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro
diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro
da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per
i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza
dell'oro, compreso l'oro da investimento.
Articolo 19-bis
Percentuale di detrazione
1. La percentuale di detrazione di cui all'articolo 19,
comma 5, è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle
operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo
stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno
medesimo. La percentuale di detrazione è arrotondata all'unità superiore
o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.
2. Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui
al comma 1 non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, dei
passaggi di cui all'articolo 36, ultimo comma, e delle operazioni di cui
all'articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) e f), delle operazioni
esenti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 27-quinquies), e,
quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o
siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti
indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto articolo 10, ferma restando la
indetraibilità dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati
esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni.
Articolo 19-bis1
Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19:
a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e di
autoveicoli di cui alla lettera e) dell'allegata tabella B, quale ne sia
la cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle
prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle
di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi,
è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria
dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come
strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa
per gli esercenti arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni
elencati nell'allegata tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto e
dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di
cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia,
manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in
detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria
dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e
professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di
motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54,
lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non
compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non
formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi
componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo
comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e
riparazione relative ai beni stessi, non è ammessa in detrazione salvo
che per gli agenti o rappresentanti di commercio;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e
lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e
imbarcazioni da diporto è ammessa in detrazione se è ammessa in
detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o
all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio
e simili di dette autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;
e) salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è
ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a
somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle
somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali
dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o
interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono
servizi sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di
persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui
all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285;
f) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano
oggetto dell'attività propria dell'impresa o di somministrazione in mense
scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici
collocati nei locali dell'impresa;
g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di
servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonché alle spese di
gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile
pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni
governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal
D.M. 28 dicembre 1995, del Ministro delle finanze pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è ammessa in detrazione
nella misura del 50 per cento; la predetta limitazione non si applica agli
impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da
parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per
ciascun veicolo;
h) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di
rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne
quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a
lire cinquantamila;
i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di
fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né
quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione
degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o
principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei
predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si
applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad
operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la
riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma
5, e dell'articolo 19-bis.
Articolo 19-bis2
Rettifica della detrazione
1. La detrazione dell'imposta relativa ai beni non
ammortizzabili ed ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione
qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare
operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella
inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto
esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.
2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al
comma 1 è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica
nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni
successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta
quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.
3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni
attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o
nell'attività comportano la detrazione dell'imposta in misura diversa da
quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai
servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni
ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello
della loro entrata in funzione.
4. La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di
beni ammortizzabili, nonché alle prestazioni di servizi relative alla
trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi,
operata ai sensi dell'articolo 19, comma 5, è altresì, soggetta a
rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro
entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione
superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo
l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare
della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di
detrazione dell'anno di competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di
produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua
entrata in funzione, la prima rettifica è eseguita, per tutta l'imposta
relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di
quest'ultimo anno anche se lo scostamento non è superiore a dieci punti.
La rettifica può essere eseguita anche se la variazione della percentuale
di detrazione non è superiore a dieci punti a condizione che il soggetto
passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne
dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale inizia ad
avvalersi di detta facoltà.
5. Ai fini del presente articolo non si considerano
ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore ad un milione di
lire, né quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini
delle imposte sul reddito è superiore al venticinque per cento.
6. In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante
il periodo di rettifica, la rettifica della detrazione va operata in unica
soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo di rettifica,
considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari al cento per
cento se la cessione è soggetta ad imposta, ma l'ammontare dell'imposta
detraibile non può eccedere quello dell'imposta relativa alla cessione
del bene.
7. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza
di fusione, di scissione, di cessione o conferimento di aziende, compresi
i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, le
disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento alla
data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o
dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal
soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono
obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini
delle rettifiche.
8. Le disposizioni del presente articolo relative ai beni
ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui
all'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli
effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati sono
comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è
stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di
ultimazione. Per l'imposta assolta sull'acquisto di aree fabbricabili
l'obbligo di rettifica decennale decorre dalla data di ultimazione dei
fabbricati insistenti sulle aree medesime. L'imputazione dell'imposta
relativa ai fabbricati ovvero alle singole unità immobiliari, soggette a
rettifica, che siano compresi in edifici o complessi di edifici
acquistati, costruiti o ristrutturati unitariamente, deve essere
determinata sulla base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato
o dal metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la
proporzionalità fra l'onere complessivo dell'imposta relativa ai costi di
acquisto, costruzione o ristrutturazione, e la parte di costo dei
fabbricati o unità immobiliari specificamente attribuibile alle
operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'imposta.
9. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi
precedenti sono effettuate nella dichiarazione relativa all'anno in cui si
verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze
delle scritture contabili obbligatorie.
Articolo 19-ter
Detrazione per gli enti non commerciali
1. Per gli enti indicati nel quarto comma dell'art. 4 è
ammessa in detrazione, a norma degli articoli precedenti e con le
limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l'imposta
relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività
commerciali o agricole.
2. La detrazione spetta a condizione che l'attività
commerciale o agricola sia gestita con contabilità separata da quella
relativa all'attività principale e conforme alle disposizioni di cui agli
articoli 20 e 20-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. L'imposta
relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio
dell'attività commerciale o agricola e dell'attività principale è
ammessa in detrazione per la parte imputabile all'esercizio dell'attività
commerciale o agricola.
3. La detrazione non è ammessa in caso di omessa tenuta,
anche in relazione all'attività principale, della contabilità
obbligatoria a norma di legge o di statuto, né quando la contabilità
stessa presenti irregolarità tali da renderla inattendibile. Per le
regioni, province, comuni e loro consorzi, università ed enti di ricerca,
la contabilità separata di cui al comma precedente è realizzata
nell'ambito e con l'osservanza delle modalità previste per la contabilità
pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto.
4. Le disposizioni del precedente comma si applicano
anche agli enti pubblici di assistenza e beneficenza ed a quelli di
previdenza nonché all'Automobile club d'Italia e agli automobile clubs.
Articolo 20
Volume d'affari
1. Per volume d'affari del contribuente si intende
l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con
riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto
delle variazioni di cui all'art. 26. Non concorrono a formare il volume
d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati
nell'art. 2425, n. 3, del codice civile, nonché i passaggi di cui
all'ultimo comma dell'articolo 36 del presente decreto.
2. L'ammontare delle singole operazioni registrate o
soggette a registrazione, ancorché non imponibili o esenti, è
determinato secondo le disposizioni degli artt. 13, 14 e 15. I
corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma dell'art. 24
sono computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma
dell'articolo 27.
TITOLO II
OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI
Articolo 21
Fatturazione delle operazioni
1. Per ciascuna operazione imponibile
deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella
e simili. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o
spedizione all'altra parte.
2. La fattura deve essere datata e numerata in ordine
progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni:
1) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei
soggetti fra cui è effettuata l'operazione, nonché ubicazione della
stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente all'emittente,
numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, società o enti devono
essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il
nome e il cognome;
2) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto
dell'operazione;
3) corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base
imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto,
premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2);
4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o
abbuono;
5) aliquota e ammontare dell'imposta, con arrotondamento alla lira delle
frazioni inferiori (1).
3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la
fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote
diverse, gli elementi e i dati di cui ai numeri 2), 3) e 5) devono essere
indicati distintamente secondo la aliquota applicabile.
4. La fattura deve essere emessa in duplice esemplare,
dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di
effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 ed uno degli
esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le
cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di
trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i
quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate
con decreto del Ministro delle finanze, la fattura può essere emessa
entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o
spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero
dei documenti stessi. In tale caso può essere emessa una sola fattura per
le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. In
deroga a quanto disposto nel secondo periodo, in relazione a motivate
esigenze e previa autorizzazione del Ministro, la fattura può essere
emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei
beni limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il
tramite del proprio cedente. Con lo stesso decreto sono determinate le
modalità per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti.
5. Nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17 la
fattura deve essere emessa, in unico esemplare, dal soggetto che riceve la
cessione o la prestazione.
6. La fattura deve essere emessa anche per le cessioni
non soggette all'imposta a norma dell'art. 2, lettera l), per le cessioni
relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza
doganale, non imponibili a norma del secondo comma dell'art. 7, nonché
per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e
38-quater e per le operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle
indicate al n. 6). In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione
dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di
operazione non soggetta, o non imponibile o esente, con l'indicazione
della relativa norma.
7. Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti,
ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte
relative sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta è
dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni
della fattura.
8. Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti
adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a
qualsiasi titolo.
Articolo 22
Commercio al minuto e attività assimilate
1. L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non
è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione
dell'operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto
autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante
apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o
in forma ambulante;
2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e
bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante
apparecchi di distribuzione automatica;
3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli
al seguito;
4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali
aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
5) per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli
altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società
finanziarie o fiduciarie;
6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7),
8), 9), 16) e 22) dell'art. 10.
2. La disposizione del comma precedente può essere
dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre
categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con caratteri
di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere
particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli
adempimenti connessi.
3. Gli imprenditori che acquistano beni che formano
oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai
quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a
richiederla.
Articolo 23
Registrazione delle fatture
1. Il contribuente deve annotare entro
quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e
con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le
fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono essere
registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di
consegna o spedizione dei beni.
2. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero
progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile
dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti
secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale
del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle
ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore.
3. Se l'altro contraente non è un'impresa, società o
ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione
sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non
imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere
indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di
inapplicabilità di essa e la relativa norma.
4. abrogato
5. Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 6 le
fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in
apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'art. 39, secondo
modalità e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale.
Articolo 24
Registrazione dei corrispettivi
1. I commercianti al minuto e gli
altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito
nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro,
relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare
globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative
imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare
globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art.
21, sesto comma, e, distintamente, all'art. 38-quater e quello delle
operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita, con
riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il
giorno non festivo successivo.
2. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei
corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle
operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative
ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma
dell'articolo 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.
3. Per determinate categorie di commercianti al minuto,
che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote
d'imposta diverse, il Ministro delle finanze può consentire, stabilendo
le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle
operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la
ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione
delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.
4. I commercianti al minuto che tengono il registro di
cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività
di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei
termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e
conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attività
di vendita. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro
delle finanze.
Articolo 25
Registrazione degli acquisti
1. Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le
fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o
importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle
emesse a norma del terzo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in
apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla
dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla
detrazione della relativa imposta.
2. Dalla registrazione devono risultare la data della
fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta,
denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del
servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o
enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti
secondo l'aliquota.
3. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili
o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in
luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e
la relativa norma.
4. abrogato
5. La disposizione del comma precedente si applica anche
per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute
tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo.
Articolo 26
Variazioni dell'imponibile o dell'imposta
1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono
essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che
successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui
agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello
della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa
la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.
2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa
fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24,
viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in
conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca,
risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in
parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste
infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti
previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio
ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta
corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il
cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi
di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a
norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione
dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.
3. Le disposizioni del comma precedente non possono
essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione
dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino
in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere
applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di
inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del
settimo comma dell'art. 21.
4. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle
registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni
periodiche di cui agli articoli 27 e 33 deve essere fatta mediante
annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui
all'art. 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di
cui all'art. 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel
registro di cui all'art. 24, gli errori materiali inerenti alla
trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma
di legge.
5. Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per
errori di registrazione di cui al quarto comma possono essere effettuate
dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente
anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui
registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'articolo
25.
Articolo 27
Liquidazioni e versamenti mensili
1. abrogato
2. abrogato
3. Se dal calcolo risulta una differenza a favore del
contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese
successivo.
4. Per i commercianti al minuto e per gli altri
contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare a norma del
secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, è
determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai
corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese
precedente ai sensi dell'articolo 24, diminuiti di una percentuale pari al
3,85 per cento per quelle soggette all'aliquota del quattro per cento,
all'8,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del nove per cento,
all'11,50 per cento per quelle soggette all'aliquota del tredici per
cento, al 15,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciannove
per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di
imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla
diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per
104 quando l'imposta è del quattro per cento, per 109 quando l'imposta è
del nove per cento, per 113 quando l'imposta è del tredici per cento, per
119 quando l'imposta è del diciannove per cento, moltiplicando il
quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per
eccesso, alla unità più prossima.
5. abrogato
Articolo 28
Dichiarazione annuale
1. abrogato
Articolo 29
Elenchi dei clienti e dei fornitori
abrogato
Articolo 30
Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza
1. abrogato
2. Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare
detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate
mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni
imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha
diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno
successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi
successivi e comunque in caso di cessazione di attività.
3. Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il
rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque
milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:
a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che
comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote
inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle
importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma
dell'articolo 17, quinto comma;
b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis
e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo
di tutte le operazioni effettuate;
c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di
beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per
effetto dell'articolo 7;
e) quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma
dell'articolo 17.
4. Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel
precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza
detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni
dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il
rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al
minore degli importi delle predette eccedenze.
5. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella
dichiarazione o in apposito allegato, che, in relazione all'attività
esercitata, hanno determinato il verificarsi dell'eccedenza di cui si
richiede il rimborso.
6. Agli effetti della norma di cui all'articolo 73,
ultimo comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del
presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli
enti e dalle società controllanti.
Articolo 30-bis
Applicazione dell'imposta per i contribuenti minimi
abrogato
Articolo 31
Applicazione dell'imposta per i contribuenti minimi
abrogato
Articolo 32
Disposizione regolamentare concernente le semplificazioni per i
contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione
1. I contribuenti che, nell'anno
solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a
lire seicento milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di
servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo
per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono adempiere gli
obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23,
mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Si applica la
disposizione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni. Nei confronti dei contribuenti che esercitano
contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non
provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile
il limite di lire seicento milioni relativamente a tutte le attività
esercitate.
2. Le operazioni devono essere descritte, con le
indicazioni di cui all'articolo 21, secondo comma, nelle due parti del
bollettario; la parte figlia costituisce fattura agli effetti
dell'articolo 21 e deve essere consegnata o spedita all'altro contraente
ai sensi del quarto comma dello stesso articolo.
3. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, può
determinare le caratteristiche del bollettario, tenendo conto della
disciplina stabilita per i contribuenti minori dal decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni
in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Articolo 33
Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle
liquidazioni e ai versamenti
abrogato
Articolo 34
Regime speciale per i produttori agricoli
1. Per le cessioni di prodotti
agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A)
effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo
19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante
dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle
percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con
decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le
politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei
singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle
percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui
al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni
effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo.
2. Si considerano produttori agricoli:
a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell'articolo 2135 del
codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci,
di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri
molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane;
b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto,
che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della
Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei
prodotti stessi;
c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e
riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni
di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato
originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che
provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla
vendita collettiva per conto dei produttori, nei limiti in cui i predetti
soggetti operino per conto di produttori nei cui confronti si rendono
applicabili le disposizioni del presente articolo; a tal fine i soci,
associati o partecipanti conferenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno
ovvero entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, presentano ai
predetti soggetti apposita dichiarazione con la quale attestano di
possedere i requisiti per rientrare nel regime speciale. I predetti
organismi operano la detrazione forfettizzata di cui al comma 1 sulla
parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura
corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti da
parte dei soci, associati o partecipanti che possono usufruire del regime
speciale di cui al presente articolo e l'ammontare complessivo di tutti i
conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli
stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione
dell'imposta assolta per rivalsa sui conferimenti effettuati da soci,
associati o partecipanti che non possono usufruire del predetto regime
speciale e sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici;
sui restanti acquisti e importazioni, la detrazione è operata
sull'imposta assolta, anche per rivalsa, in misura corrispondente al
rapporto tra l'importo dei predetti conferimenti e acquisti che non
possono usufruire del medesimo regime speciale e l'ammontare complessivo
di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e
ittici. Il superamento da parte del conferente, nel corso dell'anno, del
limite previsto nel comma 3 non fa venire meno nei confronti dei soggetti
conferitari l'applicazione del regime speciale di cui al presente
articolo.
3. Ferma restando la loro applicazione nei confronti dei
soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, le disposizioni del
presente articolo non si applicano ai soggetti che nell'anno solare
precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a quaranta
milioni di lire.
4. La detrazione forfettizzata non compete per le
cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto
non assoggettato ad imposta.
5. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa,
ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel
comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in
sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta
relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle
importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente
utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto
delle operazioni stesse.
6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente
hanno realizzato un volume d'affari non superiore a cinque milioni di
lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al
comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli
obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo
restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette
doganali a norma dell'articolo 39; i cessionari e i committenti, se
acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa,
debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui
all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando
le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne
copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma
dell'articolo 25. Per i produttori agricoli che esercitano la loro attività
esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti e nelle zone
con meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri comuni montani
individuati dalle rispettive regioni come previsto dall'articolo 16 della
legge 31 gennaio 1994, n. 97, il limite di esonero stabilito nel periodo
precedente è elevato a quindici milioni di lire. I produttori agricoli
che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari
superiore a cinque ovvero a quindici ma non a quaranta milioni di lire,
costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1,
sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti
dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di fatturazione, di
numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai
sensi dell'articolo 39, di versamento annuale dell'imposta con le modalità
semplificate da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Le disposizioni dei precedenti periodi del presente comma cessano
comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a
quello in cui sono stati superati i limiti rispettivamente di cinque
ovvero di quindici e di quaranta milioni di lire a condizione che non
venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I
produttori agricoli possono rinunciare alla applicazione delle
disposizioni del primo, secondo e terzo periodo del presente comma dandone
comunicazione per iscritto all'Ufficio competente entro il termine
stabilito per la presentazione della dichiarazione.
7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti,
alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2,
lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o
trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del
prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione
della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei
produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un
esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel
presente titolo.
8. Le disposizioni del comma precedente si applicano
anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime,
lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette
acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi nonché
alle società consortili e agli altri organismi associativi indicati al
comma 2, lettera c) (3).
9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le
cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma,
38-quater e 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi compete
la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante
l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero
applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.
10. Agli effetti delle disposizioni di cui all'articolo
36, le attività svolte nell'ambito della medesima impresa agricola da cui
derivano i prodotti assoggettati alla disciplina di cui al comma 1 sono in
ogni caso unitariamente considerate (2).
11. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di
cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei
modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o, in
caso di esonero, nel termine previsto per la presentazione della
dichiarazione ovvero nella dichiarazione di inizio attività. L'opzione ha
effetto dal primo gennaio dell'anno in corso fino a quando non è revocata
e, qualora siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili, è
vincolante fino a quando non sia trascorso il termine previsto
dall'articolo 19-bis2 e, comunque, almeno per un quinquennio.
12. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
Articolo 35
Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di
inizio, variazione e cessazione attività
1. I soggetti che intraprendono
l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato,
o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione
entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate
ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della
medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su
modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente un
numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di
variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione
dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella
home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.
2. Dalla dichiarazione di inizio attività devono
risultare:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di
nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e
l'eventuale ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la
denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza
quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre
indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
rappresentanza;
c) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile
organizzazione;
d) il tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in cui viene
esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti,
succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono
tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti
prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
e) per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico,
l'indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell'internet service
provider;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che
l'Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente.
3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui
al comma 2 o di cessazione dell'attività, il contribuente deve entro
trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma
1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il
trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo
giorno successivo alla data in cui si è verificata. In caso di fusione,
scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali
che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la dichiarazione è
presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione.
4. In caso di cessazione dell'attività il termine per la
presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di
ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per
le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento
dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e
dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche
dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'articolo 2, da determinare
computando anche le operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6,
per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità dell'imposta.
5. I soggetti che intraprendono l'esercizio di
un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume
d'affari che comporti l'applicazione di disposizioni speciali ad esso
connesse concernenti l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di
determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella dichiarazione di
inizio attività da presentare a norma del presente articolo e devono
osservare la disciplina stabilita in relazione al volume d'affari
dichiarato.
6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono
presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e
seguenti ovvero, in duplice esemplare, direttamente ad uno degli uffici di
cui al comma 1. Le dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere
inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale mediante
raccomandata, con l'obbligo di garantire l'identità del soggetto
dichiarante mediante allegazione di idonea documentazione; in tal caso si
considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite.
7. L'ufficio rilascia o invia al contribuente certificato
di attribuzione della partita IVA o dell'avvenuta variazione o cessazione
dell'attività e nel caso di presentazione diretta consegna la copia della
dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.
8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle
imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e
amministrative (REA) ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 8, della legge 29
dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle
imprese, possono assolvere gli obblighi di presentazione delle
dichiarazioni di cui al presente articolo presentando le dichiarazioni
stesse all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette i dati
in via telematica all'Agenzia delle entrate e rilascia apposita
certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso di inizio dell'attività
l'ufficio del registro delle imprese comunica al contribuente il numero di
partita IVA attribuito in via telematica dall'Agenzia delle entrate.
9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate può essere stabilita la data a decorrere dalla quale le
dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività sono presentate
esclusivamente all'ufficio del registro delle imprese ovvero in via
telematica secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.
10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo
possono essere presentate in via telematica direttamente dai contribuenti
o tramite i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si
considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia delle
entrate in via telematica e il procedimento di trasmissione si considera
concluso nel giorno in cui è completata la ricezione da parte
dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione delle
dichiarazioni è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni stesse.
11. I soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi
2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998,
restituiscono al contribuente una copia della dichiarazione attestante la
data di consegna con l'impegno alla trasmissione in via telematica e
rilasciano la certificazione restituita dall'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuta operazione e contenente, in caso di inizio attività,
il numero di partita IVA attribuito al contribuente.
12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via
telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le disposizioni di
cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 322 del 1998.
13. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, incaricati della
predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente articolo, sono
obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.
14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si
applicano le disposizioni previste per la conservazione delle
dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322
del 1998.
15. Le modalità tecniche di trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni previste dal presente articolo ed i tempi
di attivazione del servizio di trasmissione telematica sono stabiliti con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale.
Articolo 35-bis
Eredi del contribuente
1. Gli obblighi derivanti, a norma del
presente decreto, dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto
possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano
scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del
contribuente, entro i sei mesi da tale data.
2. Resta ferma la disciplina stabilita dal presente
decreto per le operazioni effettuate, anche ai fini della liquidazione
dell'azienda, dagli eredi dell'imprenditore.
Articolo 35-ter
Identificazione ai fini I.V.A. ed obblighi contabili del soggetto non
residente
1. I soggetti non residenti nel
territorio dello Stato, che, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma,
intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di
imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione
all'Ufficio competente, prima dell'effettuazione delle operazioni per le
quali si vuole adottare il suddetto sistema.
2. La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:
a) per le persone fisiche, il cognome, il nome e la eventuale ditta, il
luogo e la data di nascita, il domicilio fiscale nello Stato estero in cui
l'attività è esercitata;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, ragione
sociale o ditta, la sede legale o, in mancanza, amministrativa, nello
Stato estero in cui l'attività è esercitata; gli elementi di cui alla
lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
c) l'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero competente ad
effettuare i controlli sull'attività del dichiarante, nonché il numero
di identificazione all'imposta sul valore aggiunto ovvero, in mancanza, il
codice identificativo fiscale attribuito dal medesimo Stato;
d) il tipo e l'oggetto dell'attività esercitata nello Stato estero di
stabilimento;
e) l'impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti
dall'amministrazione richiedente;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello di dichiarazione.
3. L'ufficio attribuisce al richiedente un numero di partita
I.V.A., in cui sia evidenziata anche la natura di soggetto non residente
identificato in Italia. Il predetto numero deve essere riportato nelle
dichiarazioni e in ogni altro atto, ove richiesto.
4. In caso di variazione dei dati di cui al comma 2, il soggetto
non residente presenta apposita dichiarazione entro trenta giorni al
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni di cui al
presente articolo sono redatte in conformità al modello stabilito con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
5. Possono avvalersi dell'identificazione diretta prevista dal
presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di
impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunità europea
o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che
disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta,
analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE
del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento
(CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo
anche in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con
l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze,
si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni dell'articolo 35,
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2001, n. 404.
Articolo 36
Esercizio di più attività
1. Nei confronti dei soggetti che
esercitano più attività l'imposta si applica unitariamente e
cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume di
affari complessivo, salvo quanto stabilito nei successivi commi.
2. Se il soggetto esercita contemporaneamente imprese e
arti o professioni l'imposta si applica separatamente per l'esercizio di
imprese e per l'esercizio di arti o professioni, secondo le rispettive
disposizioni e con riferimento al rispettivo volume d'affari.
3. I soggetti che esercitano più imprese o più attività
nell'ambito della stessa impresa, ovvero più arti o professioni, hanno
facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente
ad alcuna delle attività esercitate, dandone comunicazione all'ufficio
nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di
inizio dell'attività. In tal caso la detrazione di cui all'art. 19 spetta
a condizione che l'attività sia gestita con contabilità separata ed è
esclusa, in deroga a quanto stabilito nell'ultimo comma, per l'imposta
relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente. L'opzione
ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un
triennio. Se nel corso di un anno sono acquistati beni ammortizzabili la
revoca non è ammessa fino al termine del periodo di rettifica della
detrazione di cui all'art. 19-bis. La revoca deve essere comunicata
all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che
effettuano sia locazioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di
fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della
percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e
dell'articolo 19-bis, sia locazioni di altri fabbricati o di altri
immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività.
4. L'imposta si applica in ogni caso separatamente,
secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al volume di affari
di ciascuna di esse, per le attività di commercio al minuto di cui al
terzo comma dell'art. 24, comprese le attività ad esse accessorie e
quelle non rientranti nell'attività propria dell'impresa, nonché per le
attività di cui all'art. 34, fermo restando il disposto dei commi secondo
e terzo dello stesso articolo e per quelle di cui all'art. 74, sesto
comma, per le quali la detrazione prevista dall'art. 19 sia applicata
forfettariamente e per quelle di cui al comma 5 dell'articolo 74-quater.
5. In tutti i casi nei quali l'imposta è applicata
separatamente per una determinata attività la detrazione di cui all'art.
19, se ridotta ai sensi del terzo comma dello stesso articolo ovvero se
applicata forfettariamente, è ammessa per l'imposta relativa ai beni e ai
servizi utilizzati promiscuamente, nei limiti della parte imputabile
all'esercizio dell'attività stessa; i passaggi di servizi all'attività
soggetta a detrazione ridotta o forfettaria costituiscono prestazioni di
servizio ai sensi dell'art. 3 e si considerano effettuati, in base al loro
valore normale, nel momento in cui sono rese. Per i passaggi interni dei
beni tra attività separate si applicano le disposizioni degli artt. 21 e
seguenti, con riferimento al loro valore normale, e le annotazioni di cui
agli artt. 23 e 25 devono essere eseguite nello stesso mese. Per i
passaggi dei beni all'attività di commercio al minuto di cui al terzo
comma dell'art. 24 e per quelli da questa ad altra attività, l'imposta
non è dovuta, ma i passaggi stessi devono essere annotati, in base al
corrispettivo di acquisto dei beni, entro il giorno non festivo successivo
a quello del passaggio. Le annotazioni devono essere eseguite,
distintamente in base all'aliquota applicabile per le relative cessioni,
nei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25, ovvero in apposito registro
tenuto a norma dell'art. 39. La dichiarazione annuale deve essere
presentata su un unico modello per tutte le attività secondo le modalità
stabilite nel decreto di cui al primo comma dell'art. 28 e i versamenti di
cui agli artt. 27, 30 e 33 devono essere eseguiti per l'ammontare
complessivo dovuto, al netto delle eccedenze detraibili.
Articolo 36-bis
Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti
1. Il contribuente che ne abbia data
preventiva comunicazione all'ufficio è dispensato dagli obblighi di
fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da
imposta ai sensi dell'art. 10, tranne quelle indicate ai numeri 11), 18) e
19) dello stesso articolo, fermi restando l'obbligo di fatturazione e
registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo
di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal
presente decreto, ivi compreso l'obbligo di rilasciare la fattura quando
sia richiesta dal cliente.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma il
contribuente non è ammesso a detrarre dall'imposta eventualmente dovuta
quella relativa agli acquisti e alle importazioni e deve presentare la
dichiarazione annuale, compilando l'elenco dei fornitori (1),
ancorché non abbia effettuato operazioni imponibili.
3. La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli
adempimenti relativi alle operazioni esenti dev'essere fatta nella
dichiarazione annuale relativa all'anno precedente o nella dichiarazione
di inizio dell'attività ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in
ogni caso per almeno un triennio. La revoca deve essere comunicata
all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.
Articolo 37
Presentazione delle dichiarazioni
abrogato
Articolo 38
Esecuzione dei versamenti
1. I versamenti previsti dagli artt.
27, 30 e 33 devono essere eseguiti al competente ufficio dell'imposta sul
valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una delle aziende di
credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D.
23 maggio 1924, n. 827, ovvero ad una delle casse rurali e artigiane di
cui al R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la L. 4 agosto 1955,
n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La delega
deve essere rilasciata presso una qualsiasi dipendenza dell'azienda
delegata sita nel territorio dello Stato.
2. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una
attestazione recante l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento
e della data in cui lo ha ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento
all'ufficio per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo.
La delega è irrevocabile ed ha effetto liberatorio per il delegante.
3. Le caratteristiche e le modalità di rilascio
dell'attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti
agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, per la trasmissione dei
relativi dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli
sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro del tesoro.
4. I versamenti diversi da quelli indicati nel primo
comma devono essere eseguiti direttamente all'ufficio dell'imposta sul
valore aggiunto o in contanti o mediante assegni circolari non
trasferibili intestati all'ufficio stesso o mediante altri titoli di
credito bancario o postali a copertura garantita. Il versamento mediante
assegni circolari o titoli bancari o postali può essere eseguito anche a
mezzo posta con lettera raccomandata, nella quale deve essere specificata
la causale del versamento. L'ufficio rilascia quietanza nelle forme e con
le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze anche in
deroga alle disposizioni contenute negli articoli 238 e 240 del
regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
Articolo 38-bis
Esecuzione dei rimborsi
1. I rimborsi previsti nell'articolo
30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale,
entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione prestando, contestualmente all'esecuzione del rimborso e per
una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza
dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al
valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto
di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma
dell'articolo 38, o da una impresa commerciale che a giudizio
dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o
mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di
assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri
stabiliti dal D.M. 18 settembre 1997 e dal D.M. 27 ottobre 1997 del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di adeguamento
alla nuova disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere anche
prestate, dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui
all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita
sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, con le modalità e criteri di solvibilità
stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Per i gruppi di società,
con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 500
miliardi di lire, la garanzia può essere prestata mediante la diretta
assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui
all'articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale
restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi
interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche per il caso di cessione
della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso
la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo
all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione
nella società controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti
relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della
garanzia stessa. Dall'obbligo di prestazione delle garanzie sono esclusi i
soggetti cui spetta un rimborso di imposta di importo non superiore a lire
10 milioni. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione
del 5 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a
quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il
periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti
e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni. I rimborsi
previsti nell'articolo 30 possono essere richiesti, utilizzando apposita
dichiarazione redatta su modello approvato con decreto dirigenziale
contenente i dati che hanno determinato l'eccedenza di credito, a
decorrere dal primo febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento;
in tal caso i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione
della dichiarazione, che vale come dichiarazione annuale limitatamente ai
dati in essa indicati, con le modalità stabilite dal presente articolo e,
agli effetti del computo degli interessi, si tiene conto della data di
presentazione della dichiarazione stessa. I rimborsi di cui al presente
comma possono essere richiesti con apposita istanza, anche ai competenti
concessionari della riscossione secondo le modalità stabilite
dall'articolo 78, commi 27 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n.
413, e dai relativi regolamenti di attuazione.
2. Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione
a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma
precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma
dell'articolo 30 nonché nelle ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo
terzo comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni
ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare
complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi
imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
3. Quando sia stato constatato nel relativo periodo di
imposta uno dei reati di cui all'articolo 4, primo comma, n. 5), del D.L.
10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi
precedenti è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul
valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente
emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento
penale.
4. Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al
pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i
fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da
altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione
della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata
dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi
può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.
5. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con
il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalità relative all'esecuzione
dei rimborsi e le modalità ed i termini per la richiesta dei rimborsi
relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono
altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per
il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonché le modalità
relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al
trasferimento dei fondi tra i vari uffici.
6. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso
di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve
versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano
indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 5 per cento annuo
dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel
secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.
7. I rimborsi di cui all'articolo 30, terzo comma,
lettere a), b) e d), sono eseguiti, senza prestazione delle garanzie
previste nel presente articolo, quando concorrono le seguenti condizioni:
a) l'attività è esercitata dall'impresa da almeno 5 anni;
b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica
concernenti l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile da cui risulti, per
ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli
dell'imposta dovuta o dell'eccedenza di credito dichiarate superiore:
1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano cento
milioni di lire;
2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano i cento
milioni di lire ma non superano un miliardo di lire;
3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 100 milioni di
lire, se gli importi dichiarati superano un miliardo di lire;
c) è presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a
norma dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che:
1) il patrimonio netto non è diminuito rispetto alle risultanze
dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento; la consistenza
degli immobili iscritti nell'attivo patrimoniale non si è ridotta,
rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40
per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività
esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per
effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nel suddetto
bilancio;
2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da
società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno
precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un
ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e
assicurativi.
8. L'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non
può eccedere il 100 per cento della media dei versamenti affluiti nel
conto fiscale nel corso del biennio precedente.
Articolo 38-ter
Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti
1. I soggetti domiciliati e residenti
negli Stati membri della Comunità economica europea, che non si siano
identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter e che non abbiano
nominato un rappresentante ai sensi del secondo comma dell'art. 17,
assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la
residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione
delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non
imponibili ai sensi dell'art. 9, nonché delle prestazioni indicate
all'art. 7, quarto comma, lettera d), possono ottenere, in relazione a
periodi inferiori all'anno, il rimborso dell'imposta, se detraibile a
norma dell'art. 19, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o
acquistati, sempreché di importo complessivo non inferiore a duecento
euro. Se l'importo complessivo relativo ai periodi infrannuali risulta
inferiore a duecento euro il rimborso spetta annualmente, sempreché di
importo non inferiore a venticinque euro. Le disposizioni del presente
comma non si applicano per gli acquisti e le importazioni di beni e
servizi effettuati da soggetti residenti all'estero tramite stabili
organizzazioni in Italia.
2. La disposizione del primo comma si applica, a
condizione di reciprocità, anche agli operatori economici domiciliati e
residenti in Stati non appartenenti alla Comunità economica europea, ma
limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni e
servizi inerenti alla loro attività.
3. Ai rimborsi previsti nei commi primo e secondo
provvede l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Roma a
norma del quarto comma dell'art. 38-bis, entro il termine di sei mesi
dalla data di presentazione della richiesta. In caso di rifiuto, l'ufficio
provvede, entro il suddetto termine, alla notifica di apposito
provvedimento motivato avverso il quale è ammesso ricorso secondo le
disposizioni relative al contenzioso tributario.
3-bis. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi
nella misura prevista al primo comma dell'articolo 38-bis, con decorrenza
dal centottantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata
la richiesta di rimborso, non computando il periodo intercorrente tra la
data di notifica della eventuale richiesta di documenti e la data della
loro consegna, quando superi quindici giorni.
4. I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono
restituire all'ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito
provvedimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti si
applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la somma rimborsata.
L'ufficio, se ritiene fraudolenta la domanda, sospende ogni ulteriore
rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la somma
indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena pecuniaria.
5. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con
il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità e i
termini relativi all'esecuzione dei rimborsi, le modalità
e i termini per la richiesta degli stessi, nonché le prescrizioni
relative al coordinamento tra i vari uffici IVA ai fini del controllo dei
rimborsi. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla
dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa, nonché le
modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa e
al trasferimento dei fondi tra i vari uffici. Alle disposizioni relative
alle modalità ed ai termini anzidetti possono essere apportate
integrazioni e correzioni con successivi decreti.
6. L'adeguamento degli ammontari di riferimento previsti
nel primo comma è disposto, con successivi decreti del Ministro delle
finanze di concerto con il Ministro del tesoro da emanarsi entro il 31
gennaio, quando il mutamento del tasso di conversione dell'unità di conto
europea sia variata, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, di
oltre il dieci per cento rispetto a quello di cui si è tenuto conto
nell'ultima determinazione degli ammontari di riferimento.
Articolo 38-quater
Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori
della Comunità europea
1. Le cessioni a soggetti domiciliati
o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo
importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire
300 mila destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei
bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima,
possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione
si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell'articolo 21,
recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro
documento equipollente e che i beni siano trasportati fuori della Comunità
entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito
al cedente, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro
il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso di
mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione
della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro un mese
dalla scadenza del suddetto termine.
2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il
cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha
diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i
beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese
successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente
l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto
mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il rimborso è
effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta
mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui
all'articolo 25.
Articolo 39
Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti
1. I registri previsti dal presente
decreto, compresi i bollettari di cui all'articolo 32, devono essere
tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile e numerati
progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. È
ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine
elettrocontabili secondo modalità previamente approvate
dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.
2. I contribuenti hanno facoltà di sottoporre alla
numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le
annotazioni prescritte dagli artt. 23, 24 e 25, a condizione che nei
registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola
annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente
annotazione nell'unico registro numerato e bollato.
3. I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati
nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti
dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'art. 22, D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600.
Articolo 40
Ufficio competente
1. Competente a ricevere le
dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti articoli, e ad ogni
altro effetto di cui al presente decreto, è l'ufficio provinciale
dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il
domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Per i soggetti non residenti nello
Stato, che non vi hanno una stabile organizzazione né un rappresentante
nominato ai sensi dell'art. 17, è competente l'ufficio provinciale di
Roma.
2. Per i soggetti non residenti di cui all'articolo
35-ter, l'ufficio competente ai sensi del presente articolo è individuato
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
3. Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad
ufficio diverso da quello indicato nel primo comma si considerano
presentate o fatti nei giorni in cui siano pervenuti all'ufficio
competente.
TITOLO III
SANZIONI
Articolo 41
Violazioni dell'obbligo di fatturazione
abrogato
Articolo 42
Violazioni dell'obbligo di registrazione
abrogato
Articolo 43
Violazioni dell'obbligo di dichiarazione
abrogato
Articolo 44
Violazione dell'obbligo di versamento
abrogato
Articolo 45
Violazione degli obblighi relativi alla contabilità e alla
compilazione degli elenchi
abrogato
Articolo 46
Violazioni relative alle esportazioni
abrogato
Articolo 47
Altre violazioni
abrogato
Articolo 48
Circostanze attenuanti ed esimenti
abrogato
Articolo 49
Determinazione delle pene pecuniarie
abrogato
Articolo 50
Sanzioni penali
abrogato
TITOLO IV
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Articolo 51
Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore
aggiunto
1. Gli uffici dell'imposta sul valore
aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti
dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono
all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte
dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione
e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilità e degli
altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione
delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del
rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate
penalmente. Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione
dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla
base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze
che tengano anche conto della capacità operativa degli uffici stessi.
2. Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi
dell'art. 52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni,
indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti
per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri
in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti
rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche
relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata
acquisita a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevate a
norma dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma. I
singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle
rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il
contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che
non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili
sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza
rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le
richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma
del sesto comma dell'art. 52;
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con
invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e
notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche
nei confronti di loro clienti e fornitori;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia
fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o
prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa
alle operazioni stesse;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti
pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle
società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti
per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione
finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga
a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati
e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle
società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli
assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie
attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione,
all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a
corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a
seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni
soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto
centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda
le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7),
all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito, per
quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attività
di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi
della legge 7 marzo 1938, n. 141;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati
presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri
immobiliari e gli altri pubblici ufficiali;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore regionale delle
entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, ai
soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica, il rilascio di
una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e
degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende o
istituti di credito, con l'amministrazione postale, con società
fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario nazionale o straniero,
in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della
richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati
raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla
riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle
tasse ed imposte indirette sugli affari ovvero, per la Guardia di finanza,
del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto
riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto
attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai
libretti di deposito e ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti
intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti
inerenti o connessi a tali conti comprese le garanzie prestate da terzi;
ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi agli stessi conti
possono essere richiesti - negli stessi casi e con le medesime modalità -
con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione
postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o
dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare
dell'ufficio procedente.
3. Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma
devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
fissando per l'adempimento un termine non inferiore a quindici giorni
ovvero, per il caso di cui al n. 7), non inferiore a sessanta giorni. Il
termine può essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza
dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi dal competente
ispettore compartimentale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 52
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
4. Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo
comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo
e quarto dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
Articolo 51-bis
Richiesta di documenti da parte degli uffici Iva
abrogato
Articolo 52
Accessi, ispezioni e verifiche
1. Gli uffici dell'imposta sul valore
aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati dell'Amministrazione
finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali,
agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni
documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta
utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e
delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere
muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal
capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che
siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l'autorizzazione
del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali
destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in
presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.
2. L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel
precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del
procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di
violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri,
registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
3. È in ogni caso necessaria l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per
procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura
coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e
simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente
ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di
cui all'articolo 103 del codice di procedura penale.
4. L'ispezione documentale si estende a tutti i libri,
registri, documenti e scritture che si trovano nei locali, compresi quelli
la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie.
5. I libri, registri, scritture e documenti di cui è
rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore
del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o
contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione
di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione
di essi alla ispezione.
6. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale
da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste
fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il
verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta
ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha
diritto di averne copia.
7. I documenti e le scritture possono essere sequestrati
soltanto se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel
verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del
contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere
sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire
copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria
firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare
le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei
registri.
8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri
beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di
terzi.
9. In deroga alle disposizioni del settimo comma gli
impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si
avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà
di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei
locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei
propri impianti e del proprio personale.
10. Se il contribuente dichiara che le scritture
contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire
una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle
scritture in loro possesso. Se l'attestazione non è esibita e se il
soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto
o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma.
11. Gli uffici della imposta sul valore aggiunto hanno
facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita
autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al
n. 5) dell'art. 51 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie
ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione
postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relativi
ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del numero 7) dello
stesso art. 51 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma
di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la
esattezza dei dati e notizie, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti
che le pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti trasmessa,
rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con le aziende e
istituti di credito e l'Amministrazione postale. Si applicano le
disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni.
Articolo 53
Presunzioni di cessione e di acquisto
(Articolo di fatto sostituito ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, del Dpr 441/1997, a decorrere dal 7 gennaio 1998, dagli articoli
1, 2, 3, 4 e 5 del Dpr 441/1997).
Articolo 54
Rettifica delle dichiarazioni
1. L'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal
contribuente quando ritiene che ne risulti una imposta inferiore a quella
dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella
spettante.
2. L'infedeltà della dichiarazione, qualora non emerga o
direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di
calcolo delle liquidazioni di cui agli articoli 27 e 33 e con le
precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il
confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati
nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il controllo
della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla
scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre
scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi
previsti negli articoli 51 e 51-bis. Le omissioni e le false o inesatte
indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati
e notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici,
purché queste siano gravi, precise e concordanti.
3. L'ufficio può tuttavia procedere alla rettifica
indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del
contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare
superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle
indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione,
risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali,
questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 51, dagli
elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali
relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonché
da altri atti e documenti in suo possesso.
4. Se vi è pericolo per la riscossione dell'imposta
l'ufficio può provvedere, prima della scadenza del termine per la
presentazione della dichiarazione annuale, all'accertamento delle imposte
non versate in tutto o in parte a norma degli articoli 27 e 33. Le
disposizioni del precedente periodo non si applicano nei casi previsti
dall'articolo 60, sesto comma.
5. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice
nei termini stabiliti dall'articolo 57, l'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto, qualora dalle segnalazioni effettuate dal centro informativo
delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dalla Guardia di
finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in
possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di
stabilire l'esistenza di corrispettivi in tutto o in parte non dichiarati
o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, può limitarsi ad
accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta
dovuta o il minor credito spettante.
6. abrogato
7. Gli avvisi di accertamento parziale possono essere
notificati mediante invio di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. La notifica si considera avvenuta alla data indicata
nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona
di famiglia o addetto alla casa.
8. Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati
dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal
contribuente, risultano infondati in tutto o in parte.
Articolo 54-bis
Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni
1. Avvalendosi di procedure
automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del
periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo,
alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni
presentate dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso
dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti
nella determinazione del volume d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto
delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei
versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di
acconto e di conguaglio nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli
articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito
della liquidazione è comunicato ai sensi e per gli effetti di cui al
comma 6 dell'articolo 60 al contribuente, nonché per evitare la
reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti
formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi
eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella
liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari
all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al
ricevimento della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come
dichiarati dal contribuente.
Articolo 55
Accertamento induttivo
1. Se il contribuente non ha
presentato la dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto può procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta
indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità. In tal caso
l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono
determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque
raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono computati in detrazione
soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte
detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte
dagli articoli 27 e 33.
2. Le disposizioni del precedente comma si applicano
anche se la dichiarazione reca le indicazioni di cui ai numeri 1) e 3)
dell'art. 28 senza le distinzioni e specificazioni ivi richieste, sempreché
le indicazioni stesse non siano state regolarizzate entro il mese
successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Le disposizioni
stesse si applicano, in deroga alle disposizioni dell'art. 54, anche nelle
seguenti ipotesi:
1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi
dell'art. 52, che il contribuente non ha tenuto, o ha rifiutato di esibire
o ha comunque sottratto all'ispezione i registri previsti dal presente
decreto e le altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo
comma dell'art. 2214 del codice civile e delle leggi in materia di imposte
sui redditi, o anche soltanto alcuni di tali registri e scritture;
2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha
emesso le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha
conservato, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione,
totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;
3) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni
accertate ai sensi dell'art. 54, ovvero le irregolarità formali dei
registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di
ispezione, sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile
la contabilità del contribuente.
3. Se vi è pericolo per la riscossione dell'imposta
l'ufficio può procedere all'accertamento induttivo, per la frazione di
anno solare già decorsa, senza attendere la scadenza del termine
stabilito per la dichiarazione annuale e con riferimento alle liquidazioni
prescritte dagli articoli 27 e 33.
Articolo 56
Notificazione e motivazione degli accertamenti
1. Le rettifiche e gli accertamenti
sono notificati ai contribuenti, mediante avvisi motivati, nei modi
stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi, da messi
speciali autorizzati dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto o dai
messi comunali.
2. Negli avvisi relativi alle rettifiche di cui all'art.
54 devono essere indicati specificamente, a pena di nullità, gli errori,
le omissioni e le false o inesatte indicazioni su cui è fondata la
rettifica e i relativi elementi probatori. Per le omissioni e le
inesattezze desunte in via presuntiva devono essere indicati i fatti certi
che danno fondamento alla presunzione.
3. Negli avvisi relativi agli accertamenti induttivi
devono essere indicati, a pena di nullità, l'imponibile determinato
dall'ufficio, l'aliquota o le aliquote e le detrazioni applicate e le
ragioni per cui sono state ritenute applicabili le disposizioni del primo
o del secondo comma dell'art. 55.
4. Nelle ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 54 e al
terzo comma dell'art. 55 devono essere inoltre indicate, a pena di nullità,
le ragioni di pericolo per la riscossione dell'imposta.
5. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti
di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la
motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto
dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama
salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al
presente comma.
Articolo 57
Termine per gli accertamenti
1. Gli avvisi relativi alle rettifiche
e agli accertamenti previsti nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55
devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta
detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di
notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data
della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il
termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza
detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a
quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione,
l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'art. 55
può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o
modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla
sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere
specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o
fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto.
Articolo 58
Irrogazione delle sanzioni
abrogato
Articolo 59
Ricorsi
1. Il contribuente può ricorrere
contro i provvedimenti di rettifica, di accertamento e di irrogazione
delle sanzioni secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
2. La nullità degli avvisi per l'omissione o
l'insufficienza delle indicazioni prescritte negli articoli 56 e 57, terzo
comma, e in genere per difetto di motivazione deve essere eccepita a pena
di decadenza in primo grado.
3. I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture
contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o
in contrasto con le loro risultanze.
Articolo 60
Pagamento delle imposte accertate
1. L'imposta o la maggiore imposta
accertata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto deve essere pagata
dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di
accertamento o di rettifica.
2. abrogato
3. abrogato
4. abrogato
5. abrogato
6. L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione
annuale, è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente
ai relativi interessi e alla soprattassa di cui all'articolo 44. La stessa
procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata
a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati
dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L'ufficio, prima
dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute
entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della
soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in
meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all'ufficio con
le modalità di cui all'articolo 38, quarto comma.
7. Il contribuente non ha diritto di rivalersi
dell'imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza
dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni
o dei committenti dei servizi.
Articolo 61
Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse
abrogato
Articolo 62
Riscossione coattiva e privilegi
1. Se il contribuente non esegue il pagamento
dell'imposta, delle pene pecuniarie e delle soprattasse nel termine
stabilito l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto notifica ingiunzione
di pagamento contenente l'ordine di pagare entro trenta giorni sotto pena
degli atti esecutivi. L'ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal
pretore nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, qualunque sia la somma
dovuta, ed è notificata a norma del primo comma dell'art. 56.
2. Se entro trenta giorni dalla notificazione
dell'ingiunzione il contribuente non esegue il pagamento si procede alla
riscossione coattiva secondo le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31
del T.U. approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
3. I crediti dello Stato per le imposte, le pene
pecuniarie e le soprattasse dovute ai sensi del presente decreto hanno
privilegio generale sui beni mobili del debitore con grado successivo a
quello indicato al n. 15) dell'art. 2778 del codice civile. In caso di
infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati
sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai
creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo
comma dell'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
4. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano
anche nel caso che il contribuente non esegua il versamento delle somme
indebitamente rimborsategli.
5. Per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal
cessionario o dal committente ai sensi dell'art. 41 lo Stato ha privilegio
speciale, ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile, sui beni
mobili o immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si
riferisce il servizio prestato, con il grado rispettivamente indicato al
n. 5) dell'art. 2778 e al n. 4) dell'articolo 2780 del codice civile.
6. abrogato
7. abrogato
Articolo 63
Collaborazione della guardia di finanza
1. La Guardia di finanza coopera con gli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli
elementi utili ai fini dell'accertamento della imposta e per la
repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria
iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà
di cui agli articoli 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo
agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa inoltre, previa
autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche
in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, utilizza e
trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o
riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei
poteri di polizia giudiziaria.
2. Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della
guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi
accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini
sistematiche, tra la Direzione generale delle tasse e delle imposte
indirette sugli affari e il Comando generale della guardia di finanza e,
nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e
degli uffici e i comandi territoriali.
3. Gli uffici finanziari e i comandi della guardia di
finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso gli stessi
contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle
ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceva la
comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o
la verifica, l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di
determinati elementi utili ai fini dell'accertamento.
Articolo 64
Collaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle
imposte di fabbricazione
1. Gli uffici doganali eseguono i controlli necessari per
l'accertamento delle violazioni di cui al quinto comma dell'art. 46 e ne
riferiscono ai competenti uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Per le
controversie relative alla qualità e quantità dei beni si applicano le
disposizioni della legge doganale.
2. Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione
cooperano con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per
l'accertamento dell'imposta dovuta dalle imprese i cui depositi e
stabilimenti sono sottoposti alla vigilanza degli uffici stessi.
Articolo 65
Obblighi dell'amministrazione finanziaria
1. L'amministrazione finanziaria provvede allo scambio,
con le altre autorità competenti degli Stati membri della Comunità
economica europea, delle informazioni necessarie per assicurare il
corretto accertamento dell'imposta sul valore aggiunto. Essa, a tal fine,
può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari
delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
2. L'amministrazione finanziaria provvede alla raccolta
delle informazioni da fornire alle predette autorità con le modalità ed
entro i limiti previsti per l'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto.
Articolo 66
Segreto d'ufficio
1. Gli impiegati della amministrazione finanziaria e gli
ufficiali e agenti della guardia di finanza sono obbligati al segreto per
tutto ciò che riguarda i dati e le notizie di cui vengono a conoscenza
nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri previsti dal
presente decreto.
2. Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la
comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle competenti
autorità degli Stati membri della Comunità economica europea delle
informazioni atte a permettere il corretto accertamento dell'imposta sul
valore aggiunto, in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità
europee n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, modificata dalla direttiva
numero 79/1070/CEE del 6 dicembre 1979.
Articolo 66-bis
Pubblicazione degli elenchi di contribuenti
1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la
pubblicazione di elenchi di contribuenti nei cui confronti l'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto ha proceduto a rettifica o ad
accertamento ai sensi degli articoli 54 e 55. Sono ricompresi nell'elenco
solo quei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione annuale e
quelli dalla cui dichiarazione risulta un'imposta inferiore di oltre un
decimo a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile
superiore di oltre un decimo a quella spettante. Negli elenchi deve essere
specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e deve
essere indicato, in caso di rettifica, anche il volume di affari
dichiarato dai contribuenti.
2. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto formano e
pubblicano annualmente per ciascuna provincia compresa nella propria
circoscrizione un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato
la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con la
specificazione, per ognuno, del volume di affari. Gli elenchi sono in ogni
caso depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da
parte di chiunque, sia presso l'ufficio che ha proceduto alla loro
formazione, sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono
dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
3. abrogato
4. Gli stessi uffici pubblicano, inoltre, un elenco
cronologico contenente i nominativi dei contribuenti che hanno richiesto i
rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di quelli che li hanno
ottenuti.
TITOLO V
IMPORTAZIONI
Articolo 67
Importazioni
1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni
aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano
originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità
e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro
della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da
considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell'articolo 7, primo comma,
lettera b):
a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del
pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire
verso altro Stato membro della Comunità economica europea;
b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2, lettera
b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985;
c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni,
destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle
disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscano della
esenzione totale dai dazi di importazione;
d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal
Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d'oltremare;
e) abrogata
2. Sono altresì soggette all'imposta le operazioni di
reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità
economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente
esportati fuori della Comunità medesima.
Articolo 68
Importazioni non soggette all'imposta
1. Non sono soggette all'imposta:
a) le importazioni di beni indicati nel primo comma, lettera c) dell'art.
8, nell'art. 8-bis, nonché nel secondo comma dell'art. 9, limitatamente
all'ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9 dello stesso articolo,
sempreché ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli;
b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente
contrassegnati;
c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente
dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'articolo 72. Per le
operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all'articolo 10,
numero 11), l'esenzione si applica allorché i requisiti ivi indicati
risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione
doganale, dal soggetto che effettua l'operazione;
c-bis) le importazioni di beni indicati nell'ottavo e nel nono comma
dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori;
d) la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso
soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la
franchigia doganale;
e) abrogata
f) la importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni
riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza,
beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché
quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità
naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
1970, n. 996;
g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l),
dell'articolo 2.
Articolo 69
Determinazione dell'imposta
1. L'imposta è commisurata, con le aliquote indicate
nell'articolo 16, al valore dei beni importati determinato ai sensi delle
disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti
doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, nonché
dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione
all'interno del territorio della Comunità che figura sul documento di
trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio
medesimo. Per i supporti informatici, contenenti programmi per elaborare
prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche quello
dei dati e delle istruzioni in essi contenuti. Per i beni che prima dello
sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o più cessioni, la
base imponibile è costituita dal corrispettivo dell'ultima cessione.
2. Fatti salvi i casi di applicazione dell'articolo 68,
lettera c), per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea
esportazione la detrazione prevista negli articoli 207 e 208 del testo
unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e l'esenzione prevista
nell'articolo 209 dello stesso testo unico si applicano, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, soltanto se i beni vengono reimportati
dal soggetto che li aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo e
se lo scarico della temporanea esportazione avviene per identità.
Articolo 70
Applicazione dell'imposta
1. L'imposta relativa alle importazioni è accertata,
liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto
concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi
doganali relative ai diritti di confine.
2. Per le importazioni effettuate senza pagamento di
imposta, di cui alla lettera c) dell'art. 8, all'importatore che attesti
falsamente di trovarsi nelle condizioni richieste per fruire del
trattamento ivi previsto o ne benefìci oltre i limiti consentiti si
applica la pena pecuniaria di cui al terzo comma dell'art. 46, salvo che
il fatto costituisca reato a norma della legge doganale.
3. L'imposta dovuta per l'introduzione dei beni nello
Stato tramite il servizio postale deve essere assolta secondo le modalità
stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze di concerto con
il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
4. L'imposta assolta per l'importazione di beni da parte
di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4,
quarto comma, può essere richiesta a rimborso secondo modalità e termini
stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o
trasportati in altro Stato membro della Comunità economica europea. Il
rimborso è eseguito a condizione che venga fornita la prova che
l'acquisizione intracomunitaria di detti beni è stata assoggettata
all'imposta nello Stato membro di destinazione.
5. Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei
prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte
di soggetti passivi nel territorio dello Stato l'imposta, accertata e
liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in
tale sede, è assolta a norma delle disposizioni di cui al titolo II; a
tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al
mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli
23 o 24 nonché, agli effetti della detrazione, nel registro di cui
all'articolo 25.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 71
Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la
Repubblica di San Marino
1. Le disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano alle
cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio
dello Stato della Città del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede
le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale
italo-vaticana del 30 giugno 1930, e in quello della Repubblica di San
Marino, ed ai servizi connessi, secondo modalità da stabilire
preventivamente con decreti del Ministro per le finanze in base ad accordi
con i detti Stati.
2. Per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni
provenienti dallo Stato della Città del Vaticano, comprese le aree di cui
al primo comma, e dalla Repubblica di San Marino i contribuenti dai quali
o per conto dei quali ne è effettuata l'introduzione nel territorio dello
Stato sono tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a norma
del terzo comma dell'art. 17.
3. Per i beni di provenienza estera destinati alla
Repubblica di San Marino, l'imposta sul valore aggiunto sarà assunta in
deposito dalla dogana e rimborsata al detto Stato successivamente
all'introduzione dei beni stessi nel suo territorio, secondo modalità da
stabilire con il decreto previsto dal primo comma.
Articolo 72
Trattati e accordi internazionali
1. Le agevolazioni previste da trattati e accordi
internazionali relativamente alle imposte sulla cifra di affari valgono
agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta ai sensi del
primo comma sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli
articoli 8, 8-bis e 9.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate:
1) alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il
personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di
reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti
diplomatici e consolari italiani;
2) ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari
internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in esecuzione del
trattato del Nord-Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per
conto dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato;
3) alle Comunità europee nell'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione di
contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette Comunità,
nei limiti per questi ultimi della partecipazione della Comunità stessa;
4) all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed alle sue istituzioni
specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese
nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
4. Le disposizioni di cui al precedente comma trovano
applicazione per gli enti indicati ai numeri 1), 3), 4) e 5) allorché le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano di importo superiore a
lire cinquecentomila; per gli enti indicati nel numero 1), tuttavia, le
disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta
beneficiario un soggetto diverso, ancorché il relativo onere sia a carico
degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di lire
cinquecentomila non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad
accisa, per le quali la non imponibilità all'imposta sul valore aggiunto
opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa
l'esenzione dai diritti di accisa.
Articolo 73
Modalità e termini speciali
1. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, può
determinare le modalità ed i termini:
a) per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle
fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni
effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attività e ad
operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie od altre dipendenze di
cui al secondo comma dell'art. 35 e di commissionari, nonché per la
registrazione dei relativi acquisti;
b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a
contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui
all'art. 15, n. 4), non restituiti in conformità alle pattuizioni
contrattuali e a cessioni di beni il cui prezzo è commisurato ad elementi
non ancora conosciuti alla data di effettuazione della operazione;
c) per l'emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle
fatture relative a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di
arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e
complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del
presente decreto;
d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto da parte dei
contribuenti che utilizzano macchine elettro-contabili, fermo restando
l'obbligo di tenere conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle
liquidazioni periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione
nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono;
e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le
liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di
acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di
lampade votive.
2. Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre
essere determinate le formalità che devono essere osservate per
effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione alle imprese
produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti previste da
disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali.
3. Il Ministro delle finanze può disporre con propri
decreti, stabilendo le relative modalità, che le dichiarazioni delle
società controllate siano presentate dall'ente o società controllante
all'ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli
articoli 27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare
complessivamente dovuto dall'ente o società controllante e dalle società
controllate, al netto delle eccedenze detraibili. Le dichiarazioni,
sottoscritte anche dall'ente o società controllante, devono essere
presentate anche agli uffici del domicilio fiscale delle società
controllate, fermi restando gli altri obblighi e le responsabilità delle
società stesse. Si considera controllata la società le cui azioni o
quote sono possedute dall'altra per oltre la metà fin dall'inizio
dell'anno solare precedente.
Articolo 73-bis
Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti
1. Il Ministro delle finanze con propri decreti può
stabilire l'obbligo della individuazione, mediante apposizione di
contrassegni ed etichette, di taluni prodotti appartenenti alle seguenti
categorie:
1) prodotti tessili di cui alla L. 26 novembre 1973, n. 883, nonché
indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali; 2) apparecchi
riceventi per la radiodiffusione e per la televisione, apparecchi per la
registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini, apparecchi del
settore cine-foto-ottico, nonché talune relative parti e pezzi staccati;
3) dischi, nastri ed altri analoghi supporti fonografici.
2. L'obbligo deve essere adempiuto dal produttore o
dall'importatore ovvero da chi effettua acquisti intracomunitari
anteriormente a qualsiasi atto di commercializzazione. Dal contrassegno o
dall'etichetta devono risultare, per i prodotti indicati al n. 1),
eventualmente anche in aggiunta ai dati richiesti dalla L. 26 novembre
1973, n. 883, il numero di partita IVA del soggetto obbligato e la
identificazione merceologica del prodotto in base alla voce di tariffa
doganale e, in caso di sottovoci, anche al numero di codice statistico;
per i prodotti indicati al n. 2), oltre al numero di partita IVA del
soggetto obbligato, il numero progressivo attribuito al prodotto. Con gli
stessi decreti sono stabilite le caratteristiche, le modalità e i termini
dell'apposizione, anche mediante idonee apparecchiature, del contrassegno
e della etichetta nonché i relativi controlli. Possono essere altresì
prescritte modalità per assicurare il raffronto delle indicazioni
contenute nei contrassegni e nelle etichette con i documenti
accompagnatori delle merci viaggianti e gli altri documenti commerciali e
fiscali.
3. Con successivi decreti le disposizioni di cui al
precedente comma possono essere estese anche a prodotti confezionati in
tessuto o in pelle, anche artificiali, diversi dagli indumenti.
4. abrogato
5. abrogato
Articolo 74
Disposizioni relative a particolari settori
1. In deroga alle disposizioni dei titoli primo e
secondo, l'imposta è dovuta:
a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso
le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla
base del prezzo di vendita al pubblico;
b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive
alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio
stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si
applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al
consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria. L'imposta concorre a
formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse
al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;
c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei
relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del
prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute.
L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o
spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 70 per
cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e
periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a
supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si intendono i
prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8
febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi
si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti
sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione,
unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i
beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei
supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo
della confezione stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni, l'imposta
si applica con l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui
al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali
quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi
dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione,
sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente
alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo
dell'intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente,
congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del
prezzo o dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di
ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per
avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398,
applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione
al numero delle copie vendute, secondo le modalità previste dalla
predetta legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni
quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e
periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente
connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto
notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della
commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35, presso il competente
ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;
d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del
pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei
servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal
titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla
base del corrispettivo dovuto dall'utente;
e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di
documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone
dall'esercente l'attività di trasporto e per la vendita al pubblico di
documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari dall'esercente
l'attività di gestione dell'autoparcheggio;
e-bis) abrogata
2. Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del
precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente
decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2.
3. Le modalità ed i termini per l'applicazione delle
disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del
Ministro delle finanze.
4. Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico
con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare
l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere
autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le
liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti
trimestralmente anziché mensilmente. La stessa autorizzazione può essere
concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di
autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti
all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 33 per le liquidazioni ed i versamenti
trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di
carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti
nell'albo sopra indicato, nonché per le liquidazioni ed i versamenti
trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a
norma dell'articolo 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del
presente comma. Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori
indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo
committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui
all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più
operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto
dall'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di
servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate
entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.
5. Nel caso di operazioni derivanti da contratti di
subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un
termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione
dell'avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore può
effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo
all'applicazione di interessi.
6. Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività
di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile
dell'imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità
stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'articolo 19 è
forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa
alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attività incluse
nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e
cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione
radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa,
l'imposta si applica con le predette modalità ma la detrazione è
forfettizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di
sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o
concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I
soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati
dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di
sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa
televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni
pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e
dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso
si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le
singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione
dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di
cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima
dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle entrate secondo le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque
vincolante per un quinquennio.
7. abrogato
8. Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli,
ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti
di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese
anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti,
selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri
trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo
stoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate senza pagamento
dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo secondo. Agli
effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le
cessioni sono considerate operazioni imponibili.
9. Le disposizioni del precedente comma si applicano
anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi
e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle
seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:
a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);
e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01);
e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d.
7408.11);
e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7
millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);
e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7
millimetri (vergella) (v.d. 7605.21).
10. Le disposizioni dell'ottavo comma si applicano, per i
prodotti ivi considerati, sotto la responsabilità del cedente e sempreché
nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate
da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa non sia stato superiore
a due miliardi di lire.
11. I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui
all'ottavo comma sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, tranne
quello di numerare e conservare, ai sensi dell'articolo 39, le fatture e
le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonché
le fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali
deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio
dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento senza diritto a
detrazione. I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la
successiva rivendita se hanno realizzato cessioni per un importo superiore
a 150 milioni di lire nell'anno precedente possono optare per
l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari dandone preventiva comunicazione
all'ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto anno. Unitamente
all'opzione deve essere presentata all'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto una garanzia, nelle forme di cui all'articolo 38-bis, primo
comma, pari all'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota
ordinaria sull'ammontare di lire due miliardi. I raccoglitori e i
rivenditori dotati di sede fissa, che effettuano sia cessioni di beni di
cui all'ottavo comma che cessioni di beni di cui al nono comma, applicano
le disposizioni di cui al nono comma. Nei confronti dei raccoglitori e dei
rivenditori di beni di cui al nono comma, non dotati di sede fissa, si
applicano le disposizioni del primo periodo.
12. abrogato
13. Nelle operazioni indicate nel primo comma, lettere
a), b) e c) non sono comprese le prestazioni di intermediazione con
rappresentanza ad esse relative.
Articolo 74-bis
Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta
amministrativa
1. Per le operazioni effettuate anteriormente alla
dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli
obblighi di fatturazione e registrazione, sempreché i relativi termini
non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal
commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina.
2. Per le operazioni effettuate successivamente
all'apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione coatta
amministrativa gli adempimenti previsti dal presente decreto, anche se è
stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal
curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono essere emesse
entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le
liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 devono essere
eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni
imponibili.
3. In deroga a quanto disposto dal primo comma
dell'articolo 38-bis, i rimborsi previsti nell'articolo 30, non ancora
liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione
coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la
prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a
lire cinquecento milioni.
Articolo 74-ter
Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo
1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di
turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi,
vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di
un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi
unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le
suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite
mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio
e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti.
2. Ai fini della determinazione dell'imposta sulle
operazioni indicate nel comma 1, il corrispettivo dovuto all'agenzia di
viaggi e turismo è diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni
e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei
viaggiatori, al lordo della relativa imposta.
3. Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa ai
costi di cui al comma 2.
4. Se la differenza di cui al comma 2, per effetto di
variazioni successivamente intervenute nel costo, risulta superiore a
quella determinata all'atto della conclusione del contratto, la maggiore
imposta è a carico dell'agenzia; se risulta inferiore i viaggiatori non
hanno diritto al rimborso della minore imposta.
5. Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e
turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti
turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari
senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1, l'imposta si
applica sulla differenza, al netto dell'imposta, tra il prezzo del
pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e
turismo, comprensivi dell'imposta.
5-bis. Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e
turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri
soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, qualora
precedentemente acquisite nella disponibilità dell'agenzia, l'imposta si
applica, sempreché dovuta, con le stesse modalità previste dal comma 5.
6. Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in
tutto o in parte fuori della Comunità economica europea la parte della
prestazione della agenzia di viaggio ad essa corrispondente non è
soggetta ad imposta a norma dell'articolo 9.
7. Per le operazioni di cui al comma 1 deve essere emessa
fattura ai sensi dell'articolo 21, senza separata indicazione
dell'imposta, considerando quale momento impositivo il pagamento integrale
del corrispettivo o l'inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente.
Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura può
essere emessa entro il mese successivo.
8. Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di
intermediazione emettono una fattura riepilogativa mensile per le
provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri
di cui agli articoli 23 e 25 entro il mese successivo, inviandone copia,
ai sensi e per gli effetti previsti dal primo comma, secondo periodo,
dell'articolo 21, al rappresentante, il quale le annota ai sensi
dell'articolo 23 senza la contabilizzazione della relativa imposta.
9. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
Articolo 74-quater
Disposizioni per le attività spettacolistiche
1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C
allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie,
salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento
in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle
operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta
all'atto del pagamento del corrispettivo.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese
assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio
di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali
ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina
di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e
integrazioni.
3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso
per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la
manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la
natura dell'attività spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la
tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attività
di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono
essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da
terzi. Il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le
caratteristiche tecniche, i criteri e le modalità per l'emissione dei
titoli di accesso.
4. Per le attività di cui alla tabella C organizzate in
modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione
delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all'articolo 17
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.
5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché
quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al
presente decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un
volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la
base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo
dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'imposta
assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive
dilettantistiche, le associazioni pro-loco e le associazioni senza scopo
di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla
legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i
suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. È data
facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari
secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata
ed è comunque vincolante per un quinquennio.
6. Per le attività indicate nella tabella C, nonché per
le attività svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle
disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli
intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all'articolo 17 del
medesimo decreto coopera, ai sensi dell'articolo 52, con gli uffici delle
entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di
svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e
la prevendita dei titoli d'ingresso, nonché delle prestazioni di servizi
accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento
dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria
iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione
finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le
norme e con le facoltà di cui all'articolo 52, trasmettendo agli uffici
stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono
applicabili le norme di coordinamento di cui all'articolo 63, commi
secondo e terzo. Le facoltà di cui all'articolo 52 sono esercitate dal
personale del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto
professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di
una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al
Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle
finanze sono stabilite le modalità per la fornitura dei dati tra gli
esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le
attività culturali il concessionario di cui al predetto articolo 17 del
decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresì le
disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640
del 1972.
Articolo 75
Norme applicabili
1. Per quanto non è diversamente disposto dal presente
decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di
sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale,
della L. 7 gennaio 1929, n. 4 e del R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 63,
convertito nella L. 24 maggio 1926, n. 898, e successive modificazioni.
2. Il venti per cento dei proventi delle sanzioni
pecuniarie è devoluto ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il
corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalità previste con
decreto del Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma dell'art.
6 della legge 15 novembre 1973, n. 734.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 76
Istituzione e decorrenza dell'imposta
1. L'imposta sul valore aggiunto è
istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1973.
2. L'imposta si applica, salvo quanto è disposto negli
articoli da 77 a 80, sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate dopo il 31 dicembre 1972 e sulle importazioni per le quali la
dichiarazione di importazione definitiva è accettata dalla dogana
posteriormente alla data stessa.
Articolo 77
Operazioni dipendenti da rapporti in corso o già assoggettate
all'imposta generale sulla entrata
1. Per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 in esecuzione
di contratti conclusi prima, il cedente del bene o il prestatore del
servizio, se ne sia richiesto dal cessionario o dal committente, deve
applicare l'imposta sul valore aggiunto anche sulla parte dell'ammontare
imponibile eventualmente già assoggettata all'imposta generale
sull'entrata. In questo caso l'imposta generale sull'entrata è ammessa in
detrazione, a norma degli articoli 19, 27 e 28, per la determinazione
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal cessionario o dal committente.
2. Per le cessioni di beni effettuate dopo il 31 dicembre
1972, in relazione alle quali l'imposta generale sull'entrata è stata
assolta preventivamente dal cedente una volta tanto in conformità a
disposizioni vigenti alla detta data, l'imposta stessa è ammessa in
detrazione dalla imposta sul valore aggiunto dovuta dal cedente.
Articolo 78
Applicazione graduale dell'imposta per generi alimentari di prima
necessità e prodotti tessili
(omissis)
Articolo 79
Applicazione dell'imposta nel settore edilizio
abrogato
Articolo 80
Operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi
(omissis)
Articolo 81
Applicazione dell'imposta nell'anno 1973
(omissis)
Articolo 82
Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa agli
investimenti
(omissis)
Articolo 83
Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa alle
scorte
(omissis)
Articolo 84
Dichiarazione di detrazione
(omissis)
Articolo 85
Applicazione delle detrazioni
(omissis)
Articolo 86
Sanzioni per indebita detrazione
(omissis)
Articolo 87
Detrazione dell'imposta di fabbricazione sui filati
(omissis)
Articolo 88
Validità di precedenti autorizzazioni
1. Le autorizzazioni all'impiego di
schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili, già
rilasciate agli effetti dell'imposta generale sull'entrata, restano valide
agli affetti delle registrazioni previste dal presente decreto fino a
quando non sarà diversamente stabilito dal Ministero delle finanze. I
contribuenti che si avvalgono dell'autorizzazione devono tenere ugualmente
i registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 ed eseguire su di essi
entro l'ultimo giorno di ogni mese, relativamente alle operazioni
registrate durante il mese stesso, le annotazioni di cui al settimo comma
dell'art. 27, ai nn. 1), 2) e 3) dell'art. 28 e al n. 3) dell'art. 31.
2. Restano ugualmente valide, fino a quando non sarà
diversamente stabilito dal Ministero delle finanze, le autorizzazioni già
rilasciate relativamente alla distinta numerazione delle fatture per
settori di attività o per singole dipendenze, alla conservazione di esse
mediante microfilms o in sede diversa dalla principale e alla osservanza
di particolari modalità per i rapporti di cui all'art. 53.
Articolo 89
Revisione dei prezzi per i contratti in corso
(omissis)
Articolo 90
Abolizione dell'imposta generale sull'entrata e di altri tributi
1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1973
cessano di avere applicazione:
1) l'imposta generale sull'entrata, la corrispondente imposta prevista nel
primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2,
convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni e
l'imposta di conguaglio dovuta per il fatto dell'importazione di cui alla
legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni;
2) le tasse di bollo sui documenti di trasporto, di cui al decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato dalla legge 24 febbraio
1953, n. 143, e successive modificazioni, e le tasse erariali sui
trasporti, di cui al testo unico approvato con regio decreto 9 maggio
1912, n. 1447, e successive modificazioni;
3) la tassa di bollo sulle carte da giuoco, di cui al regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3277, e successive modificazioni;
4) la tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e
radioriceventi, di cui alla legge 15 dicembre 1960, n. 1560;
5) l'imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla
riproduzione del suono, di cui alla legge 1° luglio 1961, n. 569;
6) l'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili
naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, di cui al decreto
legislativo 3 gennaio 1947, n. 1 e successive modificazioni;
7) l'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con punto di
solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, di cui al
decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, convertito nella legge 27 dicembre
1953, n. 949, e successive modificazioni;
8) l'imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di
solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque ottenuti
dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, di cui al
decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080, convertito nella legge 20
dicembre 1954, n. 1219, e successive modificazioni;
9) l'imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e
vegetale con punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi
centigradi nonché sulle materie grasse classificabili ai termini della
tariffa doganale come acidi grassi, di cui al decreto-legge 31 ottobre
1956, n. 1194, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1386, e
successive modificazioni;
10) l'imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica, di
cui al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954, convertito nella legge
19 gennaio 1939, n. 214, e successive modificazioni;
11) l'imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè, di cui al testo
unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e
successive modificazioni;
12) le sovrimposte di confine corrispondenti alle imposte di fabbricazione
di cui ai numeri precedenti;
13) l'imposta erariale sul consumo del gas, di cui al testo unico
approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e
successive modificazioni;
14) l'imposta di consumo sul sale e l'imposta sul consumo di cartine e
tubetti per sigarette, di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e
successive modificazioni;
15) le imposte comunali di consumo, di cui al testo unico per la finanza
locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e al
regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, e
successive modificazioni, nonché il diritto speciale sulle acque da
tavola di cui alla legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive
modificazioni;
16) l'imposta erariale sulla pubblicità, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342;
17) la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro
pegno, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e successive
modificazioni;
18) il diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi autostradali, di
cui al decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18
dicembre 1970, n. 1034;
19) l'imposta sulle utenze telefoniche, di cui alla legge 6 dicembre 1965,
n. 1379, e successive modificazioni;
20) le addizionali ai tributi di cui ai numeri precedenti.
2. Restano fermi gli obblighi, anche formali, derivanti
da rapporti sorti anteriormente al 1° gennaio 1973 relativamente ai
tributi indicati nel presente articolo.
Articolo 91
Norme transitorie in materia di imposta generale sull'entrata
(omissis)
Articolo 92
Norme transitorie in materia di imposte di fabbricazione
(omissis)
Articolo 93
Norme transitorie in materia di imposte di consumo
(omissis)
Articolo 94
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entrerà in
vigore il 1° gennaio 1973.
TABELLA A [*]
Parte I [**]
PRODOTTI AGRICOLI E ITTICI
__________
[*]Per l'applicazione della presente tabella si osservano
le norme delle leggi doganali per le voci corrispondenti alla tariffa dei
dazi doganali di importazione.
[**]Per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici
indicati in tale parte della tabella, effettuate dai produttori agricoli e
ittici di cui all'art. 34, si applicano le aliquote corrispondenti a
quelle di compensazione forfettaria stabilite dal decreto ministeriale
emanato a norma del primo comma del citato articolo.
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01);
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere
bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02 - 01.03 - 01.04);
3) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili,
freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex 02.02);
4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri
animali vivi destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta (v.d.
ex 01.06);
5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai numeri 3 e 4, fresche,
refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.02 - ex
02.03 - ex 02.04 - ex 02.06);
6) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco, refrigerato, salato o
in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);
7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in
salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati
(v.d. ex 03.01 - ex 03.02), derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla
piscicoltura;
8) crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro
guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in
salamoia, crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua (v.d. ex
03.03), derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento;
9) latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati (v.d.
04.01);
10) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04);
11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);
12) miele naturale (v.d. 04.06);
13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo
vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese
le talee e le marze (v.d. 06.01 - 06.02);
14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi;
fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni,
per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.03 - ex 06.04);
15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o
presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre
sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non
specialmente preparati per il consumo immediato (v.d. ex 07.01 - ex
07.03);
16) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d.
07.05);
17) radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci
ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche
secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. 07.06);
18) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate (v.d.
da 08.01 a 08.09 - 08.11 - 08.12);
19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate,
presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre
sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure
secche (v.d. ex 08.13);
20) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);
21) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato) (v.d.
da 10.01 a 10.05 - ex 10.06 - 10.07);
22) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01);
23) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);
24) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o
disseccate (v.d. ex 12.04);
25) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non
torrefatte (v.d. ex 12.08);
26) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);
27) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate
principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di
insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati,
frantumati o polverizzati (v.d. 12.07);
28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali
impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né
compresi altrove (v.d. ex 12.08);
29) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);
30) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno,
erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed
altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10);
31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi greggi, non pelati, né
spaccati, né altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex
14.03);
32) alghe (v.d. ex 14.05);
33) olio d'oliva, morchie e fecce d'olio d'oliva (v.d. ex 15.07 - ex
15.17);
34) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);
35) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi
diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con
alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05);
36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati
e di quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole (v.d.
ex 22.05);
37) sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex 22.07);
38) aceto di vino (v.d. ex 22.10);
39) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di
oliva, escluse le morchie (v.d. ex 23.04);
40) fecce di vino; tartaro greggio (v.d. 23.05);
41) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la
nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove (v.d. 23.06);
42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);
43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di
legno, compresa la segatura (v.d. 44.01);
44) legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d.
44.03);
45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex
44.04);
46) sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato,
granulato o polverizzato (v.d. 45.01);
47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d. 50.01);
48) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli
(v.d. ex 53.01 - 53.03);
49) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v.d. ex 53.02);
50) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino (v.d. ex
54.01);
51) ramiè greggio (v.d. ex 54.02);
52) cotone in massa; cascami di cotone, non pettinati né cardati (v.d.
55.01 - 55.03);
53) canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata; stoppa e
cascami di canapa (v.d. ex 57.01);
54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex 57.02);
55) sisal greggia (v.d. ex 57.04);
56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01).
Parte II
BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 4%
1) abrogato
2) abrogato
3) latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo
alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a
pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;
4) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04);
5) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati,
presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre
sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non
specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o
evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati
(v.d. ex 07.01 - ex 07.03 - ex 07.04);
6) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati (v.d.
07.02);
7) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d.
07.05);
8) frutta commestibili, fresche o secche o temporaneamente conservate;
frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri (v.d.
da 08.01 a 08.03 - ex 08.04 - da 08.05 a 08.12);
9) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone;
orzo, escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio,
scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad uso zootecnico (v.d.
10.01 - 10.02 ex 10.03 - ex 10.04 - 10.05 - ex 10.06 - ex 10.07, ex
21.07.02);
10) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo;
farine di avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad uso
zootecnico (v.d. ex 11.01 - ex 11.02);
11) frumento, granturco, segala e orzo, spezzati o schiacciati; riso,
avena ed altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad uso
zootecnico (v.d. ex 10.06 e ex 11.02);
12) germi di mais destinati alla disoleazione (ex 11.02 G II); semi e
frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di
ricino e quelli frantumati (v.d. ex 12.01);
12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione
(v.d. ex 12.07);
13) olio d'oliva; oli vegetali destinati all'alimentazione umana od
animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione
per uso alimentare (v.d. ex 15.07);
14) margarina animale o vegetale (v.d. ex 15.13);
15) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare
e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e
sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza
aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;
16) pomidoro pelati e conserve di pomidoro; olive in salamoia (v.d. ex
20.02);
17) crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura
o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v.d. 23.02);
18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa,
libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici
per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici
pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria,
edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati;
carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale
tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato
dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di
opinione politica;
19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi
considerati utili per la lotta biologica in agricoltura;
20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti
cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici
contenenti, in misura superiore al 50%, cereali compresi nella presente
parte della tabella;
21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché
permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui
alla nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto
di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si
applicano le disposizioni indicate nella predetta nota;
21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del
terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o
all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese
costruttrici, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria
destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 9, comma
3, lettere c) ed e), del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133;
22) abrogato
23) abrogato
24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la
costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'art. 13 della L.
2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni
rurali di cui al numero 21-bis) e, fino al 31 dicembre 1996, quelli
forniti per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio
pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7
e dell'11 maggio 1984;
25) abrogato
26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al
numero 21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;
27) abrogato
28) abrogato
29) abrogato
30) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche);
oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed
apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per
facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da
portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una
deficienza o una infermità (v.d. 90.19);
31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro
meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala
e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per
soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui
all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1,
lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000
centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se
con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione
dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti
soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le
prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di
fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per
l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli
di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri
cubici se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore
diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai
familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;
32) gas per uso terapeutico; reni artificiali;
33) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni
indicati ai precedenti numeri 30, 31 e 32;
34) abrogato
35) prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione,
legatoria e stampa, anche in scrittura braille e su supporti
audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, dei giornali e notiziari
quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici
pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria,
edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
36) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari con esclusione di
quelle trasmesse in forma codificata; prestazioni di servizi delle
radiodiffusioni con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata
aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale,
religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'art.
19, lettere b) e c), L. 14 aprile 1975, n. 103;
37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense
aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e
grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono
eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;
38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante
distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura,
uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività;
39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi
alla costruzione dei fabbricati di cui all'art. 13 della L. 2 luglio 1949,
n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti
che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva
vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a
proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni
richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni
rurali di cui al numero 21-bis);
40) abrogato
41) abrogato
41-bis) prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di
assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque
rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e
malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche
coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da
cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di
contratti di appalto e di convenzioni in generale;
41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi
ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al
superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.
41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale
permanenti.
Parte III
BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 10%
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01);
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere
bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04);
3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina,
mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina,
fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche
o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);
4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina,
mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina,
fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche
o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);
5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti commestibili,
freschi, refrigerati, congelati o surgelati (v.d. 01.05 - ex 02.02);
6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5, fresche,
refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o
surgelate (v.d. ex 02.02 - 02.03);
7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri
animali vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e
frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o
affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o morti),
refrigerati, congelati o surgelati, non destinati all'alimentazione (v.d.
ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06 e ex 03.01);
8) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o surgelate di
conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani (v.d. ex 02.04);
9) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco, refrigerato, salato o
in salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato (v.d. ex 02.05);
10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, fresco,
refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o
affumicato (v.d. ex 02.05);
10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati,
destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o
affumicati (v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i
testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia),
freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia,
esclusi astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati,
semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d.
ex 03.03);
11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte,
latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o
acidificati (v.d. ex 04.01);
12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v.d. ex 04.02);
13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non
(v.d. ex 04.01 - ex 04.02);
14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);
15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati,
zuccherati o non, destinati ad uso alimentare (v.d. 04.05);
16) miele naturale (v.d. 04.06);
17) budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi
quelli di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex
05.04);
18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o
degelatinate, loro polveri e cascami, destinati all'alimentazione degli
animali (v.d. ex 05.08);
19) prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove,
esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non
conciate (v.d. ex 05.15);
20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo
vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese
le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per
ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe,
muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 -
06.02. ex 06.03 - 06.04);
21) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, macinati o
polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow-root
e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad
alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi;
midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04 e 07.06);
22) uva da vino (v.d. ex 08.04);
23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate,
presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre
sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure
secche (v.d. ex 08.13);
24) tè, matè (v.d. 09.02 - 09.03);
25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);
26) orzo destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola,
sorgo ed altri cereali minori, destinati ad usi diversi da quello
zootecnico (v.d. ex 10.03, ex 10.04 e ex 10.07);
27) farine di avena e di altri cereali minori destinate ad usi diversi da
quello zootecnico (v.d. ex 11.01);
28) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori; cereali
mondati, perlati, in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati (v.d. ex
11.02);
29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati
ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.06 e ex 11.02);
30) farine dei legumi da granella secchi compresi nella v.d. 07.05 o delle
frutta comprese nel capitolo 8 della Tariffa Doganale; farine e semolini
di sago e di radici e tuberi compresi nella v.d. 07.06; farina, semolino e
fiocchi di patate (v.d. 11.04 - 11.05);
31) malto, anche torrefatto (v.d. 11.07);
32) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08);
33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v.d. 11.09 - ex 23.03);
34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non destinati
alla disoleazione, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01);
35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di
senapa (v.d. 12.02);
36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);
37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o
disseccate (v.d. ex 12.04);
38) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);
38-bis) piante allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia (v.d.
ex 12.07);
39) abrogato
40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non
torrefatte; carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti
vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né
compresi altrove (v.d. ex 12.08);
41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);
42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno,
erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed
altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10);
43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.d. ex 13.03);
44) abrogato
45) alghe (v.d. ex 14.05);
46) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi, grasso di oca e di
altri volatili, pressato o fuso (v.d. ex 15.01); 47) sevi (delle specie
bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi detti “primo
sugo”, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.02);
48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non
emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati, destinati
all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.03);
49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati,
destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.04);
50) altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali;
oli vegetali greggi destinati alla alimentazione umana od animale (v.d. ex
15.06 - ex 15.07);
51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e
oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi
altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati
all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.12);
52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati (v.d. ex
15.13);
53) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);
54) abrogato
55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d.
16.01);
56) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione
di quelle di fegato di oca o di anatra e di quelle di selvaggina (v.d. ex
16.02);
57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03);
58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi
succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici,
aragoste ed ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04 - ex 16.05);
59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli
aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01);
60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o
colorati; sciroppi di zuccheri non aromatizzati né colorati; succedanei
del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati;
destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 17.02);
61) melassi destinati all'alimentazione umana od animale, esclusi quelli
aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.03);
62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di
gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezione non di pregio, quali
carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d.
17.04);
63) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05);
64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in
confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata,
alluminio o vetro comune (v.d. ex 18.06);
65) estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per
usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o
estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50
per cento in peso (v.d. 19.02);
66) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v.d. 19.04);
67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: “puffed-rice”,
“corn-flakes” e simili (v.d. 19.05); 68) prodotti della panetteria
fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in
qualsiasi proporzione (v.d. 19.08);
69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto
o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri (v.d.
20.01);
70) ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi) preparati o conservati
senza aceto o acido acetico (v.d. ex 20.02);
71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.03);
72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli
zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v.d. 20.04);
73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante
cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.05);
74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di
zuccheri (v.d. ex 20.06);
75) abrogato
76) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro
estratti; estratti o essenze di caffè, di tè, di matè e di camomilla;
preparazioni a base di questi estratti o essenze (v.d. 21.02 - ex 30.03);
77) farina di senape e senape preparate (v.d. 21.03);
78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi;
zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte
omogeneizzate (v.d. 21.04 - 21.05);
79) lieviti naturali, e vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v.d.
21.06);
80) preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex
21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura;
81) acqua, acque minerali (v.d. ex 22.01);
82) birra (v.d. 22.03);
83) abrogato
84) abrogato
85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro succedanei (v.d.
22.10);
86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di
molluschi, non adatte all'alimentazione umana e destinate esclusivamente
alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana
od animale (v.d. ex 23.01);
87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri
cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione
della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione
degli amidi ed altri avanzi e residui simili (v.d. ex 23.03);
88) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di
oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di
semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);
89) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);
90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la
nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove (v.d. 23.06);
91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di
quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti
per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07);
92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);
93) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 29.24);
94) abrogato
95) abrogato
96) abrogato
97) abrogato
98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di
legno, compresa la segatura (v.d. 44.01);
99) abrogato
100) abrogato
101) abrogato
102) abrogato
103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso
di imprese estrattive e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche,
editoriali e simili; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti,
destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di
distribuzione per essere successivamente erogati;
104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati
per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la
potenza installata non sia inferiore ad 1 KW; oli minerali greggi, oli
combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per
riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli
lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti
petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei
forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice
con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali,
laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli
speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti
cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla
distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni
degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di
natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore
a 55 °C, nei quali il distillato a 225 °C sia inferiore al 95 per cento
in volume ed a 300 °C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati
alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di
distribuzione;
105) abrogato
106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque
interne;
107) abrogato
108) abrogato
109) abrogato
110) prodotti fitosanitari;
111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;
112) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;
113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la
nutrizione degli animali;
114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti
omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le
farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea
ufficiale;
115) abrogato
116) abrogato
117) abrogato
118) abrogato
119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali;
120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di
cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive
modificazioni, nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a
persone ricoverate in istituti sanitari;
121) somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni di servizi
dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o
somministrazioni di alimenti e bevande;
122) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di
calore-energia per uso domestico;
123) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche,
balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e
strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli
di burattini e marionette ovunque tenuti;
123-bis) servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e
telefoni a disposizione del pubblico;
123-ter) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in
forma codificata, nonché alla diffusione radiotelevisiva con accesso
condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via
satellite ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto;
124) abrogato
125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a
imprese agricole singole o associate;
126) abrogato
127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23
giugno 1927, n. 1110, e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696,
convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8;
127-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi
domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla
tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei
prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; somministrazione, tramite reti di
distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura
cibi e per produzione di acqua calda; gas di petroli liquefatti contenuti
o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase
della commercializzazione;
127-ter) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle
imprese che li hanno costruiti per la vendita;
127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento
realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio
energetico;
127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate
nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato
dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto
metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso;
impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia
elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione
destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai
relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della
legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo
13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni;
127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la
costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero
127-quinquies);
127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto
relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di
cui al numero 127-quinquies);
127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di
accordi in deroga previsti dall'articolo 11, comma 2, del D.L. 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n.
359, resi dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori
per il tramite delle loro organizzazioni provinciali;
127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli
al seguito, escluse quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14),
del presente decreto;
127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli;
127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al
D.M. 2 agosto 1969 del Ministro dei lavori pubblici pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in
proprietà o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi,
ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione,
qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte
seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato,
diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'articolo 13 della
legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni,
ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione, ceduti
da imprese costruttrici;
127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione
di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo
comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di
edilizia residenziale pubblica;
127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per
la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b)
del primo comma dello stesso articolo;
127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di
appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero
127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui
all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui
alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;
127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono
stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5
agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo
comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli
interventi;
127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito
temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui
all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7,
comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonché prestazioni di gestione
di impianti di fognatura e depurazione;
127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione,
importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o
legatari.
TABELLA B
PRODOTTI SOGGETTI
ALL'ALIQUOTA DEL 20 PER CENTO
a) lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di
laboratorio; prodotti con parti o guarnizioni di platino, costituenti
elemento prevalente del prezzo;
b) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in
tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino,
ermellino, cincillà, ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre,
pantera, zebra, lince, visone, pekan, breitshwanz, martora, lontra
sealskin, lontra di fiume, volpe argentata, volpe bianca, ghiottone,
scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola, e relative confezioni;
c) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione
obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia;
d) abrogato
e) autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati
a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato con
motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore
diesel superiore a 2.500 centimetri cubici;
f) motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350
centimetri cubici;
g) navi e imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a diciotto
tonnellate;
h) tappeti e guide fabbricati a mano originari dall'Oriente, dall'Estremo
Oriente e dal Nord Africa.
TABELLA C
SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITÀ
1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque
ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;
2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;
3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e
strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora
l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per
cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio,
escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o
di apparecchiature similari a gettone o a moneta; lezioni di ballo
collettive; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre
e manifestazioni similari;
4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere
liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali
strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli
di burattini e marionette ovunque tenuti;
5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e
industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del
Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari;
6) prestazioni di servizi fornite in locali aperti al pubblico mediante
radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione
radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in
forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.
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